Il punto sul massimale contributivo per i lavoratori subordinati e autonomi

di Marialuisa De Cia* 

Quando, nell’agosto del 1995, fu pubblicata la legge n. 335/1995, gli impatti normativi delle molteplici previsioni legislative erano piuttosto fumosi e furono, e per certi versi ancora oggi sono, fonte di contenzioso o comunque un susseguirsi di provvedimenti interpretativi talvolta tardivi con ripercussioni sulle imprese e sui lavoratori. Ed è proprio nell’agosto del 1995 che nasce la Gestione Separata e con essa il computo del trattamento di pensione sul concetto di “contributi versati” e non sulla base imponibile contributiva, concetto definitivamente acquisito dalla Legge Fornero del 2012 anche per le altre gestioni previdenziali.

Ma andiamo con ordine: la Gestione Separata Inps nasce per dare copertura contributiva a categorie di lavoratori che ne erano privi. Inizialmente l’obbligo di iscrizione riguardava i lavoratori autonomi titolari di partita iva privi di casse di previdenza obbligatoria (quali per esempio le casse riferite alle libere professioni ordinistiche), i collaboratori coordinati e continuativi e i venditori a domicilio; successivamente la platea dei soggetti fu ampliata da altre disposizioni di legge. Fin dalle sue origini, la Gestione Separata nasce portandosi in dote un massimale contributivo oltre il quale non è possibile, anche volendo, versare contribuzione. Tale massimale, che per l’anno 2020 è pari a euro 103.055,00, viene rivalutato annualmente.

Per il lavoratore autonomo titolare di partita iva e privo di cassa di previdenza obbligatoria l’onere contributivo non potrà essere calcolato per importi superiori al massimale. Analoga situazione per i parasubordinati, coloro cioè che contribuiscono in G.S. per effetto di rapporti di lavoro non subordinati (amministratori, soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ecc.). Se per i primi l’individuazione del massimale applicabile è facile perché la verifica avviene in sede di dichiarazione dei redditi, per i lavoratori parasubordinati con più committenti nel corso dell’anno, si rende necessaria una attenta analisi della posizione complessiva.

A tal fine è sempre opportuno richiedere al lavoratore parasubordinato una dichiarazione che attesti i redditi percepiti nell’anno anche da altri committenti, questo al fine del rispetto del massimale. Qualora tale verifica non venga effettuata con conseguente pagamento dei contributi oltre il massimale, le maggiori somme versate dovranno essere chieste in restituzione dal committente che dovrà poi rifondere al lavoratore parasubordinato la quota di sua competenza a suo tempo erroneamente trattenuta. L’operazione richiede l’invio di flussi uniemens correttivi all’Inps e solo dopo che l’Istituto accerterà il credito, potrà essere richiesto il rimborso ovvero la compensazione. È opportuno precisare che i contributi versati in eccesso non potranno essere considerati utili ai fini del calcolo della pensione che verrà in ogni caso fatto sul massimale contributivo.

Dal punto di vista del lavoratore parasubordinato, il rimborso della contribuzione versata in eccesso e che a suo tempo fu onere deducibile, dovrà essere assoggettata a tassazione separata ai sensi della lettera n bis) del comma 1 dell’art. 17 del TUIR.

Anche le gestioni previdenziali di artigiani e commercianti sono soggette a massimali contributivi che variano in relazione alla anzianità contributiva dei singoli lavoratori autonomi. In particolare per gli artigiani/ commercianti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (i cosiddetti contributivi puri), il massimale applicabile è il medesimo della G.S. Per i “vecchi iscritti”, coloro cioè che possono vantare anche un solo contributo settimanale ante 31 dicembre 1995, sia figurativo (riscatto laurea, servizio militare, ecc.) sia effettivo, il massimale scende a euro 78.965,00 per l’anno 2020.

La distinzione tra “vecchi iscritti” e “contributivi puri” oltre che ad avere una notevole importanza ai fini pensionistici, rileva anche ai fini contributivi per i lavoratori subordinati. La discriminante è sempre la sussistenza di contribuzione ante 1996. In tal senso è bene sapere che si considerano utili tutte le tipologie di contributi versati sia in Italia sia all’estero in paesi UE ovvero ove esistono accordi bilaterali sulla contribuzione. Anche la contribuzione non effettiva, quella derivante per esempio da riscatti o da servizio militare o riconoscimento di maternità in assenza di rapporti di lavoro in essere, se posti ante 1996 sono utili al fine di collocare il lavoratore nella categoria di “vecchi iscritti”. Ne consegue che, un lavoratore che di fatto abbia iniziato a prestare attività lavorativa (autonomo/subordinata) dal 1996, potrebbe, con il riconoscimento anche di una sola settimana di riscatto della laurea, non essere più un contributivo puro con conseguente non applicabilità del massimale annuo.

L’efficacia della nuova collocazione, in questo caso, decorre dal momento in cui il lavoratore effettua la domanda del riscatto della laurea. Pertanto lo stesso lavoratore potrebbe essere soggetto al massimale annuo per una parte della sua vita lavorativa e non più soggetto dal momento del riscatto della laurea. Il datore di lavoro, se non direttamente informato dal lavoratore, potrebbe a posteriori essere chiamato a versare contribuzioni, e ahimè i relativi oneri accessori, che non aveva programmato se non ha effettuato tempestivamente le opportune verifiche con il lavoratore. Una adeguata informazione in tal senso è fortemente consigliata a tutti i datori di lavoro che erogano compensi che eccedono il massimale annuo proprio per scongiurare il rischio di una errata classificazione del lavoratore con conseguente erronea applicazione dei massimali contributivi. È utile, in questa sede, rammentare la durata quinquennale della prescrizione elevabile a dieci anni in caso di denuncia del lavoratore.

Se il passaggio da lavoratore “contributivo puro” (quindi con contributi versati solo dal 1996) a ”vecchio iscritto” avviene su iniziativa del lavoratore interessato (riconoscimento di altra contribuzione), è possibile anche che accada l’inverso. Infatti il lavoratore con contribuzione ante 1996 può optare, ai sensi del comma 23 dell’art. 1 della legge 335/1995, per il regime contributivo puro rinunciando, in ambito pensionistico, al cosiddetto sistema misto (contribuzione ante 1996 con meno di 18 anni al 31 dicembre 1995). Ne consegue che al lavoratore dovrà essere applicato il massimale contributivo dalla data di esercizio dell’opzione che dovrà risultare da atto certo inoltrato all’Inps.

Stante le molteplici implicazioni di carattere previdenziale e pensionistico, è utile ribadire che i datori di lavoro assistiti dai propri professionisti esperti in ambito di lavoro, debbono prestare particolare attenzione alla situazione contributiva di ciascun lavoratore, soprattutto quando si è in presenza di emolumenti eccedenti i massimali annui, acquisendo tutte le informazioni indispensabili per collocare correttamente il lavoratore nella categoria di riferimento (estratto conto contributivo – se il lavoratore lo produce – o autodichiarazione dalla quale emerga una attenta analisi della singola posizione). Una superficiale analisi, infatti, può determinare omissioni contributive con conseguenze sia nei confronti dell’Inps che rischi elevati di contenziosi (danni pensionistici) con i lavoratori.

*Odcec Milano

 

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