Accertamento Inps e risultanze della dichiarazione dei redditi

di Stefano Ferri* 

Un tema di interesse e attualità, almeno nella mia esperienza professionale, è l’incremento negli ultimi anni di accertamenti Inps che trovano innesco o supporto in indicazioni tratte dalla dichiarazione dei redditi.

Quando la lettura dell’Istituto è corretta, nulla quaestio, il problema sorge in caso di deduzioni non condivisibili ovvero, purtroppo caso frequente, quando un’imprecisione del collega fiscalista (o più spesso della collaboratrice o del collaboratore di studio) abbia comportato indicazioni in dichiarazione (comprese le mere barrature di caselle) imprecise o errate. In quest’ultimo caso occorre il tempestivo ed efficace intervento del Commercialista del Lavoro per evitare esborsi non dovuti al cliente ed imbarazzi (o responsabilità) del collega.

A tal proposito sono lieto (anche perché ho seguito personalmente la vertenza) di riferire di una recentissima sentenza del Giudice del Lavoro di Padova che ha risolto una vicenda nella quale l’Istituto pretendeva l’iscrizione ai ruoli IVS-Com basandosi sulla mera dichiarazione dei redditi; il ricorso del presunto commerciante è stato accolto e sono stati affermati principi a mio parere certamente condivisibili e che dimostrano corretto inquadramento della denuncia fiscale. Nella pronuncia infatti si legge che per ritenere l’obbligo di iscrizione degli amministratori di società anche di persone alla gestione commercianti, l’Inps è tenuto ad allegare e provare i requisiti richiesti dall’art. 1 della legge 1397/60, tra i quali vi è, alla lettera a), la prevalenza del lavoro proprio o dei componenti della famiglia nell’organizzazione dell’impresa e alla lettera c), la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di prevalenza e abitualità. Sempre come scrive il Tribunale di Padova, l’onere di provare l’esistenza di tali requisiti spetta all’Inps, che non lo assolve in alcun modo limitandosi a rilevare il dato formale della barratura nella dichiarazione dei redditi della società della casella in cui si dichiarava quale fosse l’attività prevalente del socio in quanto tale dato, anche per la presumibile redazione della dichiarazione ad opera di soggetti terzi, nonché per la sua precipua funzione di attestare i redditi percepiti, non può assumere valenza confessoria, e comunque non fornisce alcuna informazione sull’effettiva organizzazione dell’impresa e sul ruolo che l’opponente vi rivestiva, e quindi sul carattere abituale e prevalente dell’attività svolta.

In sostanza si richiede all’Inps un’attività istruttoria concreta, non basata solo sul dato formale della dichiarazione dei redditi.

 

Questa posizione, peraltro, ha un robusto sostegno nella giurisprudenza della Suprema Corte che affonda le radici nel tempo. Nella sentenza della Cassazione n. 15438 del 06/12/2001 si legge infatti testualmente “La dichiarazione tributaria non costituisce la fonte dell’obbligo tributario, né è assimilabile alla confessione, ma è un atto essenziale del procedimento di accertamento e di riscossione dei tributi irretrattabile in quanto non ne può essere presentata un’altra ulteriore e diversa. Conseguentemente gli errori materiali desumibili “ab estrinseco” dai dati contenuti nella dichiarazione possono sempre essere opposti dal contribuente all’ufficio finanziario”.

 

E pochi anni dopo il Tribunale di Bari, con sentenza del 01/06/2006, riprendeva e consolidava l’impostazione anche con riferimento alla tematica fallimentare, affermando che il lavoratore che si sia opposto all’esclusione dell’asserito credito dal passivo del fallimento è tenuto a fornire la prova contraria a quanto risulta dalle proprie dichiarazioni fiscali, laddove il credito è indicato come percepito, ciò essendo ammissibile in quanto la dichiarazione dei redditi non costituisce la fonte dell’obbligo tributario né produce effetti assimilabili a quelli di una confessione, ma rappresenta unicamente un momento del procedimento di accertamento e riscossione e non preclude al contribuente la dimostrazione dell’inesistenza, anche parziale, dei presupposti di imposta erroneamente dichiarati.

 

Più recentemente si segnala, nella stessa direzione, la sentenza n. 4578/2015 della Suprema Corte: “La dichiarazione dei redditi, infatti non costituisce la fonte dell’obbligo tributario, né produce effetti assimilabili a quelli di una confessione, ma rappresenta unicamente un momento essenziale del procedimento di accertamento e riscossione delle imposte sul reddito e non può precludere al contribuente – anche in conformità al principio costituzionale di capacità contributiva – la dimostrazione, con le forme e nei termini previsti dal citato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 e con onere della prova a suo carico, dell’inesistenza, anche parziale, di presupposti di imposta erroneamente dichiarati”.

 

E ancor più chiaramente con la sentenza n. 373 del 13/01/2016 la Cassazione riafferma che “La dichiarazione dei redditi, in quanto momento essenziale del procedimento di accertamento e riscossione e non fonte dell’obbligo tributario, né atto assibilabile ad una confessione, non può precludere al contribuente di dimostrare, in conformità al principio costituzionale di capacità contributiva, l’inesistenza, anche parziale, di presupposti di imposta erroneamente dichiarati”.

 

Ne consegue il principio, valido anche nel campo previdenziale, che la dichiarazione dei redditi, peraltro avente funzione principalmente fiscale, è mera esternazione di scienza e di giudizio e non ha natura di atto negoziale e dispositivo; tale dichiarazione deve intendersi modificabile in ragione dell’acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti. Il tutto peraltro alla luce ed in coerenza con la ben nota sentenza n. 15063/2002 delle Sezioni Unite della Suprema Corte: infatti un sistema legislativo che negasse in radice la rettificabilità della dichiarazione sarebbe non compatibile con i principi costituzionali della capacità contributiva e dell’oggettiva correttezza dell’azione amministrativa, quindi in aperta violazione del primo comma dell’articolo 53 e del primo comma dell’articolo 97 della Carta Costituzionale.

*Odcec Reggio Emilia

 

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