Incentivi per l’assunzione Legge di Bilancio 2021
di Cinzia Brunazzo*
In data 30 dicembre, sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 322 è stata pubblicata la Legge di bilancio 2021 (l.178/2020), una serie di provvedimenti intervengono in tema di incentivi per l’occupazione.
Di seguito si commentano in breve.
Incentivo occupazione Giovani (commi 10-15)
Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, si estende lo sgravio contributivo triennale, attualmente previsto per le assunzioni o la trasformazione a tempo indeterminato di soggetti fino a 35 anni di età e che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa effettuate nel 2020, anche a quelle relative ai medesimi soggetti effettuate nel biennio 2021-2022.
Ne viene aumenta:
- la misura dal 50% al 100% dei contributi dovuti dal datore di lavoro privato, nel limite di 6.000 euro annui;
- La durata elevata da tre a quattro anni per le assunzioni effettuate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Oltre al rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi:
- regolarità contributiva,
- applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,
- non avere in atto sospensioni dal lavoro per crisi connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive
- mancata applicazione in caso di violazione del diritto di precedenza
l’esonero spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
La disposizione non è immediatamente operativa in quanto è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.
Rimangono invariate le condizioni e la misura dell’esenzione prevista per la prosecuzione di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato e per l’assunzione a tempo indeterminato di “studenti” (c. 106 e 108 della l.205/2017)
Donne (comma da 16 a 19)
in via sperimentale per il biennio 2021-2022 viene aumentato lo sgravio contributivo attualmente previsto a regime per le assunzioni di donne in determinate condizioni di cui all’art. 4 della legge 92/2012.
Il bonus assunzione istituito con la legge n. 92 del 2012, articolo 4, commi da 8 a 11, consiste in uno sgravio contributivo per il datore di lavoro (con esclusione dei lavoratori domestici) in caso di assunzione di donne:
1) prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi se residenti nelle regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea (ad esempio, Calabria, Puglia, Sicilia; Campania; Basilicata); o con una professione ovvero di un settore economico caratterizzati da una accentuata disparità occupazionale di genere, superiore al 25% (individuate di anno in anno con apposito decreto dai ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e da quello dell’Economia e delle Finanze);
2) ovvero prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
3) ovvero disoccupate da oltre 12 mesi con almeno 50 anni di età, ovunque residenti.
In pratica, in caso di assunzione di donne con i requisiti sopra esposti, negli anni 2021 e 2022, l’agevolazione sarà:
- per 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato;
- per 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
- per 18 mesi complessivi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato trasformato in contratto a tempo indeterminato.
Ed ammonterà al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro nel limite pari a euro 6.000 annui.
Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.
L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
La disposizione non è immediatamente operativa in quanto è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.
Lavoratori autonomi e professionisti (commi da 20 a 22)
Al fine di ridurre gli effetti negativi causati dalla pandemia viene istituito il Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, nonché dai medici, dagli infermieri e dagli altri operatori sanitari, con una dotazione finanziaria iniziale di 1 miliardo di euro per il 2021, che costituisce anche il relativo limite di spesa.
Il Fondo è destinato a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.
Sono esclusi dall’esonero i premi dovuti all’INAIL.
I criteri e le modalità per la concessione dell’esonero saranno dettati da decreti interministeriali da adottarsi entro 60 gg.
Misure a sostegno del lavoro giornalistico (comma da 29 a 32)
Viene estesa ai lavoratori dipendenti iscritti all’INPGI l’applicazione degli incentivi diretti alla salvaguardia o all’incremento dell’occupazione previsti dalla normativa vigente in favore dei datori di lavoro per la generalità dei settori economici.
Esonero contributivo giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (comma 33)
Viene riconosciuto anche per il 2021 l’esonero totale dal versamento dell’accredito contributivo presso l’AGO previsto per il 2020 in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) con età inferiore a quarant’anni, per un periodo massimo di 24 mesi e con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.
Esonero contributivo per il settore sportivo dilettantistico (Commi 34 e 35)
Per sostenere il lavoro nel settore sportivo è istituito un Fondo, presso il Ministero dell’economia e delle Finanze, dotato di 50 Mln di euro per l’anno 2021 e 50 Mln per l’anno 2022.
Entro tali limiti di spesa verrà riconosciuto a federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, l’esonero, anche parziale, dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara.
L’esonero sarà cumulabile, nel limite della contribuzione dovuta, con altri esoneri o riduzioni previsti dalla normativa.
Decontribuzione Sud (commi da 161 a 169)
Al fine di contenere gli effetti sull’occupazione causati dall’epidemia viene prorogato sino al 2029 l’applicazione dell’esonero contributivo parziale (cd. Decontribuzione Sud vedi ns. circolare 68/2020), attualmente previsto fino al 31/12/2020.
Sono ammessi all’esonero i datori di lavoro privati con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico la cui sede di lavoro sia situata in una delle seguenti regioni:
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Per sede di lavoro si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati tramite modello Uniemens i lavoratori.
La misura dell’esonero varia con riferimento alle diverse annualità come segue:
a) in misura pari al 30 % dei complessivi contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;
b) in misura pari al 20 % dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
c) in misura pari al 10 % dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.
Un serie di soggetti, sono espressamente esclusi dall’agevolazione, trattasi degli enti pubblici economici; degli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale; degli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione; delle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche; delle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; dei consorzi di bonifica; dei consorzi industriali; degli enti morali; degli enti ecclesiastici. I risparmi dovuti a tali esclusioni sono destinati a sostegno delle attività economiche finalizzate a contrastare fenomeni di deindustrializzazione e impoverimento del tessuto produttivo e industriale in territori non ricompresi nell’ambito di applicazione del predetto esonero
La disposizione non è immediatamente operativa in quanto è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.
* Direttore Scientifico Gruppo ODCEC Area lavoro ODCEC Rimini
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