Decreto Legge Marzo 2021: congedi e contributi per genitori lavoratori dipendenti o autonomi
di Cinzia Brunazzo*
Venerdì è stato approvato un nuovo decreto legge in Consiglio dei Ministri che prevede disposizioni restrittive per rimodulare le misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, vista la maggiore e continua diffusione del virus.
Il provvedimento dispone, inoltre, fino al 30 giugno 2021, per i genitori lavoratori dipendenti la possibilità di usufruire di congedi parzialmente retribuiti e per i lavoratori autonomi la possibilità di optare per un contributo per il pagamento di servizi di baby sitting, nei casi di sospensione delle attività scolastiche o di infezione o quarantena dei figli.In attesa delle circolari esplicative e dispositive si illustra la normativa.
Il lavoratore dipendente, genitore di figlio convivente minore di anni sedici, alternativamente all’altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte:
– alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio,
– alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio,
– alla durata della quarantena del figlio disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Qualora la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile:
Il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni quattordici, e di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per gli stessi periodi con il riconoscimento di un’indennità pari al 50% della retribuzione, coperti da contribuzione figurativa.
Gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021, e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, durante gli stessi periodi, possono essere convertiti a domanda nel congedo di cui sopra.
Il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente di età compresa fra 14 e 16 anni, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro, per gli stessi periodi, senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
I lavoratori:
– iscritti alla gestione separata INPS,
– i lavoratori autonomi,
– il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19,
– i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari,
per i figli conviventi minori di anni 14, possono scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo 100 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate negli stessi periodi.
Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia o in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali,
ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. In tale ultima ipotesi il bonus è incompatibile con la fruizione del bonus asili nido.
Il bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.
Il bonus può essere fruito solo se l’altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo retribuito o alla modalità di lavoro agile.
Sia i bonus che i congedi retribuiti sono riconosciuti entro un limite di spesa e le modalità operative per accedervi saranno stabilite dall’INPS.
*Odcec Rimini- Direttore Scientifico Gruppo ODCEC Area lavoro
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!