Scheda n.2 de Il Commerci@lista: Iscrizione del collaboratore familiare all’Inps
di Graziano Vezzoni* e Luca Lemmetti*
Riferimenti:
– Lettera Circolare n. 10478 del 10.06.2013 del Ministero del Lavoro.
– Lettera Circolare n. 14184 del 05.08.2013 del Ministero del Lavoro.
– Tribunale di Milano 24.06.2014
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con le circolari n.ri 10478 e 14184, ha ritenuto che l’opera prestata “occasionalmente” all’interno di un’impresa, da parte di un familiare non abbisogna di coperture Inps e Inail perché detta collaborazione “occasionale” prestata all’interno di un contesto familiare viene resa in virtù di una obbligazione di natura morale basata sul legame solidaristico ed affettivo proprio del contesto familiare, in virtù del principio affectionis vel benevolentiae causa.L’attività dei familiari é relegata nei meri rapporti di cortesia, privi di tutte quelle tutele che la Costituzione garantisce al lavoro “in tutte le sue forme e applicazioni”, il Ministero, con la circolare n.10478, conferma che la prestazione svolta, da parenti entro il terzo grado e affini entro il terzo, all’interno di un’azienda, condotta da un familiare, viene giustificata dal principio naturale secondo cui la famiglia prima di essere un complesso di rapporti patrimoniali, è soprattutto un complesso di sentimenti affettivi; pertanto, il lavoro occasionalmente prestato nell’ambito dell’impresa del familiare si presume gratuito.
Presupposti soggettivi
La Riforma del diritto di famiglia (legge maggio 1975, n. 151) ha posto particolare attenzione alla composizione dell’impresa, precisando che per familiare s’intende il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli af- fini entro il secondo.
Parenti:
– primo grado (genitori e figli);
– secondo grado (nonni, fratelli, sorelle e nipoti (figli dei figli));
– terzo grado (bisnonni, zii, nipoti (figli di fratelli), i pronipoti (figli dei nipoti di secondo grado).
Affini:
– primo grado (suoceri);
– secondo grado (nonni del coniuge e i cognati);
– terzo grado (bisnonni del coniuge, gli zii del coniuge, i figli dei cognati).
Tipologia di imprenditori
Le prestazioni posso essere svolte a favore delle seguenti tipologie di imprenditori: impresa individuale; S.n.c., S.a.s e S.r.l.
Valutazione dell’occasionalità
La discriminante è che si deve trattare di la- voro meramente occasionale e non di lavoro continuativo e prevalente, infatti, il Ministero individua alcuni soggetti (parenti o affini) la cui prestazione, all’interno dell’azienda, viene considerata “in via presuntiva” di natura occasionale: i pensionati o familiari già impiegati a tempo pieno presso altri datori di lavoro. Il Ministero, inoltre, per individuare degli elementi che pro- vino la prestazione occasionale in modo oggetti- vo, ricorre a parametri di natura quantitativa, sia per l’INPS e sia per l’INAIL:
Ai fini INPS l’attività prestata dal familiare si considera “occasionale” se non supera 90 giorni nel corso dell’anno, tale limite è frazionabile in ore e precisamente 720 ore nel corso dell’anno. Il limite quantitativo dell’attività resa dal familiare si considera comunque rispettato anche se si superano i 90 giorni, ma non le 720 ore annue.
Ai fini INAIL considera invece “occasionale” una prestazione resa una o due volte nello stesso mese con un limite massimo di 10 giornate lavorative nell’arco di un anno.
Si considera “prestazione occasionale” del familiare anche in caso di contestuale presenza del titolare dell’azienda, inoltre, il mancato rispetto del parametro quantitativo deve essere dimostrato dagli organi di vigilanza ispettiva. Questi ultimi si trovano ad affrontare questioni di regolarità legate all’attività` delle imprese familiari, che nel tessuto economico del nostro Paese, hanno uno spazio notevole.
Il legislatore ha varato provvedimenti fina- lizzati a favorire l’occupazione in tali strutture attraverso taluni rapporti specifici, come il lavoro occasionale ed accessorio, previsti dagli articoli 70 e ss. del D. Lgs n. 276/2003. Del resto l’attenzione del Parlamento si era manifestata già in passato con un altro provvedimento normativo, sia pure di portata limitata: nello specifico all’art. 21, comma 6º, della legge n. 326/2003, laddove si afferma che un artigiano può essere sostituito per un massimo di 90 giorni da un parente entro il terzo grado, anche se studente, sen- za che con ciò si configuri alcuna prestazione, essendo tale attività riconducibile a quel- le che esulano dal mercato del lavoro, come ad esempio, le attività previste in agricoltura dall’art. 74 del D.Lgs. n. 276/2003 rese dai parenti entro il quarto grado (modifica introdotta dalla legge n. 33/2009).
* Odcec di Lucca
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!