Abolizione dei buoni lavoro c.d. voucher e modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale negli appalti
di Andrea Musile Tanzi Odcec Piacenza
Decreto Legge 17 marzo 2017 n. 25
Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2017, il Decreto n. 25, recante disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.
Il Decreto 25/2017 è entrato in vigore il 17 marzo 2017 e dispone in particolare:
Articolo 1
È stata disposta l’abrogazione del lavoro accessorio prevista dagli articoli da 48 a 50 del D.Lgs. n. 81 del 2015).
Il secondo comma dell’art. 1 prevede l’istituzione di un periodo transitorio, in scadenza il 31 dicembre 2017, entro il quale i committenti potranno utilizzare, secondo le normali procedure, i buoni lavoro eventualmente già richiesti alla data di entrata in vigore del decreto in esame (17 marzo 2017), ma non ancora utilizzati.
La criticità di tale intervento legislativo è che sono state abrogate le diposizioni sul lavoro accessorio comprese quelle che disciplinavano la comunicazione preventiva di almeno sessata minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro accessorio e la relativa sanzione in caso di omissione, determinando un vuoto normativo per i buoni lavoro che verranno utilizzati entro il 31 dicembre. Il Ministero del lavoro con un comunicato stampa del 21 marzo 2017 ha stabilito amministrativamente l’ultrattività delle norme abrogate. Si auspica, tuttavia, un intervento legislativo correttivo, nel rispetto nella gerarchia delle fonti, che sancisca con atto legislativo l’ultrattività di tali norme abrogate.
Articolo 2
È stato modificato il comma 2 dell’articolo 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003, con integrale ripristino della responsabilità solidale del committente con l’appaltatore nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per garantire una miglior tutela in favore dei lavoratori impiegati.
Ne consegue che il committente è obbligato in solido con l’appaltatore ed eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione del contratto di appalto, alla corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.
Rispetto alla previgente normativa in materia, vengono abolite le disposizioni che prevedevano:
- la possibilità, per i contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore, di individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti che potessero “liberare” il committente dalla responsabilità solidale;
- il beneficio a favore del committente della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore e di eventuali subappaltatori. Con l’introduzione da parte della Legge n. 92/2012 del beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore, il legislatore aveva previsto una sorta di gerarchia tra i soggetti potenzialmente “aggredibili” dal lavoratore per retribuzione e contributi. In particolare, l’azione esecutiva del lavoratore poteva essere avanzata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo che fosse stata provata l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Con l’abrogazione della predetta norma viene ristabilita la responsabilità solidale piena del committente al pari di quella con l’appaltatore e subappaltatori.
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