CCNL Metalmeccanica – aziende Industriali

di Andrea Musile Tanzi Odcec Piacenza

Retribuzione una tantum e Welfare Aziendale

CCNL  26 novembre 2016 –  Accordo del 27 febbraio 2017

In sede di rinnovo del CCNL Industria Metalmeccanica, si è concordata una formulazione più dettagliata delle disposizioni concernenti la corresponsione con la retribuzione del mese di marzo 2017 di un importo forfettario a titolo di una tantum.

In aggiunta, con apposito accordo del 27 febbraio 2017, attuativo delle previsioni concordate in sede di rinnovo, è stata definita la disciplina del welfare contrattuale, fornendo in via esemplificativa un elenco di strumenti da poter mettere a disposizione ai lavoratori dipendenti.

Retribuzione una tantum

Ai lavoratori in forza alla data dell’1/3/2017 verrà corrisposta con la retribuzione afferente il mese di marzo 2017 una somma forfetaria pari ad 80,00 Euro lordi, ragguagliate in quote mensili in funzione della durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio-31 marzo 2017.

La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

Sono utili ai fini della maturazione dell’una tantum tutti i periodi di sospensione e riduzione della prestazione per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo parentale, congedo matrimoniale comprese tutte le tipologie della CIG.

Non sono utili ai fini del presente calcolo tutti i casi di aspettativa non retribuita.

Tale importo è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 2120 c.c. l’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Welfare Contrattuale

Con accordo del 27 febbraio 2017, le parti hanno stabilito a decorrere dall’1 giugno 2017, in attuazione delle intese previste nel accordo di rinnovo del 26 novembre 2016, che le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori in forza, strumenti di welfare, (elencati in via esemplificativa in calce al citato accordo del 27 febbraio u.s.), da utilizzarsi entro il 31 maggio dell’anno successivo e nelle seguenti misure:

  • 100,00 euro a partire dal 01/06/2017;
  • 150 euro a partire dal 01/06/2018;
  • 200 euro a partire dal 06/06/2019;

Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, che risultano, superato il periodo di prova, in forza al 1° giugno di ciascun anno, o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:

  • con contratto a tempo indeterminato;
  • con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio-31 dicembre).

Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° giugno-31 dicembre di ciascun anno.

I suddetti valori non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda.

Quanto sopra previsto si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi.

In caso di accordi collettivi le Parti firmatarie dei medesimi accordi potranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimento previsti dal presente articolo.

Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal presente articolo, le aziende si confronteranno con la RSU per individuare, tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, della propria organizzazione e del rapporto con il territorio, una gamma di beni e servizi coerente con le caratteristiche dei dipendenti e finalizzata a migliorare la qualità della loro vita personale e familiare privilegiando quelli con finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria o culto.

I lavoratori hanno comunque la possibilità di destinare i suddetti valori, di anno in anno, al Fondo Cometa o al Fondo MetaSalute, secondo regole e modalità previste dai medesimi Fondi, fermo restando che il costo massimo a carico dell’azienda non può superare i 100, 150 e 200 euro rispettivamente per il 2017, 2018 e 2019.

Le strutture territoriali delle Organizzazioni stipulanti forniranno adeguate informazioni, rispettivamente ad imprese e lavoratori, sui contenuti della presente disciplina ed, altresì, ne monitoreranno l’applicazione nel territorio di riferimento.

In sede nazionale, le Parti stipulanti valuteranno l’andamento dell’attuazione della presente disciplina, tenendo conto dell’evoluzione normativa, anche al fine di definire congiuntamente indicazioni e/o soluzioni rivolte in particolare alle PMI.

Nel corso della fase di prima applicazione e comunque entro il mese di febbraio 2018, le Parti stipulanti si incontreranno per verificare il puntuale adempimento contrattuale nei confronti di tutti gli aventi diritto.

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