La previdenza di artigiani e commercianti: cenni storici
di Cristina Costantino* e Marco Sambo**
L’INPS, nato oltre cento anni fa, è oggi tra i più grandi e complessi enti previdenziali d’Europa gestendo la quasi totalità della previdenza italiana. Ha un bilancio che per entità è il secondo dopo quello dello Stato. Per inquadrare le dimensioni dell’Ente forniamo i seguenti numeri:
- oltre 40,7 milioni di utenti;
- 23,4 milioni di lavoratori (l’82% della popolazione occupata in Italia);
- 1,4 milioni di imprese;
- 16 milioni di pensionati;
- 21 milioni di pensioni erogate ogni mese, compresi i trattamenti agli invalidi civili;
- 4,4 milioni di persone che ricevono prestazioni a sostegno del reddito;
- 10,4 miliardi di euro spesi ogni anno per il sostegno alla famiglia;
- 22,7 miliardi di euro spesi ogni anno per il sostegno del reddito.
Gli albori dell’INPS vanno fatti risalire al 1898 con la fondazione della Cassa nazionale di previdenza per l’invalidità e la vecchiaia degli operai: un’assicurazione volontaria integrata da un contributo di incoraggiamento dello Stato e dal contributo anch’esso libero degli imprenditori.
Nel 1933 la CNAS assume la denominazione, che porta ancora ai giorni nostri, di Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – INPS – divenendo ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica ed autonoma organizzazione.
Nel 1952, con la legge che riordina la mate- ria previdenziale, nasce il trattamento minimo di pensione e tra il 1957 e 1966 vengono costituite, all’interno dell’istituto, tre distinte Casse, per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e commercianti.
Nel 1968-1969 viene introdotto il sistema di calcolo della pensione con il metodo retributivo basato cioè sulle ultime retribuzioni percepite. Nasce inoltre la pensione sociale, avulsa da versamenti contributivi, riconosciuta a cittadini bisognosi per il soddisfacimento dei minimi vitali, che abbiano compiuto i 65 anni d’età.
Nel 1980 viene istituito il Sistema Sanitario Nazionale affidando all’INPS la riscossione dei contributi per la malattia ed il pagamento delle relative indennità.
Nel 1995 la legge di riforma del sistema pensionistico (legge Dini) introduce due principi fondamentali: il pensionamento flessibile in un’età compresa tra i 57 e 65 anni (ora gradualmente posticipata) ed il sistema contributivo per il quale la pensione viene calcolato sulla base del montante contributivo (somma di contributi versati) maturato durante l’intera vita lavorativa.
Le prestazioni previdenziali sono un diritto tutelato dall’art. 38 della Costituzione in relazione alle situazioni di bisogno indicate dalle leggi dello Stato. La corresponsione avviene per esigenze pubbliche legate alla sicurezza sociale. La pensione è gestita da sistemi pensionistici pubblici o privati, per mezzo degli enti previdenziali, e consiste in una rendita vitalizia o temporanea al permanere di condizioni particolari di bisogno, secondo quanto stabilito dalle leggi sulle assicurazioni sociali obbligatorie vigenti al momento della maturazione dei requisiti o dell’evento tutelato. Difatti la Costituzione all’art. 38 2° comma prevede che ai lavoratori “…siano assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.”
La finalità delle assicurazioni sociali è quella di fornire un servizio pubblico, su base obbligatoria, per le esigenze di vita, in caso di vecchiaia e invalidità, in favore degli iscritti o dei superstiti di pensionati (reversibilità, indiretta).
In Italia gli enti o istituti preposti alla sua erogazione sono correntemente detti “enti previdenziali” e comprendono ora: l’INPS – nella quale sono confluite autonome gestioni previdenziali in default o per le quali necessitava una gestione più efficiente quali: Ipost (Istituto Postelegrafonici), Enpals (Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei lavoratori dello spettacolo), Inpdap ( Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica) – e le casse professionali.
Le pensioni sono finanziate con “obbligazioni imposte” ossia attraverso i contributi previdenziali (versati dagli iscritti) e, per quelle erogate dall’INPS, qualora questi non siano sufficienti, da trasferimenti di risorse a carico dello Stato.
Nel sistema previdenziale obbligatorio pubblico non vi è l’accumulo di un patrimonio per la copertura dei debiti previdenziali ma la gestione avviene con il sistema a ripartizione: gli iscritti attivi, con i loro versamenti, provvedono a fornire la liquidità per il pagamento dei trattamenti pensionistici. Anche a seguito della riforma del sistema pensionistico, L.335/1995 (cosiddetta riforma Dini), che avrebbe introdotto il passaggio dal metodo retributivo a quello contributivo, l’accumulo sul conto individuale – fino a quando il sistema non entrerà a regime – è meramente teorico.
Mentre con il metodo retributivo la pensione, avulsa dai versamenti effettuati, era parametrata alle ultime retribuzioni/redditi conseguiti, con il metodo contributivo la pensione è assimilata ad una rendita finanziaria calcolata sul montante contributivo accumulato.
La contribuzione previdenziale coinvolge sostanzialmente quattro tipologie di soggetti:
- lavoratori dipendenti sia privati che pubblici;
- imprenditori commerciali ed artigiani sia in forma di ditta individuale che di società a base personale e di capitali (limitatamente alle r.l.);
- liberi professionisti iscritti in albi con una propria “cassa di previdenza”;
- liberi professionisti e lavoratori autonomi (n.d.r. soggetti che producono reddito di lavoro autonomo) senza una propria “cassa di previdenza”.
Di seguito illustreremo l’excursus storico e la genesi della contribuzione previdenziale per il finanziamento delle prestazioni di invalidità, vecchiaia e reversibilità ai superstiti, gestita dall’INPS per commercianti, artigiani e lavoratori autonomi (soggetti che producono reddito di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 53 del T.u.i.r.) senza una cassa di previdenza autonoma.
Restano esclusi dalla presente disamina i professionisti iscritti ad albi la cui previdenza è gestita da casse autonome sottoposte al controllo dell’autorità pubblica.
Storicamente, i primi soggetti a dovere essere obbligatoriamente assicurati, sono stati gli artigiani, seguiti dopo pochi anni dai commercianti (imprenditori commerciali).
La legge 1533/56 istituisce l’obbligo dell’assicurazione per la malattia degli artigiani. Ai sensi del 2 comma dell’art. 1 “..sono considerati artigiani i titolari di imprese che abbiano i requisiti di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge 25 luglio 1956, n. 860, (ora abrogata, perché sostituita dalla Legge quadro sull’artigianato: L.443/1985) sulla disciplina giuridica dell’artigianato”. Il DPR 266/57 estende ai soci delle società artigiane (semplici e in nome collettivo) la stessa tutela: “Qualora l’impresa artigiana, sia costituita in forma di società semplice ovvero in nome collettivo, per titolari di impresa ai sensi dell’art. 1, comma secondo, della legge, si intendono tutti i soci che rivestono singolarmente i requisiti di cui all’art. 1, lettere b) e c) della legge 25 luglio 1956, n. 860“.
Con la legge 463 del 1959 l’assicurazione diviene obbligatoria anche ai fini pensioni- stici con l’istituzione della gestione speciale per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l’INPS ora denominata “Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani“. L’obbligo riguarda i titolari delle imprese artigiane, i contitolari delle imprese familiari e i familiari coadiuvanti.
Nel 1960, con la legge n. 1397, viene estesa anche agli esercenti attività commerciali l’assicurazione contro le malattie e, con legge 613 del 1966, l’obbligo contributivo per l’assicurazione ai fini pensionistici : “L’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è estesa agli esercenti piccole imprese commerciali iscritti negli elenchi degli aventi diritto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie istituita con legge 27 novembre 1960, n. 1397, agli ausiliari del commercio ed agli altri lavoratori auto- nomi iscritti nei predetti elenchi, nonché ai loro familiari coadiutori….” .
Ai fini dell’iscrizione nella gestione speciale per l’assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, gli artigiani devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge quadro sull’artigianato – art. 2 legge 443/1985: “E’ imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo….”
Dal 1996 anche le imprese di elaborazione dati sono classificate dall’Inps nel settore artigiano perché considerate (circ. Inps 294/97) come “lavorazioni in serie … purché non del tutto automatizzate”.
Con le modifiche apportate all’art. 2 dalla legge 133/1997 è stata estesa la qualifica di artigiana all’impresa:
a) costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio sempreché il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall’articolo 2 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;
b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, sempreché ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall’articolo 2 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice.”
Per quanto riguarda le attività commerciali, l’ambito di applicazione è quello dell’art 1 della legge 1397 del 1960 (soggetti all’assicurazione obbligatoria per le malattie ) e viene più volte modificato e ampliato in ultimo dalla legge 662/1996 (in vigore del 01/01/1997), prevedendo: “L’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b)abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c)partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d)siano in possesso, ove previsto da leggi o regola- menti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Da questa data sono soggette all’assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti gli imprenditori che esercitano attività commerciali in senso stretto, ausiliarie del commercio e di servizi.L’obbligo assicurativo è stato esteso negli anni successivi anche ad attività che inizialmente ne sembravano escluse o la cui inclusione suscitava dubbi e perplessità quali le attività turistiche (l. 135/2001) i produttori assicurativi di III IV gruppo (l. 326/2003) così da includere oggi tutte le attività commerciali (n.d.r. tutti i soggetti che producono reddito d’impresa).L’obbligo assicurativo grava sui soggetti obbligati per sé e per i propri familiari a carico, nonché per i familiari coadiutori e loro familiari a carico.Qualora il titolare non sia iscrivibile in proprio per mancanza dei requisiti, ad esempio perché svolga altra attività con carattere di abitualità e prevalenza, dovrà iscriversi ai soli fini dell’imposizione contributiva per il coadiutore secondo la procedura prevista per il preposto all’attività.Il collaboratore familiare che partecipi occasionalmente all’attività, non sarà tenuto all’iscrizione alla gestione, dove il limite quantitativo per stabilire l’occasionalità può essere rinvenuto (come previsto per gli artigiani dall’art 21 comma 6-ter D.L.269/2003) in 90 giorni nell’anno frazionabili in 720 ore (Circolare Ministero del Lavoro n. 10478/2013).Con legge 233 del 1990 viene attuata la riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi con la quale l’obbligo contributivo, che anteriormente era previsto in misura fissa, viene agganciato al reddito dichiarato ai fini Irpef nell’anno precedente e con la previsione di un livello minimo imponibile e un limite massimo di reddito oltre il quale non è più dovuto il contributo. “Il titolare dell’impresa artigiana o commerciale è tenuto al pagamento dei contributi …… per se’ e per i coadiutori, salvo diritto di rivalsa”. E’ prevista inoltre un’aliquota contributiva per il reddito entro il minimale ed una per quello che eccede.L’obbligo sussiste anche per le attività stagionali perché il carattere stagionale dell’attività non fa venir meno il requisito della professionalità a meno che il soggetto non svolga altra attività di lavoro autonomo o dipendente negli altri mesi dell’anno (per la quale sia assicurato) in tal caso sarà soggetto all’obbligo contributivo solo per i mesi di esercizio dell’attività commerciale.La legge di stabilità per il 2015 ha introdotto una particolare agevolazione in favore dei soggetti che aderiranno al nuovo regime forfetario. Tali soggetti potranno optare per il versamento dei contributi sulla base dell’effettivo reddito prodotto senza rispettare il minimale di legge per i primi tre anni di attività. Tuttavia la contribuzione inferiore al minimale comporterà il mancato riconoscimento dell’intero anno di anzianità ai fini pensionistici. Si avrà cioè un montante contributivo inferiore che non coinciderà più con l’anno solare e sarà riducibile in modo direttamente proporzionale alla somma effettivamente versata.
* ODCEC di Reggio Calabria
**ODCEC di Venezia
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