Naspi e incentivo all’autoimprenditorialità

di Antonio Tuzio* 

L’obiettivo dell’incentivo all’autoimprenditorialità è quello di favorire l’avvio di un’attività di impresa, di lavoro autonomo, o la sottoscrizione di quote di capitale di una cooperativa. Il lavoratore che ha i requisiti per ottenere la prestazione economica di disoccupazione denominata Naspi (Nuova assicurazione sociale per l’impiego), ossia il lavoratore subordinato disoccupato involontariamente, compreso l’apprendista, il socio di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato, l’artista con rapporto di lavoro subordinato e il dipendente a tempo determinato della Pubblica Amministrazione, può chiedere la liquidazione anticipata in unica soluzione di tutto il trattamento che gli spetta, per avviare un’attività di lavoro autonomo o d’impresa ex novo, dopo la conclusione del rapporto di lavoro dipendente e il conseguente inizio dello stato di disoccupazione. Al riguardo la circolare n. 94/2015 dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) precisa che anche il lavoratore che durante il rapporto di lavoro dipendente abbia intrapreso un’attività autonoma, e a seguito della fine del rapporto di lavoro dipendente, abbia intenzione di far diventare tale attività autonoma a tempo pieno, può avvalersene.

Il lavoratore che intenda avvalersi dell’incentivo all’autoimprenditorialità (liquidazione in unica soluzione della Naspi) deve presentare all’Inps una domanda telematica di anticipazione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di inizio attività d’impresa o di lavoro autonomo, ovvero dalla data indicata nella pratica telematica di inizio attività per l’attribuzione del numero di partita iva e di iscrizione al Registro delle Imprese, o dalla data di sottoscrizione di quota di capitale sociale della cooperativa. Per quanto concerne quei lavoratori che, già svolgevano un’attività di lavoro autonomo o di impresa, ed intendono, dopo la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, svolgerla a tempo pieno, la domanda per ottenere tale incentivo deve essere presentata nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione. È bene tener presente che il diritto al beneficio decade per il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione in unica soluzione della Naspi, con la conseguenza di dover restituire per intero la somma ottenuta (incentivo), salvo che il rapporto di lavoro dipendente sia instaurato con la cooperativa della quale ha sottoscritto la quota sociale.

I requisiti per l’erogazione dell’incentivo sono:

  • status di lavoratore dipendente, apprendista, socio lavoratore di cooperativa che abbia stabilito come rapporto associativo lo svolgimento di un’attività di lavoro subordinato. Sono esclusi i lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione, operai agricoli, collaboratori coordinati, destinatari di una distinta tutela (DIS-COLL);
  • perdita involontaria dell’occupazione;
  • possibilità di far valere nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione;
  • possibilità di far valere 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione, a prescindere dal minimale contributivo.

La disoccupazione s’intende involontaria nei seguenti casi:

  • dimissioni per giusta causa derivante dal mancato pagamento della retribuzione, dall’aver subito molestie sessuali nel luogo di lavoro, dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative, dall’essere stato oggetto di mobbing, dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro, dal trasferimento ad altra sede senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” o dal comportamento ingiurioso del superiore gerarchico;
  • dimissioni durante il periodo tutelato di maternità;
  • risoluzione consensuale del rapporto qualora sia intervenuta la procedura di conciliazione presso l’Ispettorato territoriale del lavoro (ITL), già Direzione territoriale del lavoro, secondo le modalità previste dall’art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e successive integrazioni e modificazioni;
  • licenziamento;
  • licenziamento per giusta causa (disciplinare).

La durata della prestazione:

La Naspi viene corrisposta in unica soluzione al lavoratore che chieda l’incentivo all’autoimprenditorialità, altrimenti in forma mensile, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni.

La domanda di riconoscimento dell’indennità si presenta in via telematica tramite uno dei seguenti canali:

  • sito web dell’Inps, utilizzando il PIN dispositivo;
  • patronato;
  • contact center integrato Inps Inail (numero telefonico 803164 da rete fissa o 06164164 da rete )

Il termine entro il quale la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, è di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

*Odcec Reggio Emilia

 

 

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