Previdenza per il settore marittimo
di Riccardo Lari*
Breve storia
Le prime forme di protezione dei marinai nacquero ai tempi delle città marinare. Nei primi anni del Novecento furono i “Sindacati” poi trasformati in “Casse Marittime” accorpate nel 1994 nel “Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo” (IPSEMA) ad occuparsi dell’assistenza infortuni, malattia ed anche sanitaria dei marittimi, degli amministrativi oltre che della gente dell’aria. La legge n. 122 del 30/7/2010 ha previsto l’incorporazione dell’IPSEMA nell’Inail e la legge 99 del 9/8/2013 ha disposto, a decorrere dal 1/1/2014, il trasferimento all’Inps della gestione delle prestazioni previdenziali relative all’indennità di malattia, maternità, disabilità e donazione sangue precedente- mente amministrate dal soppresso IPSEMA e successivamente dall’Inail.
Competenza territoriale
In una prima fase transitoria le strutture Inps abilitate per questa materia sono state solo Genova, Napoli, Palermo e Trieste. A partire dal 1/1/2015 la circolare Inps n. 93 del 17/7/2014 attribuisce in via definitiva la competenza territoriale in base alla residenza del lavoratore alle seguenti 20 strutture Polo: AT Giulianova per Abruzzo e Molise; DP Vibo Valentia per Calabria: tutte le province meno Reggio Calabria; DM Napoli per Campania; DP Ferrara per Emilia Romagna; DP Trieste per Friuli Venezia Giulia; DM Roma per Lazio e Umbria; DP Genova per Liguria; DM Milano per Lombardia; At San Benedetto del Tronto per Marche; DM Torino per Piemonte e Valle d’Aosta; DP Bari per Puglia: provincia di Bari; AT Molfetta per Puglia: altre province. Basilicata; DP Ca- gliari per Sardegna: province di Cagliari, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Ori- stano, Carbonia-Iglesias; AC Olbia per Sardegna: province di Olbia-Tempio e Sassari; DP Palermo per Sicilia: provincia di Palermo; DP Messina per Sicilia: provincia di Messina; Calabria: provincia di Reggio Calabria; DP Catania per Sicilia: province di Catania, Enna, Siracusa, Ragusa, Caltanissetta; AT Mazara del Vallo per Sicilia: province di Trapani e Agrigento; DP Livorno per To- scana; DP Venezia per Veneto e Trentino Alto Adige.
Aliquote contributive vigenti
L’aliquota contributiva è pari al 2,22% per la malattia e al 0,46% per la maternità da versare mensilmente nel DM10 assieme agli altri contributi Inps entro 60 giorni dalla scadenza del mese cui i contributi si riferiscono e mediante il mod. F24.
Le indennità di malattia dei marittimi Attualmente, nella maggior parte dei casi, l’Inps eroga direttamente al dipendente le spettanze relative all’indennità di malattia senza che l’armatore debba anticipare l’importo per poi compensarlo in DM10. Alcuni grandi armatori hanno stipulato protocolli d’intesa per l’anticipazione e il successivo conguaglio delle indennità spettanti al lavoratore. E’ nelle intenzioni dell’Inps di estendere, per quanto possibile, a tutti gli armatori questa prassi.
La legge n. 831 del 24/4/1938 art. 6 prevede che nel caso di malattia che impedisca la prosecuzione della navigazione, il marittimo ha diritto all’indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale pari al 75% della retribuzione dell’ultimo mese. La copertura può arrivare al massimo a 12 mesi. Nel caso di malattia contratta a bordo ma che si manifesti entro 28 giorni dallo sbarco l’art. 7 della legge n. 831 del 24/4/1938 prevede il diritto del marittimo all’indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare pari al 75% della retribuzione dell’ultimo mese. La copertura può arrivare al massimo a 12 mesi. Hanno diritto a questa copertura solo gli equipaggi di navi da traffico munite di ruolo d’equipaggio, rimorchiatori di alto mare e pescherecci oceanici con stazza superiore a 200 tls.
Nel caso il marittimo in continuità di rap- porto di lavoro e di disponibilità retribuita manifesti malattia dopo il 28° giorno ed entro il 180° dallo sbarco ha diritto all’indennità per inabilità temporanea da malattia per marittimi in continuità di rapporto di lavoro pari al 50% della retribuzione effettivamente goduta alla data di manifestazione della malattia per i primi 20 giorni a decorrere dal quarto giorno successivo alla denuncia di malattia e al 66,66% dal 21° al 180° giorno. Infine, al marittimo che, al termine di una malattia, sia giudicato dalla “Commissione medica per- manente presso la Capitaneria di porto” inidoneo alla navigazione spetta l’indennità per temporanea inidoneità all’imbarco conseguente a malattia comune nella misura del 75% della retribuzione già utilizzata per l’erogazione della indennità di malattia fondamentale o complementare cosi come previsto dalla legge n. 1486 del 16/10/1962 cd “Legge Focaccia”. La copertura, come nei precedenti casi, può arrivare al massimo a 12 mesi.
Emens
A far data dal 1/1/2015 i flussi emens devono essere integrati nella sezione “Previdenza Marinara” con i seguenti nuovi elementi: “Componenti fissi della retribuzione”, “Componenti variabili della retribuzione”, “Componenti straordinari della retribuzione”, “presenza del contratto aziendale” e “Giorno di sbarco”. Le retribuzioni dichiarate sono riferite ai compensi corrisposti nei 30 giorni precedenti lo sbarco.
I principali Componenti fissi della retribuzione sono:
- paga base conglobata;
- scatti anzianità;
- integrazione aziendale;
- indennità di mansione;
- supplemento ufficiali;
- assegni ad personam;
- superminimo non riassorbibile;
- bonus all’imbarco (rapportato ai mesi di imbarco effettivo);
- rateo di 13^ e 14^ tenendo conto che l’accordo interconfederale del 27/10/1946 e successive modifiche prevedono che “…Fanno parte della retribuzione utile per il calcolo della tredicesima mensilità le seguenti voci di retribuzione: paga base tabellare, indennità di contingenza, scatti di anzianità, superminimi, indennità di mansione, premi collegati alla produzione, provvigioni, cottimo, indennità sostitutiva di mensa, indennità di maneggio denaro, altre voci retributive previste dal CCNL o accordi aziendali”.
In caso di imbarco inferiore ai 30 giorni dovranno essere indicate le competenze fis-se rapportate al mese.
I fondamentali Componenti variabili della retribuzione sono:
- indennità di navigazione per il 50% del suo ammontare;
- indennità di cisterna per il 50% del suo ammontare;
- panatica;
- riposi compensativi;
- compenso per festività nazionali;
- rateo di ferie non usufruite (nei componenti variabili ai fini emens sarà conteggiato come tetto massimo il rateo mensile di ferie previsto dal ccnl anche se le ferie residue non godute allo sbarco è superiore);
- indennità di rappresentanza;
- superminimo riassorbile (proquota);
- integrazione aziendale al netto contrattuale riassorbibile (pro-quota);
In caso di imbarco inferiore ai 30 giorni dovranno essere indicate le competenze varia- bili effettivamente corrisposte per il minor periodo. Nei componenti straordinari della retribuzione vanno inserite le varie voci relative ai compensi per le ore di lavoro straordinario (notturno, festivo, ecc);
A differenza dei dipendenti di terra nel settore marittimo, ed in particolare nel diporto, è frequente che la retribuzione dichiarata nel contratto di lavoro sia superiore quella tabellare del CCNL. In questi casi l’elemento “presenza del contratto aziendale” deve es- sere valorizzato a “SI”.
Concludo, trattando l’elemento “Giorno di sbarco” in cui è necessario indicare il giorno di sbarco del marittimo, che di regola coincide con la risoluzione del rapporto di lavo- ro. L’introduzione della C.R.L. (Continuità di Rapporto di Lavoro) nel settore marittimo ha slegato il Contratto di Arruolamento (che lega il marittimo ad una specifica nave e che si conclude con lo sbarco) dal Contratto di- Lavoro Nautico (che crea un rapporto a tempo indeterminato tra il marittimo e l’armatore svincolato dalla singola nave o viaggio). Tant’è che i lavoratori in C.R.L. all’atto dello sbarco non percepiscono indennità di preavviso ne il TFR ma godranno delle ferie e dei riposi compensativi ma- turati durante l’imbarco.
Da notare, infine, che l’art. 373 del Codice della Navigazione prescrive i diritti derivanti dal Contratto di Arruolamento in due anni, a differenza dei dipendenti di terra i cui diritti si prescrivono in cinque anni.
*ODCEC di Lucca
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