Prestazioni sportive dilettantistiche e compatibilità con indennità di mobilità
di Maurizio Falcioni*
La situazione di crisi continua e sempre più lavoratori si trovano nella necessità di “in- ventarsi una nuova occupazione” (cosa non facile) o quanto meno cercare di investire il nuovo “tempo libero” a propria disposizione con una attività che possa in qualche modo integrare finanziariamente l’aiuto (ma attribuiamogli un termine tecnico… indennità…) concesso dallo Stato (quando è possibile averlo) per il tramite degli ammortizzatori sociali.
Una di queste attività sono le prestazioni sportive svolte nell’ambito di associazioni sportive dilettantistiche, piuttosto che società sportive o cooperative e regolamentate, ai fini fiscali, dalla lett. m) comma 1 dell’art. 67 del TUIR.
La domanda che arriva di frequente ai Commercialisti è se tali redditi possono es- sere compatibili con l’indennità di mobilità erogata ai sensi della legge n. 223/1991.
Analizziamo l’argomento.
La legge n. 223/1991, ed in particolare gli artt. da 4 a 9, regolamenta la richiesta, l’utilizzo e l’erogazione dell’indennità di mobilità, oltre che la compatibilità e la cumulabilità con altri redditi. Dopo essere stati collocati in mobilità, i lavoratori sono iscritti nella relativa lista e coloro che sono in possesso di determinati requisiti possono percepire la prevista indennità di mobilità.
L’art. 8 della legge n. 223/1991, al comma 6, indica che il lavoratore in mobilità ha facoltà di svolgere, durante il periodo in cui percepisce la predetta indennità di mobilità, attività di lavoro subordinato a tempo parziale, ovvero a tempo determinato, mantenendo l’iscrizione nella lista.
Nulla è indicato relativamente alla facoltà/possibilità di svolgere attività di lavoro autonomo diversa, che non sia di lavoro subordinato.
L’indennità di mobilità, tuttavia, come tutte le prestazioni che traggono origine e compensano la perdita involontaria del lavoro, è intrinsecamente legata alla condizione di disoccupazione. Pertanto, laddove la legge non disponga diversamente, si deve ritenere che essa venga meno qualora cessi lo stato di disoccupazione involontaria.
Stato di disoccupazione involontaria che è regolamentato dal D. Lgs. 181/2000.
Tra il 2012 ed il 2013, tale normativa ha subito due importanti interventi legislativi che per un certo periodo hanno modificato sostanzialmente il concetto di “disoccupazione involontaria” (legge n. 92/2012) per poi ripristinarlo nella sua forma originaria (legge n. 99/2013).
La legge n. 92/2012 rende incompatibile l’indennità di mobilità con il lavoro autonomo.
Fino al luglio 2012 la normativa stabiliva, a norma dell’art. 4 lett. a) del D. Lgs. 181/2000, la conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Poiché il citato art. 4 venne abrogato dall’art. 2 comma 33 lett. c) punto 1) della legge n. 92/2012 (c.d. Riforma Fornero), si dovette concludere l’esclusione della conservazione dello stato di disoccupazione in presenza di nuova occupazione. Pertanto, in caso di svolgimento di una attività lavorativa auto- noma, indipendentemente dal reddito che ne veniva ricavato, era da considerare in- compatibile con la prestazione, poiché determinava la decadenza dello stato di disoccupazione e conseguentemente dalla iscrizione alla lista di mobilità e dalla relativa prestazione.
La legge n. 99/2013 rende nuovamente compatibile l’indennità di mobilità con il lavoro autonomo.
Dal giugno 2013 l’art. 7 comma 7 del D.L. 76/2013 convertito in legge n. 99/2013, ha ripristinato la vecchia formulazione dell’art. 4 lett. a) del D. Lgs. 181/2000 (che è quella attuale) indicando “…la conservazione dello sta- to di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione.”
Pertanto, ammettendo la conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di attività lavorativa, senza specificare a quale tipo di attività lavorativa (quindi qualunque), purché (continua la norma) tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione.
Per determinare ora quale è il reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, prendiamo a riferimento la circolare INPS n. 67 del 14/04/2011, ora più che mai valida in con- siderazione delle modifiche apportate dalla legge n. 99/2013.
La circolare INPS 67/2011.
L’Istituto previdenziale, in considerazione della rilevanza attribuita dalla normativa alla rioccupazione dei lavoratori beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito, rendendosi necessario fornire indicazioni specifiche circa la compatibilità dell’indennità di mobilità con lo svolgimento di attività lavorativa e la eventuale cumulabilità della relativa remunerazione con l’indennità medesima, emise la circ. n. 67 in data 14.04.2011.
La circolare al punto 3 (tre) interviene per approfondire la compatibilità dell’indennità di mobilità con lo svolgimento di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa.
Inizia con una importante premessa: in materia di lavoro autonomo nessuna norma specifica prevede gli istituti della sospensione e della decadenza. Nel commentare l’art. 4 del D. Lgs. 181/2000, con particolare riferimento alla conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorati- va tale da assicurare un reddito annuale non superiore al minimo personale escluso da imposizione, specifica che in virtù del meccanismo delle detrazioni fiscali (art. 13 del TUIR DPR 917/1986) tale limite di reddito è pari:
- per il lavoro autonomo ad € 4.800,00 annui;
- per le collaborazioni coordinate e continuative il limite massimo è fissato in € 8.000,00 annui;
(entrambi i limiti da intendersi al netto delle ritenute previdenziali e prima del prelievo fiscale).
Pertanto, continua la circolare, ne deriva che l’attività di lavoro autonomo è compatibile con la percezione dell’indennità di mobilità quando i redditi che ne derivano siano tali da non comportare la perdita dello stato di disoccupazione.
I compensi di cui alla lett. m) dell’art. 67 del D.P.R. 917/1986.
In tutto quanto sopra non si è mai accennato ai compensi/indennità di cui all’art. 67 lett. m) erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche. Non si è accennato perché né la normativa né la prassi (evidenziata nella circ. n. 67/2011 dell’INPS) ne ha mai fatto riferimento, utilizzando sempre e solo il termine “lavoro autonomo” e “collaborazione coordinata e continuativa”.
Ma, il compenso/indennità percepito nell’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica è compatibile con la percezione dell’indennità di mobilità?
Vediamo di dare una risposta ad una problematica che il Legislatore, sino ad oggi, non ha mai affrontato:
- l’art. 4 del D. Lgs. 181/2000 indica la conservazione dello stato di disoccupazione (ergo mantenimento della indennità di mobilità) a seguito di svolgimento di attività lavorativa;
- non specifica, l’art. 4 del D. Lgs. 181/2000, “quale” attività lavorativa, pertanto “qualunque” attività lavorativa sicuramente rientra nel contesto, quindi anche il compenso/indennità di cui alla lett. m) dell’art.67 del TUIR;
- sempre l’art. 4 evidenzia che per man- tenere l’indennità di mobilità il reddito derivante dall’attività lavorativa svolta non deve essere superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione;
- l’INPS ha indicato che il reddito minimo personale escluso da imposizione è pari a € 800,00 per attività di lavoro autonomo ed € 8.000,00 in caso di collaborazione coordinata e continuativa, facendo riferimento al meccanismo delle detrazioni fiscali di cui all’art. 13 del TUIR D.P.R. 917/1986.
- l’attività di lavoro autonomo è regolamentata nel Capo V del P.R. 917/1986.
- le “collaborazioni coordinate e continuative” sono catalogate all’interno del Capo IV° “redditi di lavoro dipendente”.
- mentre i compensi/indennità di cui alla lett. m) dell’art. 67 rientrano nel Capo VII “redditi diversi”, quindi non rientrano nella categoria di redditi previsti, considerati e valutati dall’Istituto Previdenziale.
Ciò potrebbe far ritenere che la percezione di tali “redditi diversi” di cui alla lett. m) dell’art. 67 non crea incompatibilità con l’indennità di mobilità erogata a sostegno del reddito? La questione è delicatissima ed il Ministero del Lavoro e l’INPS, non sono ancora entrati nel merito. A mio avviso, le interpretazioni possono essere due:
- i compensi/indennità di cui alla m) vengono valutati, così come inquadrati fiscalmente, come redditi diversi e quindi non possono essere considerati prestazioni di lavoro e conseguentemente non hanno alcuna influenza nella compatibilità e/o cumulabilità con l’indennità di mobilità;
- in alterativa, si potrebbe sostenere che, nonostante siano inquadrati fiscalmente come redditi diversi, debbano essere considerati comunque attività lavorati- va, con la conseguente cumulabilità al suddetto fine.
In questo secondo caso, l’unico metro di riferimento per verificarne la compatibilità/cumulabilità, può essere, come ha evidenziato l’INPS nella circolare n. 67/2011, il meccanismo delle detrazioni fiscali di cui all’art. 13 del TUIR D.P.R. 917/1986.
Per cui premesso tutto quanto sopra, considerato che i compensi/indennità di cui all’art. 67 lett. m) erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche non concorrono alla formazione del reddito e quindi sono esenti da tassazione IRPEF, per un importo non superiore complessivamente nel periodo di imposta a € 7.500,00 (art. 69 del D.P.R. 917/1986) si potrebbe avanzare con una certa attendibilità la compatibilità/cumulabilità di tale reddito diverso fino al detto importo di € 7.500,00, con l’indennità di mobilità di cui alla L. 223/1991.
In ultimo mi preme sottolineare, sempre con riferimento a questa seconda interpretazione e come evidenziato dalla circolare INPS n. 67/2011 (anche se il riferimento è per il lavoro autonomo e per le collaborazioni coordinate e continuative), che ai fini dell’accertamento del reddito del lavoratore, lo stesso è tenuto a dichiarare all’INPS il reddito che prevede di ottenere nel corso dell’anno solare. In analogia con quanto previsto dall’art. 9 comma 1 della legge n. 223/1991 per lo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a tempo determinato o parziale, tale comunicazione dovrà essere resa entro il termine di cinque giorni dall’inizio della prestazione lavorativa di natura sportivo dilettantistica (lett. m) art. 67 del TUIR).
* ODCEC di Rimini
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