L’obbligo contributivo IVS nel commercio e nell’artigianato: persona fisica impresa famigliare società di persone e di capitali
di Cristina Costantino* e Marco Sambo**
Nel secondo numero di quest’anno abbiamo affrontato, con un breve excursus storico la nascita e la dinamica dello sviluppo della previdenza italiana dei lavoratori esercenti un impresa artigiana o commerciale e dei lavoratori autonomi (2) senza cassa di previdenza. Abbiamo proseguito, nel terzo numero, affrontando la compilazione del quadro RR nel modello unico PF e proseguiamo quindi in quest’articolo ad approfondire la contribuzione che viene generalmente identificata come la previdenza di commercianti ed artigiani. L’obbligo contributivo per gli esercenti attività commerciale decorre dal 1 gennaio 1965 istituito dalla Legge 613 del 22 luglio 1966. L’assetto complessivo della gestione commercianti è stato successivamente ridisegnato dalla legge 662 del 23 dicembre 1996 che ha esteso la possibilità (rectius l’obbligo) di iscrizione a nuove attività e a soggetti che erano esclusi dalla precedente normativa.
L’imprenditore commerciale e l’artigiano devono obbligatoriamente iscriversi alla gestione IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) presso l’Inps e versare i contributi.
Un soggetto per essere iscrivibile all’Inps, presso la gestione c commercianti, deve però possedere alcuni requisiti quali:
- avere la piene responsabilità dell’impresa ed assumere tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (tale requisito non è richiesto per i soci di S.r.l.);
- partecipare personalmente al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente;
- essere legittimato all’esercizio dell’attività commerciale da licenza o autorizzazione se richiesta.
L’attività può essere esercitata sotto forma di impresa individuale, impresa familiare,(3) società di persone (Snc o Sas) o società di capitale (esclusivamente S.r.l.: sia unipersonale che pluripersonale).
Anche l’imprenditore artigiano(4), che svolge un’attività di produzione di beni o di prestazione di servizi con esclusione delle attività agricole e commerciali, deve possedere i seguenti requisiti:
- avere compiuto il 18° anno di età;
- esercitare l’attività anche manuale personalmente in qualità di titolare dell’impresa artigiana, con il lavoro proprio ed eventualmente con l’ausilio dei famigliari;
- svolgere in modo abituale e prevalente il lavoro manuale;
- assumere la piena responsabilità dell’impresa;
- non superare i limiti dimensionali previsti dalla 443/1985(5).
Anche per l’imprenditore artigiano l’attività può essere svolta sotto forma di impresa individuale, impresa famigliare o con le medesime forme societarie sopra indicate per l’imprenditore commerciale.La Legge Regionale n.7 del 18 aprile 2012 ha abolito l’Albo delle Imprese Artigiane. La Camera di Commercio, verificato il possesso dei requisiti, conferisce all’impresa la qualifica di “impresa artigiana” e la iscrive nell’apposita sezione speciale del Registro Imprese.
L’iscrizione comporta l’inserimento negli elenchi previdenziali (INPS) del titolare, dei soci partecipanti al lavoro e degli eventuali collaboratori familiari.
Per quanto concerne l’iscrizione dei soci di S.r.l. l’art. 1, comma 203, della legge 662/1996 (che ha sostituito il 1° comma dell’art. 29 della legge 160/1975), ha ridefinito i requisiti dei soggetti iscrivibili nella gestione Commercianti ed ha introdotto l’iscrivibilità della figura del socio di società a responsabilità limitata, in presenza degli altri requisiti, fra i quali la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e di prevalenza, pur in assenza di piena responsabilità giuridica. Di fatto restano esclusi dalla possibilità di iscriversi alla gestione previdenziale i soci di S.p.A. (per mancanza dei requisiti) e, per quanto concerne le società in accomandita semplice, mentre è obbligatoria l’iscrizione di tutti i soci accomandatari in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, il socio accomandante che presta attività lavorativa non è iscrivibile mancando il requisito della responsabilità. Può eventualmente essere iscritto come familiare coadiutore o come dipendente.Per quanto concerne le modalità operative di iscrizione l’art. 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 2 aprile 2007, n. 40, ai commi 1 e 2 ha previsto che ai fini dell’avvio dell’attività d’impresa gli interessati debbano assolvere tutti gli adempimenti richiesti presentando, per via telematica o su supporto informatico, la Comunicazione Unica all’ufficio del registro delle imprese (al sito www.registroimprese.camcom.it – rif. msg. 4226 del 19/02/2008).
La Comunicazione Unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l’iscrizione al Registro delle Imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali e assistenziali, nonché per l’ottenimento del codice fiscale e della partita IVA. Tale modalità denominata generalmente “ComUnica” deve essere utilizzata in via obbligatoria a
decorrere dal 1 aprile 2010 (art. 9 D.L.31/01/2007 n. 7, modificato dall’art. 23, comma 13, D.L. 1/07/2009 n. 78) da tutti i soggetti che presentano domanda di iscrizione al Registro delle Imprese e per i quali sorge l’obbligo d’iscrizione alla Gestione previdenziale dei Commercianti (quadro AC).
L’utilizzo del nuovo sistema di comunica- zione è obbligatorio per tutte le notizie che hanno rilievo al fine di un aggiornamento delle informazioni contenute negli archivi del Registro delle imprese quali:
- iscrizione e dichiarazione di inizio attività;
- cessazione dell’impresa;
- variazione dell’indirizzo dell’impresa;
- variazione dell’indirizzo di residenza del titolare o del socio;
- variazione dei dati anagrafici del titolare o del socio;
- iscrizione della società con contestuale inizio attività del socio ai fini previdenziali;
- cessazione della società;
- cessazione dalla carica di socio;
- variazione di forma giuridica;
- variazione dell’attività svolta.
Inoltre, posto che la nascita dell’impresa non è il presupposto automatico per il sorgere dell’obbligo contributivo nella Gestione previdenziale dei Commercianti, ma ad essa deve essere collegato l’esercizio dell’attività in via abituale e prevalente, tramite il quadro “AC” di ComUnica deve essere effettuata una dichiarazione di “iscrivibilità” o di “non iscrivibilità” del soggetto.
I casi per i quali è prevista la “non iscrivibilità” sono lo svolgimento di attività da lavoro dipendente a tempo pieno; la partecipazione alla realizzazione dello scopo sociale esclusivamente tramite conferimento di capitale, l’avere un’altra attività prevalente con iscri- zione alla relativa gestione previdenziale o svolgere un’altra attività d’impresa. In quest’ultimo caso l’inizio di una nuova atti- vità non da luogo ad un ulteriore iscrizione ma i contributi su tutte le attività d’impresa svolte concorreranno a determinare la base imponibile previdenziale su cui conteggiare i contributi eccedenti il minimale.
Durante la “vita” dell’impresa devono essere comunicate direttamente all’Inps tutte le informazioni relative alla modifica della posizione contributiva del titolare o del coadiuvante che non siano di interesse del Registro delle Imprese. E’, tuttavia, possibile (ma non obbligatorio) utilizzare ComUnica nei casi di iscrizione di un coadiuvante in un momento successivo alla nascita dell’impresa.
La cessazione di una impresa può non far venir meno l’obbligo contributivo per il titolare o socio che contemporaneamente eserciti la propria attività in altra impresa. Tale circostanza (che tecnicamente è denominata “continuità contributiva”) deve esse- re evidenziata sul quadro AC della ComUnica. Qualora, a seguito della presentazione della ComUnica, emergano delle incongruenze tali da non consentire il perfezionamento della iscrizione, l’Istituto invierà all’interessato un invito a presentarsi presso gli uffici della Sede Inps competente territorialmente, al fine di chiarire la propria posizione assicurativa.
(2) Intendendo reddito di cui all’articolo 53 del TUIR
(3) Tutti i componenti dell’impresa familiare sono obbligati al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione Commercio, in quanto la sua costituzione presuppone, ai sensi dell’art. 230 bis cod. civ. e del d.p.r. 597/73 art. 5 e d.p.r. 917/86 art. 5 (disciplina fiscale) che titolare e coadiuvanti della impresa stessa svolgano la propria attività con carattere di abitualità e prevalenza (circ. n.80/93).
(4) Imprenditore commerciale è chiunque eserciti un’attività di cui all’articolo 2195 del c.c.. Secondo la dottrina prevalente la figura dell’imprenditore commerciale si ottiene per esclusione considerando tale, quell’imprenditore che non svolge attività agricola definita dall’art..2135 c.c.. Secondo Galgano l’art. 2195 al punto 1 indica “… un’attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi.” e l’aggettivo industriale avrebbe la sola funzione di escludere dal novero delle imprese commerciali quelle attività, anch’esse dirette al fine della produzione secondo l’art. 2082 dl c.c., che trovano la propria collocazione nella categoria delle imprese agricole.
(5 )Rispetto ai seguenti limiti dimensionali:
– da 18 a 22 dipendenti per l’impresa che non lavora in serie
– fino a 12 dipendenti per l’impresa che lavora in serie purché con lavorazione non del tutto automatizzata
– da 32 a 40 dipendenti per l’impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche tradizionali e dell’abbigliamento su misura
– 8 dipendenti per l’impresa di trasporto
– da 10 a 14 dipendenti per l’impresa edile
Per determinare il numero dei dipendenti è necessario:
– non considerare gli apprendisti passati in qualifica (ai sensi della Legge 25/55) e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana per un periodo di 2 anni
– non considerare i lavoratori a domicilio (ai sensi della Legge 877/73) se non superano 1/3 dei dipendenti non apprendisti occupati presso l’impresa artigiana
– non considerare i portatori di handicap fisici, psichici e sensoriali
– considerare i familiari dell’imprenditore che svolgono la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell’ambito dell’impresa artigiana (articolo 230-bis del codice civile)
– considerare i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell’impresa artigiana,tranne uno
– considerare i dipendenti,qualunque sia la mansione svolta.
*ODCEC di Reggio Calabria **ODCEC di Venezia
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