Rilascio del DURC in presenza di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, le indicazioni di Inail e Inps

di Anna Isoardi ODCEC Cuneo

A seguito della definizione agevolata cosiddetta “rottamazione delle cartelle” disciplinata dall’articolo 6 del decreto legge 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 225/2016, si è posta la questione degli effetti della presentazione della dichiarazione di adesione nel caso in cui sia richiesta la verifica della regolarità contributiva, i cui requisiti sono stabiliti dall’articolo 3 del decreto interministeriale 30 gennaio 2015.

Inps e Inail sono finalmente intervenuti sulla verifica della regolarità contributiva in presenza di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata a pochi giorni dalla pubblicazione del decreto legge n. 50/2017 in Gazzetta Ufficiale.

In un primo momento gli istituti avevano escluso il rilascio del DURC in presenza di rottamazione delle cartelle, almeno fino al pagamento dell’ultima rata. Questo perché la normativa sull’adesione alla definizione agevolata non aveva previsto alcun riferimento in materia.

Ovviamente questo avrebbe creato gravi problemi alle aziende interessate, in quanto in caso di una richiesta di adesione alla definizione agevolata, in presenza di debiti nei confronti di Inps e Inail il DURC sarebbe potuto arrivare solo al termine dei pagamenti, quindi in caso di pagamento rateale il DURC sarebbe arrivato non prima del 2018.

Con il Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 cosiddetto Decreto fiscale o manovra correttiva 2017 l’art. 54 ha risolto la problematica trovando la soluzione al problema.

Cita l’articolo: “Il documento unico di regolarità’ contributiva (DURC) di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per semplificazione e la pubblica amministrazione del 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125, del 1° giugno 2015, nel caso di definizione agevolata di debiti contributivi ai sensi dell’articolo 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e’ rilasciato, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della suddetta definizione agevolata effettuata nei termini di cui al comma 2 del citato articolo 6, ricorrendo gli altri requisiti di regolarità’ di cui all’articolo 3 del citato decreto interministeriale 30 gennaio 2015 [omissis]”.

In sostanza il DURC sarà considerato positivo per tutto il periodo in cui si svilupperanno le varie fasi di rottamazione delle cartelle, a patto che l’azienda sia in regola con il pagamento delle rate previste dal piano di rientro e con tutti gli altri adempimenti contributivi.

Il documento unico di regolarità contributiva, nel caso in cui siano soddisfatti tutti gli altri requisiti richiesti, si potrà ottenere da quando verrà presentato il modello DA1, ovvero la domanda di rottamazione delle cartelle.

Definita la norma nel decreto legge l’Inps con la Circolare numero 80 del 02-05-2017 ha fornito indicazioni in merito alla disciplina introdotta dall’art. 54 del d.l. n. 50 del 24 aprile 2017.

Anche l’Inail ha rilasciato sullo stesso argomento la Circolare n. 18 del 28 aprile 2017 in merito al rilascio del Durc in presenza della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 ai sensi dell’articolo 6 del decreto legge 193/2016 e successive modifiche e integrazioni.

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