La denuncia salari Inail

di Elisabetta Filippis*

Il testo Unico delle leggi sugli infortuni sul lavoro (D.P.R. 30/6/1965 n.1124 ) prevede che l’onere assicurativo di questa assicurazione obbligatoria ricada esclusivamente sul datore di lavoro, fatta eccezione per i lavoratori parasubordinati , tenuti all’iscrizione obbligatoria dal D.L. 38 del 23/2/2000 , per i quali l’onere spetta per i 2/3 al committente e per 1/3 al lavoratore parasubordinato.

I soggetti tutelati dall’INAIL, oltre ai lavoratori subordinati, e quindi obbligati all’assicurazione obbligatoria sono in dettaglio:

-Coloro che in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione;

-Coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al punto precedente, anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovrintendono al lavoro di altri;

-Gli artigiani, che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese;

-Il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati del datore di lavoro che prestano con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale, ed anche non manuale;

I soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale oppure non manuale;

-I commessi viaggiatori, i piazzisti e gli agenti delle imposte di consumo, che pur vincolati da rapporto impiegatizio, per l’esercizio delle proprie mansioni si avvalgono non in via occasionale di veicoli a motore da essi personalmente condotti;

-I lavoratori a domicilio;

-A decorrere dal 1/1/1988, i familiari partecipanti all’impresa familiare, ossia il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo che prestino attività lavorativa manuale o di sovrintendenza ad opera manuale altrui nell’ambito dell’impresa familiare (Corte Costituzionale, sentenza n.476 del 10/12/1987).

Tutti coloro che svolgono attività rischiose alle dipendenze di un datore di lavoro, vanno assicurati all’INAIL, compresi i sovraintendenti ai lavori, i soci di cooperative, gli apprendisti, i medici esposti a raggi X, i dipendenti impiegati che lavorano a computer e registratori di cassa, gli apprendisti, nonché gli appartenenti all’area dirigenziale e gli sportivi professionisti.

Sono soggetti a tutela assicurativa i lavoratori parasubordinati quali: collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto.

Tale estensione deriva dall’art.5 DL 38/00 con riferimento specifico ai lavoratori subordinati che svolgano attività previste dall’art. 1 del TU –D.p.r 1124/1965 o che, si avvalgano per l’esercizio delle loro mansioni in via continuativa di veicoli a motore personalmente condotti. Per l’individuazione dei soggetti si fa richiamo all’art.49 del TUIR, comma 2 –lettera a.

Il vigente sistema tariffario in vigore dal 1/1/2000, conseguente al D.L. 38/2000 si fonda sull’articolazione disciplinata dal Titolo I del TU degli infortuni, nelle seguenti Gestioni Tariffarie:

-Industria: manifatturiere, edilizia, trasporti, pesca, spettacolo e ausiliarie

-Artigianato: per le attività di cui alla L.8/8/1985, n.443

-Terziario: per le attività commerciali, turistiche; produzione, intermediazione servizianche finanziari; attività professionali e artistiche; attività assimilate.

-Altre attività: categoria residuale

Alle quattro gestioni corrispondono altrettante Tariffe dei premi, diverse fra loro a seconda della nomenclatura delle lavorazioni e dei tassi applicati.

L’inquadramento settoriale è effettuato dall’Inps in sede di iscrizione, o direttamente dall’ Inail qualora per l’azienda non ricorra l’obbligo di iscrizione all’Inps.

La classificazione delle lavorazioni invece è effettuata direttamente dall’Inail in base alla “lavorazione principale” svolta dall’azienda. Mediante il procedimento dell’autoliquidazione, l’azienda assicurata determina di norma entro il 16 febbraio, l’importo del premio da versare a saldo dell’anno precedente e l’importo dovuto quale acconto per l’anno in corso determinato sulle retribuzioni presunte.

Il premio anticipato, corrispondente alla somma versata nell’anno precedente o in seguito all’autoliquidazione o in seguito ad iscrizione dell’azienda assicurata, viene comunicato dall’INAIL unitamente al periodo di regolazione, alla voce di tariffa e al tasso applicato.

L’INAIL invia altresì altra comunicazione del tasso applicato, contenente i criteri in base al quale si è arrivati alla determinazione del tasso e delle eventuali oscillazioni dovute o ad infortuni che provocheranno incrementi del tasso o a riduzioni applicate d’ufficio o richieste dall’assicurato in regola con le normative sulla sicurezza del lavoro. E’ facoltà dell’iscritto di determinare il premio anticipato tenendo conto di fatti modificativi intervenuti, quali ad esempio diminuzione di personale, cessazione o sospensione dell’attività assicurata; in tal caso però corre l’obbligo di darne comunicazione telematica all’INAIL sempre entro il termine di scadenza dell’autoliquidazione.

La base imponibile è in genere la stessa stabilita per il calcolo dei contributi previdenziali e assitenziali, nel rispetto di determinati minimali e massimali; la base imponibile ai fini contributivi diversamente da quella fiscale, è costituita da tutte le somme maturate nel periodo di imposta, pertanto secondo il criterio di competenza. Inoltre sono sempre al lordo di qualsiasi contributo o trattenuta.

Ai partecipanti all’impresa familiare di cui all’art. 230-bis del c.c, il valore retributivo è costituito da una retribuzione convenzionale stabilita dall’INAIL ed aggiornata annualmente, reperibile sul sito; per questa categoria è prevista l’applicazione del minimale di rendita diversamente dagli impiegati in area dirigenziale ai quali viene applicato il massimale di rendita.

Per i lavoratori parasubordinati, la base imponibile è costituita dai “compensi effettivamente percepiti” da determinare secondo le disposizioni fiscali – art 51 del Tuir D.P.R 917/1986 nel rispetto del minimale e massimale di rendita. Si tratta in particolare dei co.co.pro, mini co.co.co disciplinati dal DL 10/9/2003, nr 276.

In questi casi non trattandosi di una prestazione a tempo, il minimale ed il massimale devono essere divisi in mesi e rapportati al compenso medio mensile percepito (anziché in giorni) .

L’Inail con la Circolare N.41 del 17/9/2013 diffonde la rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1/7/2013 e i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi.

In riferimento al quadro normativo disciplinato dall’art.116, comma 3 DPR 30/6/1965, n.1124 – Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali- e in riferimento alle previsioni disposte dal DM 10/6/2013 in ambito di rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall’Istituto, viene stabilito con decorrenza 1/7/2013 il minimale e il massimale di rendita nelle misure di € 15.983,10 e di € 29.682,90.

La retribuzione convenzionale giornaliera risulta pertanto pari a € 53,28 mentre quella mensile è pari a € 1.331,93.

I compensi mensili per i lavoratori parasubordinati su cui calcolare la retribuzione, a decorrere dal 1/7/2013, risultano essere riferiti ai seguenti valori minimo mensile € 1.331, 93 – valore massimo mensile € 2.473,58.

I premi unitari artigiani relativi al 2013, considerando una retribuzione minima annua di € 14,121,,,, sono determinati in base a 9 classi di rischio.

E’ possibile richiedere ogni anno in sede di autoliquidazione tramite la dichiarazione delle retribuzioni (modello 1031) l’applicazione delle seguenti agevolazioni che annualmente vengono emanate dall’INAIL e si rendono applicabile solo se vengono richieste in sede di autoliquidazione e di norma se vengono concesse solo alle aziende che rispettano i requisiti di legge quali la mancanza di infortuni nel biennio precedente, la regolarità contributiva, la regolarità delle normative sulla sicurezza, ecc. Le più frequenti sono: – Riduzione del premio per il settore edile ( codice di agevolazione 103)

-Riduzione dei premi speciali unitari per le imprese artigiane del settore autotrasporto (codice 778) -Riduzione del premio per le imprese artigiane (codice agevolazione 127). L’INAIL mette a disposizione sul sito www.inail.it -sezione punto cliente- i seguenti strumenti :- Servizio di visualizzazione e stampa delle basi di calcolo; – Servizio di richiesta e ricezione delle basi di calcolo in formato elettronico; – Servizio di invio telematico dichiarazione dei salari;- Servizio “alpi on line” che consente, mediante collegamento diretto con il sito internet Inail , di procedere in modo guidato al calcolo dei premi, alla compilazione delle denunce retributive ed al loro invio telematico.

Sono obbligati all’autoliquidazione tutti i datori di lavoro anche se con indicazione di tutti i dati richiesti a Zero.

Sono esonerate le aziende artigiane se non hanno occupato dipendenti, ovvero abbiano solo apprendisti a meno che non abbiano corrisposto nell’anno precedente un premio anticipato per i dipendenti in tal caso devono compilare l’autoliquidazione. Nel caso poi sia classificata con due o più voci di rischio e per una di tali voci abbia occupato solo apprendisti, sarà tenuta all’autoliquidazione anche per tali dipendenti indicando per loro Zero.

Di norma la scadenza dell’autoliquidazione è il 16/2, e quella dell’invio telematico è il 16/3 ; quest’anno è stata prorogata al 16/5 sia l’autoliquidazione ovvero il pagamento del premio o della prima rata in caso di rateizzazione che l’invio telematico dell’autoliquidazione , per consentire l’applicazione delle riduzioni contributive emanate dal Ministero.

In caso di cessazione dell’attività in corso d’anno, l’autoliquidazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello durante il quale è intervenuta la cessazione. Pertanto per le aziende cessate il 31/12/2013 il termine per l’autoliquidazione era comunque il 17/2/2014.

E’ possibile richiedere la rateizzazione del premio in 4 rate barrando l’apposita opzione presente nel mod.1031.

Gli artigiani non tenuti alla presentazione dell’autoliquidazione possono presentare tale richiesta anche tramite Contact Center al numero verde gratuito 803164 per il quale occorre essere in possesso delle credenziali di accesso per la necessaria identificazione. Analoga procedure andrà adottata per la domanda di riduzione del premio artigiani – la riduzione delle retribuzioni presunte o l’applicazione delle altre agevolazioni. Le opzioni espresse sono valide fino a revoca. Eventuali saldi a credito dell’autoliquidazione possono essere immediatamente compensati con la rata dell’esercizio in corso.

Dopo aver effettuato l’opzione per il pagamento rateale viene assegnato dall’INAIL fino a revoca il codice 70; ciò consente di far scattare o meno il regime sanzionatorio nel caso di cambio regime senza preventiva comunicazione. Le rate sono solitamente 16/2 – 16/5 – 16/8 – 16/11.

Per determinare gli interessi di rateazione, applicati in base al tasso medio d’interesse dei titoli del debito pubblico dell’anno precedente indicati dal Ministero del tesoro, il premio deve essere calcolato al netto di: – Addizionale dell’1% – Eventuali contributi associativi – Eventuali importi a credito relativi ad anni precedenti.

L’importo così ottenuto andrà diviso per 4 e maggiorato nelle rate successive alla prima dei coefficienti comunicati annualmente dall’INAIL.

Fonti: Guida alle paghe a cura di P.Zarattini, A.Chiaraluce, S.Liali, D.Cirioli (Ipsoa) e Guida pratica Inps e Inail a cura di P.Sanna e L.Vichi (Il Sole 24 ore).

*Componente della Commissione Lavoro ODCEC Bologna

 

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