Infortuni con prognosi fino a tre giorni, dal 12 ottobre obbligo di comunicazione all’INAIL – Circolare n. 42/2017 Inail e D. lgs. n. 81/2008 art. 18 comma 1 lett. r)

di Cinzia Brunazzo Odcec Rimini

Il D.Lgs. n. 244/2016 “Milleproroghe”, convertito dalla l. n.19/2017, ha modificato l’art.18 comma 1-bis del D.Lgs. n. 81/2008 rendendo operativo l’obbligo in capo ai datori di lavoro di comunicare all’INAIL in via telematica, gli infortuni con prognosi fino a tre giorni, fino ad ora esclusi da qualsiasi obbligo di segnalazione. Tale obbligo deve essere evaso entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico.

Ai sensi dell’art. 18 comma 1 lett. r) del D. Lgs. n. 81/2008,  i datori di lavoro sono obbligati a comunicare in via telematica all’INAIL, nonché per loro tramite al SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro), entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, ai fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento. Tale obbligo costituisce la parte innovativa.

Mentre rimane inalterato l’obbligo del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 53 del d.p.r. n. 1124/1965, di denunciare, entro due giorni dalla ricezione del certificato medico, gli infortuni sul lavoro che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni. L’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni, si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di infortunio.

La circolare INAIL 42/2017 ha emanato  le istruzioni operative inerenti a tale adempimento.

Tale obbligo si applica a tutti i lavoratori e a tutte le lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti a essi equiparati. Ai sensi delle disposizioni suindicate risultano esclusi dall’obbligo di inoltro della “Comunicazione Infortunio”:

– il Ministero della difesa per le Forze armate, compresa l’Arma dei Carabinieri (nella quale è stato inglobato anche il Corpo forestale dello Stato); – il Ministero dell’’interno, per la Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco; – il Ministero dell’economia e delle finanze, per la Guardia di Finanza; – il Ministero della giustizia per la Polizia penitenziaria.

Per i predetti Ministeri l’inoltro all’Inail dei dati relativi agli infortuni anche di un solo giorno occorsi al personale appartenente ai rispettivi ruoli organici sarà effettuato annualmente e in forma aggregata.

 

La comunicazione d’infortunio (servizio telematico)

Al fine di adempiere al nuovo obbligo di legge suindicato, l’Inail ha reso disponibile ai datori di lavoro assicurati all’Istituto e ai datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private, nonché ai loro intermediari, il nuovo servizio telematico “Comunicazione di Infortunio”.

Tale servizio è differenziato rispetto al settore di appartenenza del datore di lavoro anche in base alle modalità di gestione dell’assicurazione e riguarda le seguenti gestioni:

– gestione industria, artigianato, servizi e pubbliche amministrazioni titolari di posizione assicurativa territoriale (Pat), nel seguito denominata Iaspa;

– gestione per conto dello Stato;

– settore navigazione marittima, titolari di posizione assicurativa navigazione (Pan);

– gestione agricoltura;

– datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private.

Nell’eventualità che per eccezionali e comprovati problemi tecnici non sia possibile l’utilizzo della piattaforma telematica per le comunicazioni di infortunio, le stesse dovranno essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (Pec), utilizzando il modello scaricabile sul portale dell’Inail, alla casella di posta elettronica certificata della competente Sede locale dell’Inail, individuata rispetto al domicilio dell’infortunato e allegando la copia della schermata di errore restituita dal sistema e ostativa all’adempimento in argomento. Nel caso in cui la prognosi oggetto di “Comunicazione di infortunio” si prolunghi oltre i tre giorni, vi è l’obbligo di inoltrare, ai fini assicurativi, la “Denuncia/comunicazione d’infortunio”, come già previsto dell’articolo 53 del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124. Tale adempimento verrà assolto in modo semplificato accedendo dal sito Inail al menù “Comunicazione di infortunio”, selezionando la funzione “Comunicazioni inviate”, e dopo aver trovato la comunicazione inoltrata sarà possibile utilizzare la funzione “Converti in denuncia” in corrispondenza della comunicazione da integrare con le informazioni necessarie all’invio della “Denuncia/comunicazione d’infortunio”.

 

Sanzioni

Il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione d’infortunio di un solo giorno a fini statistici e informativi, di cui all’art. 18 comma 1, lettera r), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1972,80 euro di cui all’articolo 55, comma 5, lettera h) del medesimo decreto legislativo. Con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, il suindicato articolo 55 prevede, altresì, al comma 5, lettera g), l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro.

 

Profilazione

I datori di lavoro della gestione industria, artigianato, servizi e pubbliche amministrazioni titolari di Pat (Iaspa), i datori di lavoro di amministrazioni in gestione per conto dello Stato, i datori di lavoro del settore navigazione, titolari di Pan, e loro delegati, potranno accedere con le credenziali già in loro possesso, secondo le consuete modalità previste per l’invio della Denuncia/Comunicazione di Infortunio.

Il datore di lavoro agricolo e il datore di lavoro privato di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private dovranno, invece, utilizzare il ruolo strong di “Utente con credenziali dispositive”, attualmente in uso per l’accesso ad altri servizi a disposizione sul portale istituzionale.

 

Istruzioni per i lavoratori

Il lavoratore, in caso di infortunio, deve fornire al datore di lavoro i riferimenti del certificato medico, ovvero il numero identificativo, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso. In tal modo potrà assolvere all’obbligo di dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità. Nel caso in cui il lavoratore non disponga del numero identificativo del certificato, dovrà fornire al datore di lavoro il certificato medico in forma cartacea.

 

Certificato medico

Si ricorda che dal 22 marzo 2016 tutti i datori di lavoro sono esonerati dall’obbligo di trasmetter all’Inail il certificato medico di infortunio o di malattia professionale in quanto tale certificazione è acquisita telematicamente dall’istituto direttamente dal medico  o dalla struttura sanitaria che la rilascia.

Inoltre tale certificato è disponibile a tutti i datori di lavoro, delegati e intermediari con la funzione “Ricerca certificati medici” o attraverso la medesima funzione presente nella “Comunicazione di infortunio” online, fornendo il C.F. del lavoratore, il numero identificativo del certificato medico e la data di rilascio del certificato medico.

Il certificato non sarà immediatamente disponibile nel caso il medico o la struttura sanitaria  abbia trasmesso il certificato all’Inail via Pec. Ciò nonostante il datore di lavoro è obbligato a trasmettere la Comunicazione di Infortunio indicando il numero del certificato e la relativa data di rilascio. Infine se il datore non sia in grado nemmeno di indicare il numero del certificato, dovrà indicare nella Comunicazione di Infortunio un codice fittizio purché di dodici carattere alfanumerici.

 

Cruscotto infortuni e Assistenza

Le informazioni rese mediante la Comunicazione di Infortunio verranno inserite nell’applicativo informatico “Cruscotto Infortuni” quale strumento per esercitare l’azione ispettiva.

L’Inail fornisce informazioni generali e assistenza al numero gratuito di rete fissa indicato sul sito e mediante la sezione “Contatti” (Supporto) del portale mediante il servizio “Inail risponde” che permette di comunicare via e-mail con l’istituto.

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