Fallimenti e contributo dovuto in caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato
di Adelio Riva *
Le significative novità introdotte dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. legge Fornero), prima fra tutte la modifica dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, hanno introdotto una nuova problematica, anche per le Curatele fallimentari, avente ad oggetto il pagamento del contributo dovuto “in caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato”. Al fine di una miglior comprensione, pare necessario un breve riepilogo della normativa applicabile ante riforma.
La disciplina di cui al previgente art. 3, comma 3, legge 223/1991, prevedeva espressamente l’esonero del c.d. contributo di mobilità per le aziende cui era stato precedentemente riconosciuto l’intervento di cassa integrazione straordinaria; ugualmente non era previsto alcun costo per i datori di lavoro e conseguentemente per le procedure che procedevano ai licenziamenti individuali ex art. 6 della legge 604/1966 e collettivi ex artt. 4 e 24 della legge 223/1991. Superato il regime transitorio previsto dalla legge Fornero per il triennio 2013-2015, ai lavoratori licenziati dai datori di lavoro, a prescindere dalle loro dimensioni, spetta una indennità di disoccupazione, la c.d. N.A.S.P.I. (acronimo di nuova assicurazione sociale per l’impiego). Tale nuovo istituto è finanziato da due contributi interamente a carico del datore di lavoro: il primo, di natura ordinaria, pari all’1,61% e il secondo straordinario una tantum (c.d. ticket licenziamento), pari al 41% del massimale aziendale di N.A.S.P.I. per ogni 12 mesi di anzianità aziendale, per un massimo di tre anni.
Secondo la nuova disciplina, anche le procedure concorsuali sono tenute al pagamento del ticket licenziamento, atteso che l’esenzione è espressamente prevista solo nei casi di cambi di appalto e di fine fasi lavorative nell’edilizia (oltre che per il recesso nell’apprendistato). Non è ben dato sapere se si tratta di una “svista” del legislatore, all’epoca pervaso da una “furia” riformatrice con la quale si è abolito l’accesso per le procedure ai trattamenti di cassa integrazione salariale o di una precisa scelta legislativa.
Indipendentemente da quanto sopra, vale la pena preliminarmente soffermare la nostra attenzione anche sul tema quantificazione, ricordando che, ex art. 2, comma 35, della legge Fornero il contributo N.A.S.P.I. è triplicato nell’ipotesi in cui non si sia addivenuti ad un accordo sindacale nell’ambito delle procedure di licenziamento collettivo (cosa non infrequente nelle procedure concorsuali: in concreto, in tale ipotesi, il c.d. ticket licenziamento supera gli euro 4.000,00 per ciascun dipendente). A prescindere dalla quantificazione economica, comunque già di per sé valevole di attenzione, il vero problema pare essere quello delle modalità di pagamento e, soprattutto, nelle ipotesi di procedure fallimentari, la spettanza (o meno) della prededuzione. Il silenzio della legge e l’assenza di precisazioni da parte dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), pure intervenuto al riguardo (messaggio 27 giugno 2013 e messaggio 30 giugno 2015 n. 4441), costringe l’interprete alla ricerca di una soluzione partendo da quanto previsto dall’art. 111 della legge fallimentare, il quale precisa che i crediti assumono natura prededucibile oltre che nei casi previsti dalla legge, allorquando il credito sorga “in occasione o in funzione” della procedura concorsuale.
È quindi evidente che, ove si compia una valutazione meramente temporale, non vi sarebbe dubbio circa il riconoscimento della prededuzione, così da far gravare sulla massa il credito sorto successivamente al sorgere della procedura concorsuale. Pare viceversa possibile fornire una diversa lettura, che trova la sua origine nell’applicazione dell’art. 72 della legge fallimentare (LF) ai rapporti di lavoro (come parte della dottrina e la scarna giurisprudenza creatasi sul punto hanno sin qui riconosciuto). Conseguentemente, se il Curatore ha la facoltà di sospendere il rapporto attraverso l’applicazione dell’art. 72 LF, lo scioglimento passerà dal licenziamento. In tale ipotesi, allorquando il Curatore procede per la sospensione del rapporto, ai sensi dello stesso art. 72 LF, lo scioglimento dello stesso, attraverso il licenziamento, assume valore retroattivo alla data del fallimento. Conseguentemente, il recesso avviene al di fuori delle procedure previste dall’art. 111 della legge fallimentare così da escludere il presupposto della natura prededucibile del credito. Conclusivamente, il contributo N.A.S.P.I. potrà essere ammesso al passivo con riconoscimento del privilegio ex art. 2754 del codice civile e collocazione al n. 8 ex art. 2778 del codice civile.
* Avvocato del Foro di Milano, socio dell’Associazione Giuslavoristi Italiani (AGI) e partner Studio Jones Day – Milano
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