Cumulo sui conti delle Casse

di Anna Isoardi Odcec Cuneo

Il metodo di accesso al pensionamento con il ‘cumulo’ era stato originariamente introdotto dal Governo Monti nel 2012. L’obiettivo era quello di correggere le storture del costo delle operazioni  di  ricongiunzioni  onerose,  venutesi  a  creare  con  la  L.  122/2010 per consentire un rapporto più facile fra  le diverse gestioni  Inps. L’idea  non  trovò però alcuna realizzazione,   in   quanto   i   requisiti   richiesti   dalla   norma   nella sua prima formulazione erano eccessivamente restrittivi. L’accesso in cumulo era, infatti, possibile  esclusivamente  per  la  pensione  di  vecchiaia,  di  inabilità  e  ai  superstiti  a condizione che l’assicurato non fosse già titolare di un trattamento  pensionistico diretto  in  una  delle  Gestioni  Inps  e  non  avesse  maturato  i  requisiti  per  accedere autonomamente  a  pensione. Inoltre l’ambito di operatività del cumulo era ristretto alle sole Gestioni Inps (FPLD, Gestioni dei Lavoratori Autonomi, Gestione Separata, etc…) risultando  del  tutto  inutilizzabile  per  quei  soggetti  che,  pur  avendo  dieci  anni  di contributi  in  una  Gestione  (es.  Ex  Inpdap),  avendo  già  maturato  i  20  anni  presso l’Assicurazione  Generale  Obbligatoria,  perdevano  la  possibilità  di  cumulare gratuitamente   le   due   posizioni   contributive   per   accedere   alla   pensione   di vecchiaia. La Finanziaria 2017 ha rivoluzionato la precedente norma in tre diverse direzioni:

  1. consentendo l’utilizzo del cumulo contributivo anche per la pensione anticipata,
  2. sopprimendo il requisito restrittivo della mancanza di maturazione del requisito in una delle forme ‘cumulate’
  3. includendo nell’ambito di operatività del cumulo gratuito anche la contribuzione accantonata presso gli Enti di previdenza obbligatoria privati (di cui ai D.lgs. n.509 del 1994 e n.103 del 1996), dunque le Casse previdenziali per liberi professionisti iscritti ad albo.

Quest’ultima è certamente la novità più incisiva che ha costretto l’Istituto a formulare una riserva nell’applicabilità concreta del cumulo nei confronti delle Casse libero-professionali con la Circolare 140 del 12 ottobre 2017.

Infatti le pensioni erogate in cumulo saranno definite da  più  quote afferenti   alle   singole   Gestioni   Inps   e/o   Enti   di   previdenza   privati   dei   liberi professionisti iscritti ad albi.

Ognuna determinerà con calcolo pro quota la propria parte di trattamento pensionistico considerando il    periodo di iscrizione dell’assicurato, le proprie regole di calcolo interne e le retribuzioni di riferimento accantonate nella singola Gestione o Cassa.

Inarcassa e Cassa forense, per esempio, hanno già varato le delibere.

L’Enpav (la cassa dei veterinari) ha varato la propria delibera a fine settembre, mentre l’Enpaf (farmacisti) lo farà questa settimana.

In tutti i casi la possibilità di avere posizioni contributive parallele farà sì che il ricorso al cumulo avverrà soprattutto per il pensionamento anticipato.

L’avvio effettivo dei pagamenti dipenderà comunque dalle convenzioni che l’Inps stipulerà con le Casse per disciplinare sia il trasferimento dei dati che delle quote di competenza delle Casse. L’erogatore finale sarà infatti l’Istituto di previdenza.

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