Cumulo sui conti delle Casse
di Anna Isoardi Odcec Cuneo
Il metodo di accesso al pensionamento con il ‘cumulo’ era stato originariamente introdotto dal Governo Monti nel 2012. L’obiettivo era quello di correggere le storture del costo delle operazioni di ricongiunzioni onerose, venutesi a creare con la L. 122/2010 per consentire un rapporto più facile fra le diverse gestioni Inps. L’idea non trovò però alcuna realizzazione, in quanto i requisiti richiesti dalla norma nella sua prima formulazione erano eccessivamente restrittivi. L’accesso in cumulo era, infatti, possibile esclusivamente per la pensione di vecchiaia, di inabilità e ai superstiti a condizione che l’assicurato non fosse già titolare di un trattamento pensionistico diretto in una delle Gestioni Inps e non avesse maturato i requisiti per accedere autonomamente a pensione. Inoltre l’ambito di operatività del cumulo era ristretto alle sole Gestioni Inps (FPLD, Gestioni dei Lavoratori Autonomi, Gestione Separata, etc…) risultando del tutto inutilizzabile per quei soggetti che, pur avendo dieci anni di contributi in una Gestione (es. Ex Inpdap), avendo già maturato i 20 anni presso l’Assicurazione Generale Obbligatoria, perdevano la possibilità di cumulare gratuitamente le due posizioni contributive per accedere alla pensione di vecchiaia. La Finanziaria 2017 ha rivoluzionato la precedente norma in tre diverse direzioni:
- consentendo l’utilizzo del cumulo contributivo anche per la pensione anticipata,
- sopprimendo il requisito restrittivo della mancanza di maturazione del requisito in una delle forme ‘cumulate’
- includendo nell’ambito di operatività del cumulo gratuito anche la contribuzione accantonata presso gli Enti di previdenza obbligatoria privati (di cui ai D.lgs. n.509 del 1994 e n.103 del 1996), dunque le Casse previdenziali per liberi professionisti iscritti ad albo.
Quest’ultima è certamente la novità più incisiva che ha costretto l’Istituto a formulare una riserva nell’applicabilità concreta del cumulo nei confronti delle Casse libero-professionali con la Circolare 140 del 12 ottobre 2017.
Infatti le pensioni erogate in cumulo saranno definite da più quote afferenti alle singole Gestioni Inps e/o Enti di previdenza privati dei liberi professionisti iscritti ad albi.
Ognuna determinerà con calcolo pro quota la propria parte di trattamento pensionistico considerando il periodo di iscrizione dell’assicurato, le proprie regole di calcolo interne e le retribuzioni di riferimento accantonate nella singola Gestione o Cassa.
Inarcassa e Cassa forense, per esempio, hanno già varato le delibere.
L’Enpav (la cassa dei veterinari) ha varato la propria delibera a fine settembre, mentre l’Enpaf (farmacisti) lo farà questa settimana.
In tutti i casi la possibilità di avere posizioni contributive parallele farà sì che il ricorso al cumulo avverrà soprattutto per il pensionamento anticipato.
L’avvio effettivo dei pagamenti dipenderà comunque dalle convenzioni che l’Inps stipulerà con le Casse per disciplinare sia il trasferimento dei dati che delle quote di competenza delle Casse. L’erogatore finale sarà infatti l’Istituto di previdenza.
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