Sanzione ridotta per dichiarazione infedele reiterata
di Anna Isoardi Odcec di Cuneo
L’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 131/E del 23 ottobre 2017, ha precisato alcune peculiarità in tema di infedele dichiarazione e sanzioni per errori sull’imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito.
Il documento spiega come il presupposto per la piena operatività della riduzione sanzionatoria sia la presenza di un’attività di controllo da parte degli organi accertatori, volta a verificare che l’infedeltà commessa dal contribuente sia caratterizzata dall’elemento soggettivo della colpevolezza, dall’assenza di frode e costruita attraverso una condotta non insidiosa per l’Amministrazione finanziaria.
Questa cautela non sussiste quando l’errore, già rilevato in un’annualità dall’Ufficio, è stato reiterato anche nei periodi d’imposta successivi.
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