La nuova legge di bilancio 2018
di Anna Isoardi Odcec di Cuneo
È stata pubblicata sulla G.U. n. 284 del 5 dicembre 2017 la legge 4 dicembre 2017, n. 172, di conversione, con modificazioni, del D.L. 148/2017, c.d. collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2018, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, vigente al 6 dicembre 2017. Nella G.U. n. 284/2017 è stato pubblicato anche il testo del D.L. 148/2017 coordinato con la L. 172/2017 con testo identico a quello approvato dal Senato in prima lettura.
Il decreto è stato approvato con il nuovo titolo: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell’estinzione del reato per condotte riparatorie”.
Una delle maggiori novità contenute nel decreto fiscale è la riapertura della cd. rottamazione delle cartelle esattoriali. Infatti l’articolo 1 del decreto 2018 estende la definizione agevolata dei carichi ai soggetti che sono decaduti dalla precedente edizione e introduce la cd. Rottamazione Bis per i ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.
In particolare, si elencano le novità per l’estinzione dei debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione:
- dal 2000 al 2016:
– debiti che non siano stati oggetto di rottamazione lo scorso anno;
– compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non sia stato ammesso alla definizione agevolata a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016;
- dal 1º gennaio al 30 settembre 2017.
In merito allo spesometro, è previsto che per l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute per il primo semestre 2017 non si applichino sanzioni se i dati esatti sono trasmessi entro il 28 febbraio 2018. Inoltre è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale. Sono state previste semplificazioni sui dati da trasmettere:
- facoltà dei contribuenti di trasmettere i dati del documento riepilogativo in luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente;
- esonero dalla comunicazione gli imprenditori agricoli in regime di esonero IVA, situati nelle zone montane.
Il decreto legge contiene anche norme di deroga degli adempimenti per i contribuenti colpiti da calamità naturali.
Una delle novità contenute nel decreto fiscale collegato alla Stabilità è l’estensione del meccanismo dell’inversione contabile (cd. split payment). Per le operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2018 il meccanismo viene esteso anche alle operazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona; delle fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%; delle società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri; delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche; delle società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche o da enti e società di cui sopra; delle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto.
E’ previsto che le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali possano fruire anche per gli investimenti sostenuti nella seconda metà del 2017 del credito di imposta previsto per le campagne pubblicitarie su quotidiani, periodici, e sulle radio e tv locali anche online. Il credito di imposta è pari al 75% della quota incrementale dell’investimento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, elevato al 90% nel caso di microimprese, Pmi e start-up innovative.
Nel collegato fiscale viene stabilito che fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 continua ad essere applicabile la deducibilità del 10%, nella misura massima di 70.000 euro annui, per le liberalità a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale. Dal prossimo anno invece si seguirà la disciplina unitaria introdotta dall’articolo 99, comma 3, del Codice del Terzo settore.
In sede di conversione in legge del decreto fiscale è stata introdotta la detraibilità dalle imposte sui redditi al 19%, delle spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali.
E’ stata inoltre prevista la possibilità di regolarizzazione le attività depositate e le somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio all’estero, nonché, a determinate condizioni, i proventi derivanti da vendita di immobili detenuti all’estero. La disposizione riguarda i soggetti fiscalmente residenti in Italia, in precedenza residenti all’estero, iscritti all’AIRE o che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi. La regolarizzazione avviene con il versamento del 3% del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi.
Inoltre dal 2018 il contribuente potrà destinare una quota pari al 5 per mille dell’IRPEF a sostegno degli enti gestori delle aree protette.
Infine è stato introdotto in sede di conversione l’equo compenso. In base alla norma, si considera equo il compenso quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.
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