Licenziamento basato sulla corrispondenza e-mail priva di firma elettronica – infondatezza e rischio di utilizzo di strumenti non idonei

di Anna Isoardi Odcec Cuneo

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 15 marzo 2018, n. 6425, ha ritenuto illegittimo il licenziamento che trae i propri presupposti dalla corrispondenza relativa all’indirizzo di posta elettronica del dipendente. La questione era nata dall’impugnazione di un licenziamento comminato al lavoratore tramite e-mail privata.Trattandosi di e-mail prive di firma elettronica, si deve ricordare che l’efficacia probatoria dei documenti informatici è sancita dall’articolo 21, D.Lgs. 82/2005 che attribuisce l’efficacia prevista dall’articolo 2702, cod. civ., solo al documento sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.

Pertanto è liberamente valutabile dal giudice, ai sensi dell’articolo 20, D.Lgs. 82/2005, l’idoneità di ogni diverso documento informatico (come l’e-mail tradizionale) a soddisfare il requisito della forma scritta, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.

Dunque risulta quanto mai rischioso un licenziamento comminato secondo questa modalità.

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