Circolare 10/2018 INL – Appalti illeciti, chi risponde di paghe e contributi?

di Paolo Soro Odcec Roma
Fonte: Italia Oggi

L’appalto è illecito? Il committente risponde incondizionatamente dei contributi, mentre delle inadempienze retributive risponde solo quando i lavoratori abbiano fatto ricorso a un giudice (altrimenti la responsabilità ricade solo sullo pseudo appaltatore).A precisarlo è l’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella circolare n. 10/2018. Pertanto, gli ispettori sono tenuti a ingiungere al committente solo il pagamento dei contributi non versati per i lavoratori (calcolati sulla base del Ccnl del committente); per le scoperture retributive, invece, la diffida accertativa va adottata solo nei confronti dello pseudo appaltatore (calcolate in base al Ccnl applicato da quest’ultimo).

Le istruzioni dell’INL, condivise con il Ministero del Lavoro, l’Inps e l’Inail, mirano a garantire uniformità di comportamento degli organi di vigilanza per gli accertamenti, futuri e in corso, nelle ipotesi in cui, nell’ambito di appalti non genuini, vengano riscontrate inadempienze retributive e contributive nei confronti dei lavoratori impiegati.

A differenza della previgente disciplina (Legge n. 1369/1960), spiega l’INL, in caso di appalto illecito il lavoratore non è considerato dipendente dell’effettivo utilizzatore della prestazione in via «automatica», ma subordinatamente al «fatto costitutivo dell’instaurazione del rapporto di lavoro, su domanda del lavoratore», mediante ricorso al giudice (ex art. 414 del cpc). Pertanto, in assenza di tale azione del lavoratore e della conseguente costituzione del rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore (committente), l’ispettore può adottare la diffida accertativa esclusivamente nei confronti dello pseudo appaltatore, in relazione quindi alle retribuzioni non correttamente corrisposte in ragione del Ccnl dallo stesso applicato.

Opposta è la faccenda sul piano del recupero contributivo: paga il committente. In tal caso, infatti, il recupero non è condizionato dalla scelta del lavoratore di adire l’autorità giudiziaria per avere il riconoscimento del rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore. Perché in ambito previdenziale vale il principio secondo cui «l’unico rapporto di lavoro rilevante verso l’ente previdenziale è quello intercorrente con il datore di lavoro effettivo» (Cassazione n. 20/2016 e n. 463/2012).

L’ispettore, pertanto, deve procedere a determinare l’imponibile contributivo dovuto per il periodo di esecuzione dell’appalto avendo riguardo al Ccnl del committente e al conseguente recupero nei suoi confronti, salvo quanto già pagato dallo pseudo appaltatore. Qualora non vada a buon fine il recupero nei confronti del committente, l’importo di quanto ancora dovuto a titolo di contributi può essere richiesto allo pseudo appaltatore.

Infine, quanto al regime sanzionatorio, l’INL ricorda che sono state oggetto di depenalizzazione le fattispecie di reato riguardanti le ipotesi di appalto privo dei requisiti e oggi integrano casi d’illecito amministrativo per cui trovano applicazione la sanzione amministrativa di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro sia nei confronti dello pseudo appaltatore che nei confronti del committente/utilizzatore.

Stesso regime sanzionatorio trova applicazione anche qualora l’appalto illecito sia stato posto in essere al fine di eludere, in tutto o in parte, i diritti dei lavoratori.

Esso esclude, inoltre, in radice la possibile applicazione delle sanzioni per lavoro nero e delle altre sanzioni amministrative legate agli adempimenti di costituzione e gestione del rapporto di lavoro.

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