Decreto Dignità: Bonus assunzioni under 35
di Paolo Soro Odcec Roma
Il passaggio dalle Commissioni riunite Finanze e Lavoro della Camera dei Deputati introduce un nuovo incentivo contributivo per favorire l’occupazione giovanile nel testo del Decreto Dignità, ora all’esame del Parlamento.Con un emendamento approvato il 27 luglio 2018, nel Decreto Dignità viene inserito l’articolo 1-bis che prevede un incentivo contributivo per l’assunzione degli under 35, in aggiunta rispetto a quelli già esistenti: le disposizioni contenute nella legge di Bilancio 2018 non risultano in alcun modo modificate e pertanto continuano ad essere applicabili.
La nuova agevolazione, sostanzialmente ricalca la disciplina contenuta all’articolo 1, commi 100 e seguenti, della legge di Bilancio 2018.
Il bonus riguarda le assunzioni effettuate nel biennio 2019 e 2020, di soggetti che alla data di assunzione non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, e consiste in uno sgravio pari al 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (esclusi i premi INAIL). La durata è di 36 mesi ed è previsto un massimale pari a 3.000 euro l’anno, riparametrato e applicato su base mensile.
Ai fini del diritto all’esonero il lavoratore alla data della prima assunzione per la quale si applica l’incentivo, oltre al requisito dell’età, non deve essere mai stato occupato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non sono ostativi al riconoscimento dello sgravio gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Ciò premesso, rispetto al bonus introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, si evidenziano alcune differenze.
Innanzitutto, l’agevolazione spetta:
“Ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23”.
Per quanto attiene al bonus di cui alla Legge di Bilancio 2018, il tenore letterale della disposizione è leggermente differente. L’agevolazione spetta:
“Ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23”.
Ora, posto che l’INPS, nella sua Circolare 40/2018, ha interpretato la previgente norma, ritenendo che il riferimento al contratto a tutele crescenti non sia decisivo ai fini del diritto all’incentivo, tale ulteriore specifica locuzione aggiunta nel Decreto Dignità (cui si applicano le disposizioni) potrebbe viceversa lasciare intendere che – questa volta – tutti i contratti di lavoro (e, dunque, anche quelli che prevedono condizioni di miglior favore per i lavoratori) dovrebbero essere esclusi dal nuovo incentivo contributivo.
Un’altra importante differenza riguarda la previsione che l’effettivo avvio dell’agevolazione è affidata a un decreto attuativo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 87/2018, che stabilirà le modalità di fruizione del nuovo bonus. Dunque, l’agevolazione non è automatica ma subordinata all’emanazione di un decreto attuativo.
Il monitoraggio trimestrale dell’incentivo resta sempre affidato all’INPS, il quale deve garantire la neutralità sui saldi di Finanza Pubblica, comunicando i dati raccolti ai Ministeri competenti, entro il mese successivo al trimestre di riferimento.
Inoltre, al nuovo incentivo non si applica la condizione aggiuntiva che non consente di accedere all’incentivo ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali economici e collettivi nella medesima unità produttiva.
Sempre relativamente alle differenze con l’incentivo introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, l’odierno bonus non prevede l’ipotesi di decadenza ex tunc, concernente le ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto, o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con lo sgravio, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione.
Un altro elemento da rilevare riguarda, poi, la circostanza che la disposizione approvata non fa alcun riferimento alle ipotesi di conversione di un contratto a tempo determinato in uno a tempo indeterminato. Peraltro, in proposito, giova ricordare che le interpretazioni fornite dall’INPS, in genere, includono sempre anche le conversioni dei contratti da tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, pure in assenza di un esplicito riferimento normativo.
Infine, l’odierno bonus non prevede l’ipotesi di portabilità dell’incentivo nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato già parzialmente fruito l’incentivo, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati.
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!