Le iscrizioni d’ufficio alla cassa di previdenza e assistenza Geometri: la posizione dell’Ente e la giurisprudenza

di Stefano Ferri*

Proseguiamo l’esame di un tema già analizzato nei numeri di settembre 2016 e di dicembre 2017 della nostra pubblicazione: le iscrizioni d’ufficio alla Cassa di Previdenza e Assistenza Geometri. Si ricorda infatti che tale Ente, soprattutto negli ultimi anni, sta adottando provvedimenti di iscrizione per i geometri iscritti all’Albo che rivestano cariche di amministratori in società nel cui oggetto sociale si prevedono attività connesse con le conoscenze tipiche della professione di geometra, ponendo a carico degli stessi i correlati obblighi contributivi e dichiarativi.

Nei precedenti articoli abbiamo evidenziato che i Giudici del Lavoro, ma anche la Suprema Corte di Cassazione, stanno individuando criteri che definiscono i confini per l’iscrizione d’ufficio alla Cassa Geometri: ma l’Ente non rinuncia e nel presente articolo vedremo quali sono le ragioni sostenute in sede contenziosa dai legali della Cassa e soprattutto la più autorevole giurisprudenza a sostegno delle tesi in tale direzione.

Le difese dell’Ente partono dall’osservazione che la Corte di Cassazione già dal 2012 (sentenza n. 14684 del 29 agosto 2012) ha preso atto che vi sono attività che apparentemente sembrano lontane dalle competenze tipiche dei geometri liberi professionisti, ma che in realtà presentano un nesso con l’attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell’esercizio dell’attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto anche la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipo propria della sua professione.

Si sostiene quindi una attuale nozione di esercizio della professione, sotto il punto di vista previdenziale, più ampio che in passato e che include, come rilevato anche dalla sentenza n. 1347/2016 della Cassazione, attività che la legge professionale non riserva ai geometri.

Di conseguenza, fanno notare dalla Cassa, la stessa Suprema Corte ha affermato, con la sentenza n. 5827 del 8 marzo 2013, che per il geometra amministratore di società si prevede “l’esclusione della sussistenza dell’obbligo contributivo solamente nel caso in cui non sia, in concreto, ravvisabile una connessione tra l’attività svolta e le conoscenze tipiche del professionista, in linea con quanto suggerito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 402 del 1991… laddove è stato affermato che il prelievo contributivo in parola è collegato all’esercizio professionale e che per tale deve intendersi anche la prestazione di attività riconducibili, per loro intrinseca connessione, ai contenuti dell’attività propria della libera professione, vale a dire le prestazioni contigue, per ragioni di affinità, a quelle libero professionali in senso stretto, rimanendone escluse solamente quelle che con queste non hanno nulla in comune”.

In sintesi l’Ente asserisce che il geometra che amministra una società che ha per oggetto attività direttamente collegate con le funzioni di geometra necessariamente nel suo ruolo di gestore aziendale utilizza conoscenze che gli derivano dall’appartenere all’ordine e pone, di conseguenza, in essere un esercizio della professione in senso sostanziale, con conseguenti obblighi previdenziali; si rileva però che per tale carica di amministratore societario non è necessario essere iscritti al Collegio dei Geometri, anzi è di comune e quotidiana esperienza che la maggioranza di tali imprenditori siano privi di appartenenza “ordinistica”.

Sulla scorta di tali tesi la Corte d’Appello di Firenze (sentenza del 19 aprile 2018) è giunta ad affermare che non è necessario accertare se l’amministratore iscritto all’ordine abbia o meno svolto attività di geometra in senso stretto, essendo sufficiente per l’iscrizione alla Cassa che nella gestione delle società aventi ad oggetto costruzione di edifici, questi si sia necessariamente avvalso delle conoscenze acquisite tramite la sua formazione professionale.

A sostegno della tesi della iscrivibilità si cita anche la riforma statutaria e regolamentare risalente al 2002 che ha riscritto le regole di iscrizione alla Cassa Geometri; in proposito all’articolo 5 dello statuto si legge: “Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i geometri laureati iscritti all’Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione.

L’esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all’Albo salvo prova contraria, che l’iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all’approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 30/06/1994 n. 509”.

Il nuovo statuto prevede quindi la necessaria iscrizione di tutti i geometri alla Cassa, anche se non svolgono attività professionale con continuità ed esclusività;

per sottrarsi a tale obbligo il professionista deve fornire la prova del non esercizio della professione con le modalità stabilite dal Consiglio d’Amministrazione (delibera n. 2 del 23 gennaio 2003).

Di conseguenza non ha più alcuna importanza, ai fini dell’iscrizione previdenziale, l’esercizio occasionale della professione; e in tal senso è la Corte d’Appello di Brescia con sentenza del 21 febbraio 2018: “qualsiasi esercizio, anche in forma occasionale, della professione di geometra costituisce il presupposto per l’obbligo contributivo. In sostanza, ai fini dell’obbligo contributivo, è sufficiente lo svolgimento di una qualsiasi attività di geometra e con qualsiasi modalità e a qualsiasi titolo, essendo lo svolgimento di qualsiasi attività professionale incompatibile con la qualità di semplice iscritto all’Albo”.

E la Suprema Corte di Cassazione ha affermato, come più volte ripetuto dalle difese della Cassa, con la sentenza n. 12668 del 29 agosto 2003: “nel quadro solidaristico può assumere rilievo il solo elemento oggettivo del potenziale esercizio dell’attività professionale, connesso all’iscrizione al relativo albo”.

In sintesi si asserisce che dal momento in cui un geometra, liberamente, sceglie di essere iscritto all’Albo, anche per attività occasionale, assume obblighi di solidarietà ai colleghi ai quali non può sottrarsi; se non produrrà reddito verserà soltanto la contribuzione minima.

Queste sono, in sintesi, le principali direttrici della difesa di Cassa Geometri per giustificare le iscrizioni d’ufficio, che si contrappongono alle ragioni dei professionisti opponenti già esposte nei precedenti articoli.

La linea giurisprudenziale appare quindi contrastante anche se le ultime sentenze rilevate dallo scrivente appaiono orientate nei confronti dei geometri ricorrenti, soprattutto quando l’iscrizione d’ufficio comporti una doppia contribuzione sugli stessi redditi: vedremo insieme l’evolversi del pensiero dei Giudici in materia.

*Odcec Reggio Emilia

 

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