Infortunio in itinere in bicicletta: indennizzo a carico Inail
di Anna Isoardi Odcec di Cuneo
Il raggiungimento del posto di lavoro in bicicletta, e l’eventuale conseguente infortunio in itinere intercorso con questo mezzo di trasporto, ha sempre destato grandi perplessità in merito alla questione circa la possibilità o meno di considerare la bicicletta un vero mezzo di trasporto e dunque il relativo infortunio in itinere nel tragitto casa – lavoro un infortunio indennizzabile dall’INAIL o meno.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 31 agosto 2018, n. 21516, si è espressa in merito, ritenendo che l’uso della bicicletta privata per il tragitto “luogo di lavoro – abitazione” possa essere consentito secondo un canone di necessità relativa, ragionevolmente valutato in relazione al costume sociale, anche per assicurare un più intenso rapporto con la comunità familiare, e per tutelare l’esigenza di raggiungere in modo riposato e disteso i luoghi di lavoro in funzione di una maggiore gratificazione dell’attività ivi svolta. La Cassazione però distingue il c.d. rischio elettivo che esclude dal considerare l’utilizzo della bicicletta come mezzo idoneo a trasporto casa – lavoro quando non attinente all’attività lavorativa e soprattutto frutto di una scelta arbitraria del dipendente, che crei e affronti volutamente, in base a ragioni o a impulsi personali, una situazione diversa da quella ad essa inerente.
Pertanto l’infortunio in itinere qualora intercorso con la bicicletta resta foriero di alcuni interessanti distinguo da valutare caso a caso.
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