Violenza di genere – Strumenti di tutela
di Marialuisa De Cia Odcec Milano
La nostra società che si ritiene sia evoluta, in realtà non riesce a sconfiggere il fenomeno del femminicidio. In Italia, dall’inizio dell’anno ad oggi, ben 12 donne sono state uccise dai loro compagni. Solo ieri, 7 Marzo, il giorno della vigilia della festa della donna, due giovani sono state massacrate dai loro compagni, una a Messina e una a Napoli.
Questo fenomeno non è localizzato ne’ localizzabile. Dal nord al sud il bollettino di guerra non risparmia nessuno.Ma se la morte fa notizia, le vittime della persecuzione psicologica, delle minacce ossessive e costanti, delle molestie a tutte le ore, della violenza domestica, vivono spesso nell’anonimato, restie a tutelare se stesse per paura o spesso per vergogna.
E’ bene che le donne sappiano che esistono norme che possono proteggerle e tutelarle (purtroppo non sempre quanto dovrebbero!).
Già dal 2009 con la Legge n. 38 è stato introdotto il reato di “stalking”, quel comportamento persecutorio ripetuto e intrusivo perpetrato nei confronti della vittima.Se la vittima di stalking deve essere protetta, tutelata dal suo persecutore così come la norma già prevede, che cosa succede se la donna lavora? L’allontanamento dalla propria realtà è spesso incompatibile o molto difficile quando si svolge una attività lavorativa.E’ così che il legislatore del 2015 con il D. Lgs. 80, ha introdotto, con l’art. 24, “il congedo per le donne vittime di violenza di genere”, in via sperimentale per il 2015, reso strutturale poi con il D. Lgs. 148/2015.Le donne dipendenti di datori di lavoro pubblico o privato così come le titolari di rapporti di collaborazione, inserite in percorsi di protezione per violenza di genere, hanno diritto ad un congedo fino a tre mesi da usufruirsi in maniera continuativa o a giornate o a ore nell’arco temporale di tre anni dall’inizio del percorso di protezione certificato. Tale congedo è coperto da contribuzione figurativa ai fini pensionistici.
L’indennità spettante è pari al 100% delle voci fisse e continuative dell’ultima retribuzione percepita ed è erogata, per le lavoratrici subordinate, dal datore di lavoro alla stregua dell’indennità di maternità. Il datore di lavoro recupera le somme erogate compensandole con il suo debito contributivo.
A carico delle lavoratici interessate rimane l’onere di dare comunicazione al datore di lavoro con un preavviso non inferiore a sette giorni (salvo oggettiva impossibilità), dell’inizio e la fine del congedo. La lavoratrice dovrà, inoltre, consegnare al datore di lavoro la certificazione relativa al percorso di protezione.
Dovrà essere inoltre presentata apposita domanda all’INPS, di regola prima dell’inizio del congedo. Tale domanda doveva essere prodotta in formato cartaceo, tuttavia dal 25 Gennaio 2019 l’INPS ha telematizzato la procedura consentendo la presentazione della richiesta di congedo direttamente tramite le funzioni INPS. In particolare, le lavoratrici che richiederanno il congedo potranno avvalersi: i) dei servizi on line dedicati utilizzando il proprio pin dispositivo (tutti i servizi – domande per prestazioni a sostegno del reddito – indennità a titolo di congedo per lavoratori vittime di violenza di genere) – ii) del contact center multicanale (numero verde da telefono fisso 803164 – da cellulare 06164164) – iii) dei servizi offerti dai Patronati.
Alla pratica dovrà essere allegata la documentazione necessaria quale la certificazione del percorso di protezione e, nel caso di pagamento diretto della prestazione, anche il mod. SR 163 contenente le informazioni necessarie per la remunerazione del congedo (conto corrente bancario, postale o carta prepagata).
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