Pensione Quota 100

di Marialuisa De Cia* 

Il mondo pensionistico è in costante fermento e tra pensione di vecchiaia, anticipata, cumulo, totalizzazione, quota 100, opzione donna e quant’altro, c’è di che perdersi. Certo non bastano poche righe per sbrogliare una matassa così particolarmente ingarbugliata, ma un focus quanto meno sul recente provvedimento normativo che ha ridato tante speranze a chi ha superato i 60 anni di età, forse può aiutare a comprendere meglio la nuova opzione pensionistica denominata “quota 100”.L’art. 14 del decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” convertito in legge 28 marzo 2019 n. 26 ha introdotto in via sperimentale per tutto il triennio 2019-2021 la “pensione quota 100” nel rispetto dei limiti di spesa predeterminati.

Chi può aspirare alla pensione “Quota 100”? Possono richiedere questo particolare trattamento pensionistico anticipato, gli uomini e le donne, senza “discrimine di genere”, che possono far valere contemporaneamente almeno 62 anni di età e 38 anni di contribuzione. Salva la disponibilità dei fondi, potranno accedervi, pertanto, i soggetti che entro il 31 dicembre 2021 abbiano maturato entrambi i requisiti previsti (62 anni di età e almeno 38 anni di contribuzione). Tali soggetti potranno richiedere il trattamento di pensione in “quota 100” anche successivamente alla scadenza del triennio a condizione che i requisiti siano stati maturati entro il 31 dicembre 2021.

Per espressa previsione normativa, a questa particolare tipologia di pensione anticipata, non si applicano gli adeguamenti alle speranze di vita.

Il d.l. 4/2019, introducendo il nuovo seppur sperimentale accesso pensionistico, ha precisato che gli enti interessati sono tutti quelli riconducibili all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e alle forme esclusive e sostitutive della medesima gestite dall’Inps nonché alla gestione separata (GS) di cui alla legge 8 agosto 1995 n. 335. Restano escluse da “quota 100”, nostro malgrado, le casse libero professionali.

Ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva, ribadisce la norma, è possibile cumulare tutti i periodi non coincidenti riferiti a tutte le gestioni Inps. Pertanto, i soggetti con differenti contribuzioni (lavoratori subordinati, artigiani, commercianti, gestione separata, ecc.) potranno sommare la contribuzione versata a ciascuna gestione a condizione che non vi sia sovrapposizione dei periodi assicurativi. Nel caso, per esempio, di contemporaneo versamento nel corso di un anno di contributi alla gestione separata e alla gestione commercianti, l’anzianità maturata sarà sempre e solo un anno (52 settimane o comunque 12 mesi). In merito all’accredito contributivo nella gestione separata, si evidenzia che la maturazione di una intera annualità è subordinata al pagamento di contributi su un reddito minimo pari a € 15.878,00 per l’anno 2019. Versamenti inferiori comportano il riproporzionamento del periodo assicurativo utile.

Il requisito contributivo minimo richiesto è pari a 38 anni di contribuzione versata cumulando, come sopra evidenziato, tutti i contributi riferiti alle varie gestioni Inps. Ne consegue che, eventuali versamenti effettuati a casse libero professionali, potranno essere contabilizzati ai fini del riconoscimento della pensione anticipata a “quota 100”, solo nel caso sia stato effettuato il riscatto di tali contributi nell’ambito delle gestioni Inps. La circolare Inps del 28 gennaio 2019 n. 11 precisa che, qualora previsto dalla gestione che liquida il trattamento, dovranno essere versati almeno 35 anni di contribuzione utile sui 38 anni di contribuzione minima previsti. In tal senso, si intendono comunque “utili” i contributi accreditati per riscatto laurea, servizio militare, maternità, cigo, cigs, ecc. Non si computano le malattie per le quali non vi è stata integrazione da parte del datore di lavoro ma solo contribuzione figurativa né l’indennità di disoccupazione. Il d.l. 4/2019 istituisce la pensione “quota 100” con decorrenza dal 1 gennaio 2019 introducendo però le cosiddette “finestre” per l’erogazione effettiva del trattamento. Infatti per i soggetti del settore “privato” che hanno maturato i requisiti di legge (almeno 62 anni di età e almeno 38 anni di contributi) al 31 dicembre 2018, la pensione “quota 100” viene liquidata con decorrenza dal 1 aprile 2019. Per chi matura il requisito successivamente, la decorrenza della pensione avverrà dopo tre mesi considerando “neutro” il mese di maturazione. In pratica, se la maturazione del diritto avviene il 6 novembre 2019, la pensione verrà liquidata dal 1 marzo 2020. La “finestra” non si applica se la domanda di pensione viene presentata successivamente alla scadenza delle stessa. Per riprendere l’esempio, se la domanda viene presentata ad aprile 2020, la pensione decorrerà da maggio 2020.

La norma ha, tuttavia, ampliato la durata della “finestra” per i dipendenti del pubblico impiego portandola a sei mesi.

I lavoratori richiedenti la pensione anticipata in “quota 100” potranno prestare normale attività lavorativa anche durante la “finestra” in quanto il requisito della cessazione del rapporto di lavoro deve essere perfezionato prima (anche il giorno precedente) della data di decorrenza del trattamento pensionistico. E’ altresì possibile proseguire con i versamenti volontari qualora vi sia un interesse specifico, per esempio, ad incrementare l’anzianità contributiva.

La pensione anticipata in “quota 100” è totalmente incompatibile con la percezione di redditi da lavoro dipendente o autonomo ad eccezione di quelli derivanti da prestazioni di lavoro autonomo occasionale nel limite di € 5.000,00 lordi annui. Lo stabilisce il comma 3 dell’art. 14 del d.l. 4/2019.

L’incompatibilità opera dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso al trattamento di pensione di vecchiaia. Decorso tale termine, il pensionato potrà percepire liberamente redditi di lavoro subordinato, parasubordinato e/o autonomo.

La violazione della restrizione prevista dal citato comma 3, comporta la sospensione del trattamento pensionistico in “quota 100” per l’intero anno nel corso del quale è stato percepito il reddito da lavoro autonomo o da dipendente con restituzione di tutte le quote di pensione eventualmente erogate. Ovviamente l’incumulabilità opera anche per la medesima tipologia di redditi prodotti all’estero. L’Inps, nell’ambito del controllo del rispetto dei requisiti di non cumulabilità, attiverà le necessarie verifiche per il tramite dell’Agenzia delle Entrate. Sarà in ogni caso onere del pensionato comunicare all’Inps la percezione di redditi dai quali deriva l’incumulabilità.

Sulla cumulabilità dei redditi, si è in attesa di una ulteriore circolare esplicativa dell’Inps nella quale, si auspica, vi sia una elencazione dettagliata dei redditi “cumulabili” (per esempio redditi di capitale) e “incumulabili”, in quanto una errata valutazione dei redditi che potrebbero essere percepiti comporterebbe danni considerevoli al pensionato.

* Odcec Milano

 

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