La disciplina del lavoro della gente di mare – Indennità a sostegno del reddito per lavoratori del settore della pesca marittima
di Graziano Vezzoni *
La legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), prorogando le analoghe disposizioni della legge 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), ha previsto all’art.1, commi 673, 674, un ulteriore allungamento, anche per l’anno 2019, di una indennità giornaliera da riconoscere ai lavoratori del settore della pesca marittima. La legge 145/2018 rimandava, per le modalità operative, all’emanazione di un Decreto che è stato emanato in data 31.12.2018 (decreto ministeriale n.24).
L’indennità compete in caso di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio decise dalle Autorità pubbliche; l’indennità consiste in un rimborso giornaliero, omnicomprensivo, di euro 30 per un massimo di 40 giorni nell’arco dell’anno.
L’indennità è concessa se la sospensione dell’attività lavorativa è conseguente all’adozione di un provvedimento delle Amministrazioni competenti, motivate da ragioni quali:
- limitazioni all’uscita e all’entrata dal porto per insabbiamento, stabilite dall’Autorità marittima (art.62 n.);
- periodi di fermo aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori già previsti dalla normativa vigente decisi da consorzi o dalle Autorità delle regioni;
- dalla indisponibilità per malattia del comandante della nave da pesca, certificata dall’Autorità sanitaria marittima;
- arresto od interdizione temporanee dell’attività di pesca per singole specie, conseguenti a misure disposte in ambito nazionale e dell’Unione europea;
- allerte meteomarine emanate dal Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia aeronautica.
L’indennità non è riconducibile:
- agli armatori e ai proprietari-armatori imbarcati sulla nave gestita dai medesimi;
- ai titolari di impresa individuale imbarcati sulla propria imbarcazione;
- ai soci proprietari dell’imbarcazione, che risultano imbarcati, l’indennità dovrà essere riconosciuta previa presentazione di autocertificazione da cui risulti l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il socio e la società proprietaria, sia essa di persone che di capitali.
Per richiedere l’indennità gli interessati devono presentare un’istanza, per ogni unità di pesca presente in azienda, tramite il sistema telematico denominato “CIGSonline”, all’interno del quale è reperibile un manuale operativo.
Le imprese devono compilare il modulo denominato “Scheda9.odt” ed il modulo “FPO2018.ods”, entrambi prelevabili dal sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it.
L’istanza in marca da bollo deve contenere le seguenti indicazioni:
- ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale e partita IVA, telefono, indirizzo mail e generalità complete del legale rappresentante;
- elementi identificativi dell’unità da pesca;
- ufficio marittimo in cui si è effettuato l’arresto temporaneo obbligatorio dell’attività;
- cause dei singoli arresti temporanei corredate dagli estremi dei provvedimenti ministeriali che hanno attivato l’arresto temporaneo obbligatorio dell’attività e relativo periodo di interruzione effettuato;
- elenco dei marittimi imbarcati alla data dell’arresto temporaneo obbligatorio dell’attività nonché i giorni per i quali si chiede l’indennità, indicando le coordinate bancarie per l’accreditamento delle somme spettanti;
- autorizzazione al trattamento dei dati riservati riportati nell’istanza;
- modulo per la comunicazione del codice IBan debitamente compilato e sottoscritto da ciascun imbarcato richiedente l’indennizzo;
- dichiarazione dell’Autorità Marittima nella cui giurisdizione è stata effettuata l’interruzione temporanea.
Agli Uffici marittimi sarà demandata, con l’utilizzo di ogni strumento utile, la verifica dell’effettivo arresto delle attività di pesca. alla domanda deve essere allegata una fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.
Il Ministero, previa verifica del rispetto dei requisiti, stilerà l’elenco degli aventi diritto, predisponendo il relativo ammontare mentre l’erogazione dell’indennità sarà a carico dell’Inps mediante accredito sul conto corrente identificato dal codice IBan.
*Odcec Lucca
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