Sospensione legale della riscossione

di Maurizio Agate* 

L’istituto della sospensione legale della riscossione è stato introdotto dalla L. 228/2012, commi da 537 a 543 e ha subito importanti modifiche per effetto del D.Lgs. 159/2015, con effetto su tutte le istanze presentate dal 22 ottobre 2015.

Gli atti che possono essere oggetto di sospensione sono solo quelli notificati dall’agente della riscossione, non anche quelli emessi direttamente dagli enti creditori (per esempio, un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, un avviso di addebito dell’Inps). Per tali atti, occorre rivolgersi direttamente agli enti creditori che li hanno emessi.

Secondo il testo originario, il destinatario di cartelle Equitalia poteva richiedere la sospensione delle cartelle esattoriali e delle eventuali procedure cautelari ed esecutive solo nei seguenti casi indicati dalla legge (comma 538 art. 1 L. 2012/228):

  • PRESCRIZIONE O DECADENZA

del credito intervenuti prima della formazione del ruolo

  • PROVVEDIMENTO DI SGRAVIO

emesso dall’ente creditore

  • SOSPENSIONE AMMINISTRATIVA

(dell’ente creditore) o GIUDIZIALE

  • SENTENZA

che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore

  • PAGAMENTO GIA’ EFFETTUATO

prima della formazione del ruolo

  • Qualsiasi altra causa di non esigibilità del

La lettera f) è stata soppressa con la riforma del 2015.

Il contribuente aveva facoltà di presentare una semplice istanza, a fronte della notifica dell’atto di riscossione, e provocare la sospensione dell’attività di riscossione. A tal fine dovevano essere osservate le seguenti regole. L’istanza:

  1. doveva essere presentata entro 90 giorni dalla notifica dell’atto;
  2. poteva essere trasmessa, alternativamente, in forma cartacea o telematica;
  3. doveva contenere un’autocertificazione con la quale il debitore attestava l’insussistenza del debito per effetto di una delle cause previste nel citato comma 538;
  4. doveva contenere la spiegazione delle ragioni per cui gli atti di riscossione contestati sono ritenuti illegittimi.

Oltre a sopprimere la lettera f), “qualsiasi altra causa di non esigibilità”, il D.Lgs. 159/2015 ha ridotto da 90 a 60 giorni il termine utile per presentare l’istanza. Eventuali istanze presentate oltre i 60 giorni dalla notifica sono inefficaci e non comportano la sospensione dell’attività di riscossione da parte di Equitalia, in attesa che l’ente creditore si pronunci sul merito dell’istanza.

L’Agente della riscossione, entro i 10 giorni successivi al ricevimento, doveva trasmettere l’istanza all’ente creditore per la verifica delle ragioni dichiarate dal contribuente. Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 159/2015 è stato soppresso l’obbligo, ricadente sull’ente creditore, di comunicare entro 60 giorni (termine ordinatorio) l’esito dei controlli effettuati. In caso di mancata risposta dell’ente creditore all’istanza del contribuente, entro 220 giorni dalla presentazione dell’istanza, la cartella di pagamento veniva annullata. Nella versione originaria, l’annullamento della cartella di pagamento avveniva di diritto per effetto dell’inerzia dell’ente creditore, decorsi i 220 giorni. Dopo la riforma, non si ha comunque annullamento della cartella di pagamento nei seguenti casi:

  • sospensione disposta dal giudice o da un’amministrazione
  • sentenza di annullamento del credito non ancora passata in giudicato (non definitiva)
  • per motivi diversi da quelli indicati dal comma 538.

In sostanza, in base a un’interpretazione legata al tenore letterale della norma, l’annullamento del ruolo si può verificare solo in presenza di:

  • prescrizione o decadenza del relativo credito sotteso;
  • un provvedimento di sgravio;
  • avvenuto.

Con l’introduzione del nuovo comma 539- bis (inserito nella L. 228/2012) il D.Lgs. 159/2015 ha previsto l’inammissibilità di una reiterazione dell’istanza di sospensione della riscossione. In altri termini, diventa inammissibile l’istanza relativa a un atto già oggetto di un’istanza precedente. L’eventuale reiterazione dell’istanza non comporta mai la sospensione delle iniziative finalizzate alla riscossione. Se è evidente l’intenzione del legislatore di impedire la nuova presentazione di istanze a soli fini dilatori, non è chiaro se una nuova istanza presentata per ragioni diverse dalla prima sia comunque inefficace.

Con la presentazione dell’istanza di sospensione legale della riscossione il contribuente assume una responsabilità penale nel caso di invio di documentazione falsa. La sanzione amministrativa va dal 100 al 200% dell’ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro. Nessuna sanzione, invece, si applica nel caso in cui il contribuente abbia presentato documentazione non falsa, ma inidonea a documentare l’istanza presentata. Si ritiene che la competenza all’irrogazione della sanzione sia solo dell’ente creditore.

La soppressione della lettera f) della L. 228/2012 è particolarmente negativa nella prospettiva della difesa del contribuente. Questo sarà costretto, in tutti i casi nei quali avrebbe potuto presentare l’istanza ai sensi della lettera f), ad instaurare un giudizio, senza la sicurezza della sospensione di qualsiasi procedura di riscossione. A titolo esemplificativo, non sarà possibile utilizzare l’istanza di sospensione della riscossione per contestare l’omessa notifica dell’atto con cui l’ente creditore richiede il pagamento.

Secondo l’Amministrazione finanziaria in questo modo si evita un “uso strumentale” dell’istanza di sospensione volto ad ottenere solo una dilazione dei tempi ed ottenere intanto il blocco delle cartelle esattoriali.

La proposizione dell’istanza di sospensione legale della riscossione non preclude il ricorso e, anzi, i due procedimenti possono coesistere.

*ODCEC Milano

 

Esempio di istanza 

Contribuente

DOMANDA DI SOSPENSIONE LEGALE DEGLI ATTI DELLA RISCOSSIONE 

Spett.le

EQUITALIA NORD 

Viale dell’Innovazione n.1/B

20126 Milano equitalianord@pec.equitalianord.it

Il sottoscritto ,__________________________cod. fisc. ,_____________________ domiciliato ai fini della presente istanza presso lo studio_______________________ , e-mail/P.E.C.__________________________________ , giusta l’art. 1, commi 537-542 della legge 24 dicembre 2012 n.228

-in proprio

-(oppure) in qualità di rappresentante legale/ titolare della società/ditta:

                                 codice fiscale/partita iva____________________ con sede legale________________ , via n._______________ , C.A.P. ____________         

consapevole delle sanzioni penali di cui all’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (in caso di dichiarazioni men- daci, di formazione o uso di atti falsi) ai sensi e per gli effetti dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, commi da 537 a 544 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, che l’atto/gli atti sotto indicato/i:

________________________________

(indicare nella colonna “Tipo atto” la tipologia di atto ricevuto dall’Agente della riscossione, quale ad esempio la/e cartella/e di pagamento, l’avviso di intimazione, il preavviso o la comunicazione di fermo amministrativo o di ipoteca, l’atto di pignoramento, etc.)

E’/SONO STATO/I INTERESSATO/I DA (cancellare ciò che non interessa)

-prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;

-provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore (indicare l’ente creditore che ha emesso il provvedimento)

-sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente creditore (indicare l’ente creditore che ha emesso il provvedimento)

-sospensione giudiziale oppure sentenza che abbia annullato in tutto la pretesa dell’ente creditore, emessa in giudizio al quale l’agente della riscossione non ha preso parte

-pagamento effettuato, riconducibile al ruolo che origina l’atto sopra indicato, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell’ente creditore

A tal fine, consapevole della responsabilità penale in caso di documentazione falsa e della sanzione amministrativa prevista, in tale caso, dall’articolo 1, comma 541, della legge n. 228/2012

ALLEGA COPIA DELLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE

n……. provvedimento/i di sgravio emesso dall’ente creditore

n……. provvedimento/i di sospensione amministrativa emesso dall’ente creditore n……. provvedimento/i di sospensione giudiziale

n……. ricevuta/e del versamento effettuato

                                                         ( motivazione dell’infondatezza della cartella di pagamento)

ATTENZIONE La presente comunicazione (il cui fac-simile è reperibile anche sul sito internet www.gruppoequitalia.it) deve essere compilata e inviata, allegando copia della relativa documentazione, ai seguenti n. di fax oppure indirizzi di posta elettronica:

Regione Friuli Venezia Giulia – fax n. 06 95050876 e-mail: sospensioneriscossione.fvg@equitalianord.it Regione Liguria – fax n. 0695050877 e-mail: sospensioneriscossione.liguria@equitalianord.it

Regione Lombardia – fax n. 0695050878 e-mail: sospensioneriscossione.lombardia@equitalianord.it Regione Piemonte – fax n. 0695050879 e-mail: sospensioneriscossione.piemonte@equitalianord.it Regione Trentino Alto Adige – fax n. 0695050892 e-mail: sospensioneriscossione.taa@equitalianord.it Regione Veneto – fax n. 0695050893 e-mail: sospensioneriscossione.veneto@equitalianord.it

oppure tramite posta raccomandata a/r all’indirizzo della sede provinciale competente ovvero presentata allo sportello. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione può essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto allo sportello ovvero sottoscritta e presentata o inviata unitamente, per le persone fisiche, a copia del documento di identità del sottoscrittore e, per le persone giuridiche, a copia del documento di identità del Legale Rappresentante accompagnata dalla relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

DELEGA ALLA PRESENTAZIONE

(riquadro da compilare esclusivamente nell’ipotesi di presentazione da parte di un soggetto diverso dall’interessato) Io sottoscritto/a                                       

  • in proprio
  • (oppure) in qualità di rappresentante legale/ titolare della società/ditta __________________________    

delego il /la Sig./Sig.ra ____________________________ a presentare, a mio nome e conto, la presente comunicazione.

N.B. Allegare fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato

Firma del delegante

Firma dell’interessato

 

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.