Disposizioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro per la prevenzione del contagio sui luoghi di lavoro

di Stefana Rossotti

Il 20 aprile 2020, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota n. 149 con la quale fornisce disposizioni ai propri Uffici Territoriali in relazione alle attività ispettive da attuare nei confronti di quelle attività produttive, industriali e commerciali, che hanno proseguito o ripreso la propria attività durante il periodo di sospensione emergenziale COVID-19.

Come sappiamo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 10/04/2020 ha previsto un elenco di attività alle quali è stata data la possibilità di proseguire l’attività lavorativa oltre a prevedere la possibilità per altre aziende di riprendere l’attività, previa comunicazione al prefetto di competenza territoriale, qualora si rientrasse in alcune tipologie specificate (aziende con attività rientranti nella filiera delle attività aperte, con attività a ciclo continuo, con attività nell’industria dell’aerospazio e della difesa e  con attività in settori strategici).

I controlli degli Ispettori Territoriali del Lavoro avverranno, su richiesta delle Prefetture ed in collaborazione con le Aziende Sanitarie Locali, al fine di verificare le modalità che i datori di lavoro hanno attuato per adeguarsi alle procedure organizzative e gestionali oggetto del Protocollo condiviso fra il Governo e le parti sociali di regolamentazione delle misure di sicurezza negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020. (che trovate in allegato)

Sarà, quindi, monitorata l’osservanza delle precauzioni dettate per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e la sussistenza di adeguati livelli di protezione dei lavoratori.

A fronte della richiesta avanzata dal Ministero dell’Interno, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella nota n. 149 del 20/04/2020 ha specificato che la prestazione delle attività ispettive deve costituire il giusto supporto agli Uffici prefettizi e, quindi, le attività di controllo dovranno attenersi alle richieste specifiche delle Prefetture e non rientrare nelle ordinarie attività di verifica effettuate sul territorio (attività ispettive temporaneamente sospese).

Le disposizioni della nota n. 149/2020 potranno, verosimilmente, costituire un canone operativo anche per la c.d. “fase 2”. Per questo motivo le direttive impartite agli Ispettori predispongono strumenti e procedure che dovranno essere implementati tempestivamente per adeguarle alla natura emergenziale del momento in continua evoluzione, senza mai derogare al rispetto dei generali principi di precauzione e proporzionalità.

Si preannuncia di fatto la predisposizione di futuri accessi ispettivi, che coinvolgeranno tutte le attività che vedranno la loro ripresa durante la “fase 2” della fase pandemica e che, presumibilmente, saranno sistematici e continuativi.

La scelta del personale Ispettivo avviene, in primis, su base volontaria. Gli Ispettori saranno forniti dei dispositivi di protezione personale adeguato allo scopo.

Tra gli allegati alla nota, di particolare nostro interesse, è la “check list” delle verifiche da effettuare che contiene una serie di domande a risposta secca (SI/NO) che dovrà essere compilata dall’Ispettore. (check list che trovate nell’allegato E della nota n. 149/2020 allegata alla presente circolare).

VIOLAZIONI DEL DATORE DI LAVORO

Il protocollo condiviso del 14/03/2020, non essendo un atto legislativo, non prevede sanzioni, nei tredici punti, infatti, non si menziona mai un apparato sanzionatorio legato al mancato rispetto delle disposizioni in esso contenute, ma costituisce una linea guida delle misure di sicurezza da adottare in considerazione dei principi di prudenza e precauzione sanciti dal codice civile (art. 2087) e dei principi cardine sanciti dal D.Lgs 81/2008.

La valutazione del rischio e della gestione del contenimento di questa pandemia sono per forza di cose in capo al Governo, alle Regioni, ai Prefetti, ai Sindaci e ai gruppi di esperti chiamati in prima linea.

Resta in capo al datore di lavoro l’obbligo di recepire tali misure contestualizzandole nella propria realtà aziendale, sia con buone prassi, che attraverso formazione, informazione e, infine, controllo che tali disposizioni vengano effettivamente rispettate dai lavoratori.

Per questo motivo ribadiamo la NECESSITÀ DI CONTATTARE IL MEDICO COMPETENTE E IL VOSTRO CONSULENTE SULLA SICUREZZA al fine di valutare le misure più adeguate alla vostra struttura e alla vostra attività.

In quest’ottica, qualora gli ispettori dovessero constatare l’inosservanza di una o più misure prevenzionistiche oggetto del Protocollo, non dovranno comminare una sanzione al datore di lavoro ma dovranno trasmettere, alle competenti Prefetture l’esito degli accertamenti (verbale di accesso e check list compilata), ricapitolando le omissioni/difformità riscontrate per l’adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.

In pratica, sulla base di tale segnalazione sarà la Prefettura ad adottare eventuali misure, anche di carattere interdittivo, in capo all’azienda.

 

INL Nota- 149

 

 

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