Enti bilaterali ed effetti sul costo del lavoro
di Maria Rosaria Porto*
In attuazione della legge delega 14 febbraio 2003, n. 30 “riforma del mercato del lavoro” il legislatore ha affidato agli enti bilaterali la costituzione e la gestione dei fondi di solidarietà, la cui funzione è quella di assicurare l’erogazione di forme di tutela nell’ambito di un rapporto di lavoro nel momento in cui si verifichi la necessità di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, a favore di lavoratori impiegati in settori in cui non vi è l’integrazione salariale (Cassa integrazione).
Quando si parla di “bilateralità”, ci si interroga circa l’obbligatorietà o meno di tale tipo di contribuzione. A questo proposito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare n. 43 del 15/12/2010, ha affermato che l’obbligo di contribuzione in capo al datore di lavoro si ha solo se aderisce ad una delle associazioni che hanno stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) che dispone la costituzione ed il regolamento dell’ente bilaterale, diversamente non vi è obbligo di iscrizione. In realtà con questa circolare il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha solo ribadito quanto già precedentemente illustrato con altri documenti di prassi e la risposta ad un interpello del 2006. Tuttavia, nei casi in cui il CCNL di riferimento disponga l’obbligatorietà del riconoscimento al lavoratore di specifiche forme di tutela (quale ad esempio una assistenza sanitaria integrativa, una previdenza integrativa, oppure un trattamento di sostegno al reddito), il lavoratore matura un diritto contrattuale di natura retributiva nei confronti di quei datori di lavoro non aderenti al sistema bilaterale.
In considerazione di quanto esposto, il datore di lavoro non iscritto ad una delle organizzazioni datoriali che hanno stipulato il CCNL di riferimento può scegliere liberamente di aderire o non all’ente bilaterale. Qualora non aderisca egli rimane obbligato a garantire al dipendente quei benefici di carattere economico assistenziale, che gli sarebbero stati assicurati dall’ente bilaterale ed a riconoscere ai lavoratori il maturato diritto contrattuale di natura retributiva.
Con riferimento ai settori dell’artigianato, del commercio e del turismo, rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali di lavoro, laddove sottoscritti, le legge ha disposto che il riconoscimento di benefici normativi e contributivi sia subordinato all’integrale rispetto degli accordi e dei contratti citati, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a tal proposito, ha precisato che l’obbligatorietà della tutela deve essere riferita alla sola parte economica – normativa del CCNL e non anche alla parte obbligatoria.
Esaminiamo brevemente i principali CCNL dei settori in cui non vi è l’integrazione salariale:
CCNL TERZIARIO
L’accordo del 30 marzo 2015, ha previsto, a partire dal mese di aprile 2015, che le aziende che omettono il versamento alle casse sanitarie stabilite contrattualmente, debbano erogare al lavoratore coinvolto un elemento distinto della retribuzione per 14 mensilità, pari a:
- 16 euro mensili lordi in relazione al mancato versamento al Fondo Est;
- 37 euro mensili lordi in relazione al mancato versamento al Fondo Quas.
Viene eliminata la previsione dell’obbligo in capo al datore di lavoro, in caso di mancato pagamento, di garantire ai lavoratori le medesime prestazioni sanitarie garantite dai predetti fondi.
Per quanto riguarda il contributo ENTE BILATERALE NAZIONALE DEL TERZIARIO nella misura dello 0,10% a carico azienda e 0,05% a carico del lavoratore (paga base + contingenza), qualora l’azienda decida di non versare le suddette quote, è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione (E.d.R.) non assorbibile di importo pari allo 0,30% (paga base + contingenza).
L’ E.d.R. viene corrisposto per 14 mensilità e non è utile ai fini del computo di qualsiasi istituto legale e contrattuale, ivi compreso il TFR.
CCNL STUDI PROFESSIONALI
La bilateralità di questo settore prevede un contributo unificato di euro 22 (di cui euro 2 a carico del lavoratore) che il datore di lavoro dovrà versare tramite F24 con causale ASSP da suddividere in:
- 15 euro per 12 mensilità a CADIPROF;
- 7 euro (2 a carico del lavoratore e 5 a carico del datore di lavoro) per 12 mensilità a favore di EBIPRO.
Il datore di lavoro che ometta di effettuare il versamento è tenuto a corrispondere in busta un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari a 32 euro per 14 mensilità, rientrante nella retribuzione di fatto e nella base di calcolo per il TFR.
CCNL TURISMO E PUBBLICI ESERCIZI
L’ente bilaterale di questo settore prevede un contributo stabilito nella misura dello 0,20% a carico dell’azienda e dello 0,20% a carico del lavoratore (paga base + contingenza per 14 mensilità).
L’azienda che ometta il versamento è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari a 30 euro per 14 mensilità.
CCNL SETTORE ARTIGIANATO
A partire dal 1° gennaio 2016 è attivo il Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato (FSBA) per le imprese per le quali non trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale.
I versamenti per ogni lavoratore in forza nel mese sono composti dalla somma di una cifra fissa destinata ad EBNA pari a 7,65 euro al mese per 12 mensilità e di una percentuale destinata ad FSBA calcolata sulla retribuzione imponibile previdenziale pari allo 0,45% a carico del datore di lavoro.
A partire dal 1 di luglio 2016 tale percentuale aumentata dello 0,15% della retribuzione imponibile previdenziale e tale incremento è posto a carico del lavoratore.
Le aziende che possono aderire ad EBNA e FSBA sono, senza limiti dimensionali, tutte le imprese artigiane con codice contributivo INPS CSC 4 e tutte le imprese che adottano un contratto dell’artigianato.
È indubbio che per le imprese di più piccole dimensioni l’attivazione dei fondi bilaterali, al di là della loro funzione sociale, ha comportato un aumento del costo del lavoro, proprio in un periodo di crisi economica come quello attuale, che solo nell’anno 2015 ha visto la chiusura di 21.780 imprese artigiane, mentre gli auspicati interventi di politica economica che dovrebbero favorire la ripresa tardano ad arrivare.
*ODCEC Napoli
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