Sanatoria stranieri irregolari
di Pietro Aloisi Masella*
Come ormai noto l’art. 103 comma 1 del decreto rilancio (d.l. n. 34/2020) ha introdotto una procedura per la regolarizzazione di alcuni stranieri irregolari presenti sul territorio nazionale.
Tale regolarizzazione avviene attraverso 2 canali.
- Instaurazione di un rapporto di lavoro: il datore di lavoro potrà presentare istanza per:
- concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale;
- dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri.
- Rinnovo del permesso di soggiorno: per i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, che siano stati foto segnalati o abbiano fornito dichiarazione di presenza nel nostro paese prima dell’8 marzo 2020 e da allora siano rimasti sempre in Italia.
I settori lavorativi interessati dalla sanatoria sono:
- agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- assistenza a persone non autosufficienti;
- lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
Requisiti per accedere alla sanatoria
Per accedere alla sanatoria è necessario che sussistano i seguenti requisiti:
- Per i cittadini stranieri:
- essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell’8 marzo 2020 o aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data e non essere usciti dal territorio dopo l’8 marzo (per la regolarizzazione tramite rapporto di lavoro);
- risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020, senza che essersene allontanati dalla medesima data, e aver svolto attività di lavoro antecedentemente al 31 ottobre 2019 (per il rinnovo del permesso di soggiorno).
- Per i datori di lavoro:
- dimostrare di possedere un reddito
non inferiore a
- 30.000 euro per i settori produttivi agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- 20.000 euro per i settori del lavoro domestico o di assistenza alla persona in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, 27.000 euro in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi.
Presentazione delle domande
Con il decreto del Ministero dell’Interno pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 2020 sono state definite sia le procedure che i costi necessari per procedere alla sanatoria. È infatti necessario prima di procedere alla presentazione delle istanze versare i seguenti contributi tramite modello F24:
- 500 euro per la domanda di regolarizzazione del rapporto di lavoro sommerso, da versare con causale “REDT”;
- 130 euro per il permesso di soggiorno di sei mesi da versare con la causale “RECT”.
La presentazione delle istanze è partita dalle ore 7,00 del 1° giugno 2020 e terminerà alle ore 22,00 del 15 agosto 2020 .
La domanda per la sanatoria sulla regolarizzazione del rapporto di lavoro deve essere presentata telematicamente dal datore di lavoro in possesso dello SPID:
- all’Inps per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea indicando:
- il settore di attività;
- codice fiscale, residenza, data e luogo di nascita ed estremi del documento di riconoscimento in corso di validità del datore di lavoro, se persona fisica, o del legale rappresentante, se persona giuridica e del lavoratore;
- attestazione del possesso del requisito reddituale;
- dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento;
- durata del contratto di lavoro con data iniziale antecedente al 19 maggio 2020 e con data finale successiva alla data di presentazione dell’istanza, se rapporto di lavoro a tempo determinato;
- condizioni contrattuali, retribuzione orario di lavoro e luogo in cui viene effettuata la prestazione di lavoro;
- dichiarazione di aver provveduto al pagamento del contributo forfettario di euro 500 e della marca da bollo di euro 16,00;
- allo sportello unico per l’immigrazione all’indirizzo https:// nullaostalavoro.dlci.interno.it per i lavoratori stranieri indicando:
- dati identificativi del datore di lavoro e dello straniero con gli estremi del documento di riconoscimento in corso di validità;
- dichiarazione circa la presenza dello straniero sul territorio nazionale prima dell’8 marzo 2020 risultante da rilievi foto dattiloscopici, dichiarazione di presenza resa, ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o attestazioni costituite da documentazione di data certa provenienti da organismi pubblici;
- proposta di contratto di soggiorno;
- attestazione del possesso del requisito reddituale;
- dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;
- durata del contratto di lavoro;
- data della ricevuta di pagamento del contributo forfettario e del codice a barre telematico della marca da bollo di euro 16,00, richiesta per laprocedura.
Successivamente all’invio della domanda verrà generata la ricevuta che ne attesta l’avvenuta presentazione da consegnare in copia al lavoratore. Lo Sportello unico per l’immigrazione, dopo aver verificato l’istanza e acquisiti i pareri favorevoli della Questura e dell’Ispettorato territoriale del lavoro, convocherà le parti per l’esibizione della documentazione necessaria all’emersione e la stipula del contratto di soggiorno.
Contestualmente, lo Sportello provvederà all’invio della comunicazione obbligatoria di assunzione e alla consegna al lavoratore del modello per la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, che dovrà essere poi inviato alla Questura tramite gli uffici postali.
La domanda per ottenere il permesso di soggiorno temporaneo della durata di 6 mesi deve essere presentata dal cittadino straniero alla Questura tramite gli uffici Postali al costo di 30 euro. L’istanza deve contenere:
- copia del passaporto o di altro documento equipollente ovvero dell’attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica;
- copia del permesso di soggiorno scaduto di validità, ovvero della dichiarazione/ denuncia di smarrimento/furto;
- l’indicazione del codice fiscale;
- la documentazione idonea a comprovare lo svolgimento dell’attività di lavoro nei settori ammessi, in un periodo antecedente al 31 ottobre 2019 (contratto di lavoro o cedolino paga, estratto conto previdenziale, modello UNILAV di assunzione, CU, la stampa dell’estratto conto bancario o postale dal quale risulti l’accredito del pagamento della retribuzione, la fotocopia di assegno bancario emesso per corrispondere la retribuzione, quietanze cartacee relative al pagamento di emolumenti attinenti il rapporto di lavoro, bollettini di pagamento dei contributi Inps per lavoro domestico, oppure estratto conto contributivo del lavoratore e/o del datore di lavoro dal portale Inps, attestazione di pagamento dei contributi per lavoro domestico mediante sistema PagoPA stampata dal portale Inps, comunicazione di posta elettronica e/o di short message service (SMS) e MyINPS, relative allo svolgimento della prestazione di lavoro occasionale in ambito domestico; qualsiasi corrispondenza cartacea intercorsa tra le parti durante il rapporto di lavoro, proveniente sia dal datore di lavoro sia dal lavoratore, da cui possono ricavarsi gli elementi identificativi delle parti).
- la documentazione attestante la dimora dello straniero;
- la ricevuta attestante l’avvenuto pagamento di euro 130,00 e una marca da bollo di euro 16,00.
Alla consegna del modulo di richiesta del permesso di soggiorno presso lo sportello di Poste Italiane, allo straniero è rilasciata una ricevuta contenente specifiche di sicurezza che gli consentirà di soggiornare sul territorio nazionale e di svolgere attività lavorativa nei citati settori di attività.
Contestualmente lo straniero verrà convocato presso la questura per l’esame della sua richiesta ed il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo. Il titolo di soggiorno potrà essere convertito in permesso per motivi di lavoro qualora lo straniero, nel termine di sei mesi, abbia ottenuto un contratto di lavoro nei settori produttivi interessati.
Cause di esclusione dalla procedura di regolarizzazione
Non possono avvalersi delle suddette procedure:
- i datori di lavoro con condanne anche non definitive per caporalato, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, sfruttamento della prostituzione, reclutamento di minori per attività illecite, riduzione in schiavitù.
- i cittadini stranieri nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione, che risultino segnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato, che risultino condannati o che siano considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi.
* Odcec Roma
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