di Paolo Galbusera* e Andrea Ottolina*
Come noto, la Legge Fornero (legge n. 92 del 28.06.2012) ha apportato significative modifiche all’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori. Secondo la formulazione precedente, qualsiasi vizio del licenziamento, anche meramente formale, comportava l’obbligo a carico del datore di lavoro di reintegrare nel posto di lavoro il lavoratore licenziato e di risarcirgli tutte le mensilità maturate dalla data del licenziamento all’effettiva reintegrazione. Il nuovo testo della norma, invece, prevede un sistema più strutturato, in cui la reintegrazione rappresenta solo una delle varie sanzioni possibili, prevista in caso di specifici vizi del provvedimento espulsivo. Continua a leggere