di Stefano Bacchiocchi*
Una delle figure chiave previste dalla nuova normativa privacy dettata dal GDPR (General Data Protection Regulation) e dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” è il cosiddetto “autorizzato al trattamento”. Spesso, a un professionista che si occupa di privacy, viene chiesto come inquadrare correttamente, nell’ambito dell’organizzazione aziendale o dello studio professionale, dipendenti e collaboratori interni. La risposta probabilmente più corretta è quella di procedere alle nomine di questi soggetti in qualità di autorizzati al trattamento. Continua a leggere