di Rodolfo Rosso*
Il licenziamento c.d. “collettivo”, prima del- le variazioni di seguito commentate, era de- finito dall’art. 24, comma 1, della legge n. 9 luglio 1991 n. 223 come il licenziamento attuato da “imprese che occupino più di 15 dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno 5 licenziamenti, nell’arco di 120 giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell’ambito del territorio di una stessa provincia”. Il medesimo articolo, inoltre, precisa che le medesime disposizioni “si applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione”. Continua a leggere