Il 15 Febbraio 2018 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha divulgato un’ importantissima Circolare riguardante l’obbligo di comunicazione da parte di avvocati e dottori commercialisti ai sensi dell’art. 1, comma 1, L. n. 12/1979 – istituzione portale.
L’art. 1 della L. n. 12/1979 stabilisce che “tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro”.
Detti adempimenti possono essere altresì svolti dai professionisti iscritti all’Albo degli Avvocati o a quello dei Dottori commercialisti ed esperti contabili, i quali sono però tenuti a darne comunicazione agli Ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgerli.
La necessità di monitorare, da parte del personale ispettivo, l’effettivo rispetto degli obblighi comunicazionali in questione ha suggerito la predisposizione di una apposita modulistica informatizzata che, nel superare le precedenti modalità cartacee, consentirà agli Uffici di poter disporre di una vera e propria banca dati in cui saranno contenute tutte le informazioni relative ai professionisti che intendono operare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 12/1979. Continua a leggere