La Comunicazione Obbligatoria nelle Prestazioni Occasionali

di Cinzia Brunazzo*

 

La legge di conversione del decreto 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili approvato definitivamente alla Camera il 14/12/2021 e non ancora pubblicata in Gazzetta, apporta diverse modifiche al decreto fra le quali si segnala l’estensione della comunicazione obbligatoria per i lavoratori autonomi occasionali.

La norma prevede

“Con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardatala comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.”

A sensi della norma quindi, prima di una prestazione effettuata da un lavoratore autonomo occasionale ex art. 2222 C.C., è necessario effettuare una comunicazione obbligatoria con le stesse modalità previste per il lavoro intermittente.

Il decreto ministeriale del 27/3/2013, che detta le modalità di comunicazione della chiamata del lavoro intermittente, prevede che tale adempimento vada effettuato tramite il modello “UNI-Intermittente” che contiene fra l’altro la data di inizio e di fine della prestazione lavorativa.

Il modello va inviato preventivamente tramite PEC all’indirizzo intermittenti@pec.lavoro.gov.it quindi all’Ispettorato del lavoro.

In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardatala comunicazione. Non applicandosi la procedura di diffida la sanzione minima ammonterà a il doppio del minimo o 1/3 del massimo quindi euro 833.

In caso di conversione della prestazione in lavoro subordinato a questa sanzione andranno sommate le ulteriori sanzioni attualmente previste dalla norma (maxisanzione, sospensione dell’attività in caso del 10% dei lavoratori irregolari sul luogo di lavoro, mancata comunicazione di assunzione, mancata registrazione sul libro unico del lavoro ecc.)

Considerando che la finalità della norma è svolgere attività di monitoraggio e contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale occorre prestare attenzione alla “genuinità” del rapporto, si ricorda che si può parlare di contratto di prestazione occasionale d’opera nelle ipotesi in cui una persona, verso un corrispettivo, si impegna a compiere un’opera o un servizio prevalentemente attraverso il proprio lavoro e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Il prestatore d’opera, pertanto, svolge la propria attività lavorativa in modo completamente autonomo, senza alcuna continuità nella esecuzione delle prestazioni, senza alcun coordinamento con l’attività del committente e senza alcun inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale.

Ogni prestazione andrà attentamente valutata considerando anche il contesto del committente prestando attenzione alla presenza di altri lavoratori subordinati che svolgono le medesime prestazioni.

 

*Odcec Rimini – Direttore Scientifico Gruppo Odcec Area lavoro

Congruità Cantieri – Il sistema di verifica della congruità dell’incidenza del costo della manodopera

di Luisella Fontanella*

 

Da molti anni si discuteva della necessità di uno strumento per contrastare il lavoro nero e il lavoro autonomo non genuino nei cantieri edili.

Personalmente avevo già affrontato la tematica in un convegno con Cassa Edile di Torino nel 2006; sembrava cosa fatta, ma poi è caduto tutto nell’oblio. Continua a leggere

Webinar Goal: Viaggio nella giungla delle agevolazioni contributive: tra tipologie consolidate e novità in arrivo – 20 Dicembre 2021

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É stata richiesta al CNDCEC l’attribuzione dei crediti validi per la FPC

Ancora possibilità di Aderire!!!  Entro il 19 NOVEMBRE 2021

Decreto fiscale – le novità in materia di lavoro

di Cinzia Brunazzo*

Il Consiglio dei Ministri il 15 ottobre 2021 ha approvato un decreto legge recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.
Fra le misure urgenti in materia di lavoro sono state previste ulteriori disposizioni per i trattamenti di integrazione salariale con causale COVID 19.

I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale con causale COVID 19 per una durata massima di:

– 13 settimane in caso di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021;
– 9 settimane in caso di CIGO per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007, con i codici 13, 14 e 15, nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021.

Per i trattamenti concessi ai sensi del presente decreto non è dovuto alcun contributo addizionale.

I trattamenti sono riconosciuti a condizione che sia stato già interamente autorizzato il periodo di ventotto settimane di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 41 del 2021 o il periodo di diciassette settimane di cui all’articolo 50-bis, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021, decorso il periodo autorizzato.

Le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Inps, ferma restando la possibilità di ricorrere all’anticipazione di cui all’articolo 22-quater, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020, il datore di lavoro è tenuto a inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, oppure, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

La norma finanzia i Fondi di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Fondi settore Artigianato, somministrazione ecc.) per l’erogazione dell’assegno ordinario con le medesime modalità.

Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del presente decreto restano precluse le procedure di licenziamento collettivo di cui alla L. 223/1991 nonché i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo di cui alla L. 604/1996 e, ove avviate, restano sospese per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale.
Rimangono escluse da tali preclusioni o sospensioni:
– le ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile;
– le ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento NASPI;
– in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

*Direttore scientifico Gruppo Odcec Area lavoro

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Si torna a parlare di Salario Minimo

di Cinzia Brunazzo*

Si torna a parlare di Salario Minimo; ma il nostro mercato del lavoro non ha bisogno dell’introduzione per legge di una soglia minima, anzi, se dovessero passare le proposte dello scorso anno otterremmo sicuramente un aumento del costo del lavoro e un effetto negativo in termini di tenuta dei livelli occupazionali. Continua a leggere

Il controllo di congruità D.M. n. 143 del 25 giugno 2021- Video e Slide con relatrice Luisella Fontanella, Odcec Torino

Nella sezione Documenti ODCEC Territoriali pubblicati le slide e il video dell’evento dell’Ordine di Torino sul Controllo di congruità D.M n.143 del 25 giugno 2021.