La Comunicazione Obbligatoria nelle Prestazioni Occasionali
di Cinzia Brunazzo*
La legge di conversione del decreto 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili approvato definitivamente alla Camera il 14/12/2021 e non ancora pubblicata in Gazzetta, apporta diverse modifiche al decreto fra le quali si segnala l’estensione della comunicazione obbligatoria per i lavoratori autonomi occasionali.
La norma prevede
“Con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardatala comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.”
A sensi della norma quindi, prima di una prestazione effettuata da un lavoratore autonomo occasionale ex art. 2222 C.C., è necessario effettuare una comunicazione obbligatoria con le stesse modalità previste per il lavoro intermittente.
Il decreto ministeriale del 27/3/2013, che detta le modalità di comunicazione della chiamata del lavoro intermittente, prevede che tale adempimento vada effettuato tramite il modello “UNI-Intermittente” che contiene fra l’altro la data di inizio e di fine della prestazione lavorativa.
Il modello va inviato preventivamente tramite PEC all’indirizzo intermittenti@pec.lavoro.gov.it quindi all’Ispettorato del lavoro.
In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardatala comunicazione. Non applicandosi la procedura di diffida la sanzione minima ammonterà a il doppio del minimo o 1/3 del massimo quindi euro 833.
In caso di conversione della prestazione in lavoro subordinato a questa sanzione andranno sommate le ulteriori sanzioni attualmente previste dalla norma (maxisanzione, sospensione dell’attività in caso del 10% dei lavoratori irregolari sul luogo di lavoro, mancata comunicazione di assunzione, mancata registrazione sul libro unico del lavoro ecc.)
Considerando che la finalità della norma è svolgere attività di monitoraggio e contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale occorre prestare attenzione alla “genuinità” del rapporto, si ricorda che si può parlare di contratto di prestazione occasionale d’opera nelle ipotesi in cui una persona, verso un corrispettivo, si impegna a compiere un’opera o un servizio prevalentemente attraverso il proprio lavoro e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Il prestatore d’opera, pertanto, svolge la propria attività lavorativa in modo completamente autonomo, senza alcuna continuità nella esecuzione delle prestazioni, senza alcun coordinamento con l’attività del committente e senza alcun inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale.
Ogni prestazione andrà attentamente valutata considerando anche il contesto del committente prestando attenzione alla presenza di altri lavoratori subordinati che svolgono le medesime prestazioni.
*Odcec Rimini – Direttore Scientifico Gruppo Odcec Area lavoro