L’indennità di disoccupazione per gli iscritti alla gestione separata dell’ Inps

 di Anna Del Vecchio*

La Dis-Coll, indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi, è un ammortizzatore sociale a favore di determinate categorie di lavoratori parasubordinati.

Introdotta in via sperimentale dall’art. 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” (in G.U. 6 marzo 2015, n. 54), disponeva – per gli eventi di disoccupazione – una indennità mensile per un periodo massimo di mesi sei per i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che involontariamente perdevano la propria occupazione nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2015.

Con l’entrata in vigore della legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, legge di stabilità 2016, la Dis-Coll, ai sensi e per gli effetti del comma 310 dell’art. 1, veniva confermata anche per i periodi di disoccupazione che si andavano a verificare da gennaio a dicembre dell’anno 2016 e con l’entrata in vigore del decreto mille proroghe 2017 (d.l. 244/2016 convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19) recante “Proroga e definizione di termini”, gli eventi di disoccupazione indennizzabili furono prorogati a quelli verificatisi al 30 giugno 2017.

La legge del 22 maggio 2017 n. 81 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, in G.U. n. 135 del 13-6-2017, in vigore dal 1° luglio, – con l’introduzione dell’art. 7(1) – apportava significative modifiche al d.lgs. 22/2015 e, modificando ed integrando l’art. 15, stabilizzava la Dis-Coll estendendola agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio, agli amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.

La Dis-Coll, quindi, a differenza della vecchia indennità una tantum per i collaboratori, è una vera e propria indennità di disoccupazione, erogata per un periodo massimo di sei mesi e proporzionata all’imponibile medio percepito sino all’anno solare precedente.

I requisiti per accedere alla disoccupazione

Sono destinatari della indennità Dis-Coll i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, e – per gli eventi di disoccupazione a fare data dal 1° luglio 2017 – gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, gli amministratori, i sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell’Inps ai sensi del co. 1 dell’art. 15 del d.lgs. 22/2015, non pensionati e privi di partita IVA.

Con l’emanazione della Circolare n. 115/2017, l’Inps ha precisato che i titolari di partita IVA silente, ossia partita Iva attiva ma improduttiva di reddito, per accedere alla disoccupazione devono, precedentemente alla presentazione della domanda di disoccupazione, provvedere alla cessazione della partita Iva di cui si risulti titolare.

Sempre la medesima circolare ha chiarito che il requisito dell’iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata è soddisfatto anche nel caso in cui, oltre al rapporto di collaborazione, vi sia in essere un rapporto di lavoro subordinato sempreché non vi sia sovrapposizione tra tale rapporto e il rapporto di lavoro subordinato.

Laddove vi sia contemporaneità, il requisito della iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata può essere soddisfatto limitatamente al periodo in cui non vi sia sovrapposizione.

Anche l’aliquota contributiva gioca il suo ruolo in quanto l’aliquota applicata per il calcolo della contribuzione alla gestione separata, dal 1° luglio 2017, deve risultare aumentata dello 0,51% per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata.

Il requisito fondamentale è, quindi, l’iscrizione alla Gestione Separata dell’Inps in via esclusiva, ossia con contributi versati con l’applicazione dell’aliquota 32,72% a tutto giugno 2017, 33,23% a far data dal 1° luglio e, dal 1° gennaio 2018, 34,23% (33,72% + 0,51)2, escludendo di conseguenza tutti quei lavoratori che risultano essere iscritti anche ad altre forme pensionistiche obbligatorie e quindi tutti coloro per i quali sono stati versati i contributi ridotti, ossia con l’applicazione dell’aliquota 25%(2).

Ciò, se da un’analisi sommaria potrebbe apparire discriminante, non risulta esserlo sul piano sostanziale: la Dis-Coll è un ammortizzatore sociale a favore di coloro che hanno perduto la propria occupazione. Nel caso in cui in un certo determinato periodo il contrattista, assegnista o dottorando abbia avuto in essere anche un altro rapporto di lavoro, la Dis-Coll spetta solo per i periodi in cui non si sia verificata sovrapposizione in quanto in tali periodi i contributi sono stati versati con l’aliquota ridotta del 25%.

Per beneficiare della Dis-Coll è necessario, quindi, possedere lo stato di disoccupazione. Per stato di disoccupazione, si intende che il lavoratore:

  • è privo d’impiego;
  • ha presentato la Did, dichiarazione d’immediata disponibilità al lavoro ed alla partecipazione alle misure di politica attiva: la Did può essere resa all’Inps in via telematica mediante la compilazione della domanda Dis-Coll, ovvero presso un centro per l’impiego o tramite il portale Anpal.

Nei limiti che di seguito illustreremo, l’attività di lavoro subordinato, autonomo o di lavoro accessorio non esclude i lavoratori dal beneficio della Dis-Coll.

Lavoro subordinato

Qualora il beneficiario dell’indennità Dis-Coll stipuli un contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a giorni cinque, l’erogazione della indennità di disoccupazione è sospesa d’ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie (Unilav e Uniemens). L’indennità sarà nuovamente corrisposta al termine della sospensione per il periodo residuo spettante al momento in cui la stessa era stata sospesa.

Lavoro autonomo

Quando il beneficiario di indennità Dis- Coll intraprende un’attività di lavoro autonomo, di impresa individuale o di lavoro parasubordinato, da cui tragga un reddito(3) che corrisponde a un’imposta lorda non superiore alle detrazioni spettanti(4), deve comunicare all’Inps entro trenta giorni dall’inizio dell’attività, e qualora preesistente, dalla data di presentazione della domanda di Dis-Coll, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività.

Se il reddito dichiarato è pari o inferiore a euro 8.000 derivante da lavoro parasubordinato ovvero ad euro 4.800 per il lavoro autonomo, l’indennità sarà ridotta dell’80% del reddito previsto, rapportato al periodo che intercorre tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.

Nel caso in cui, nel corso del periodo di godimento dell’indennità il lavoratore, per qualsiasi motivo, ritenesse di dovere modificare il reddito dichiarato, dovrà effettuare una nuova dichiarazione “a montante”, ossia comprensiva del reddito precedentemente dichiarato e delle variazioni in maggiorazione o in diminuzione; in tale caso, dalla data della nuova dichiarazione, si rideterminerà l’importo della trattenuta sull’intero reddito, diminuito delle quote eventualmente già recuperate.

La riduzione della prestazione, come sopra determinata, sarà ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nei casi di esenzione dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il beneficiario è tenuto a presentare all’Inps, entro il 31 marzo dell’anno successivo, apposita autodichiarazione relativa al reddito ricavato dall’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.

La mancata presentazione della autodichiarazione obbligherà il lavoratore a restituire la Dis-Coll percepita dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.

Lavoro accessorio

Sono prestazioni di lavoro accessorio(5) quelle attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative di cui trattasi possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, anche essi rivalutati annualmente. Le prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi(6), compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, anche essi rivalutati, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L’Inps provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

Il decreto legge 17 marzo 2017, n. 25 “Disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti”, al primo comma dell’articolo 1 ha disposto l’abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del d.lgs. 81/2015 relativi alla disciplina del lavoro accessorio. Il comma 2 della norma ha previsto che i buoni per prestazioni di lavoro accessorio acquistati alla data di entrata in vigore dello stesso decreto possano essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017.

A tale proposito, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che l’utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, nel periodo transitorio sopra ricordato, dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto. Alla luce della disciplina sopra esposta e delle disposizioni di cui all’art. 15, comma 12 del d.lgs. n. 22 del 2015, che prevede la cumulabilità della prestazione Dis-Coll con i redditi derivanti da attività lavorativa autonoma, l’indennità Dis-Coll è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di 3.000 euro per anno civile (lordo € 4.000) annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT. Qualora i compensi non superino detto limite il beneficiario dell’indennità Dis- Coll non è tenuto a comunicare all’Inps il compenso derivante dalla predetta attività. Per i compensi che superano detto limite e fino a 7.000 euro per anno civile la prestazione Dis-Coll sarà ridotta di un importo pari all’80 per cento del compenso rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.

Qualora i compensi derivanti dal lavoro accessorio superino il predetto limite di 3.000 euro per anno civile (lordo € 4.000), anche se derivanti da più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno, il beneficiario dell’indennità Dis-Coll è tenuto ad effettuare la comunicazione all’Inps, analogamente a quanto avviene per l’indennità NASpI, pena la decadenza dalla indennità(7).

Lavoro occasionale

L’art. 54 bis introdotto dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50, ha disciplinato le prestazioni di lavoro occasionale, individuando i limiti e le modalità di svolgimento.

In particolare, il comma 1, lett. a) del richiamato art. 54 bis dispone che è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionale, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro.

Il successivo comma 4 del citato art. 54 bis prevede, tra l’altro, che i compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupazione.

Il beneficiario della prestazione Dis-Coll può, quindi, svolgere prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a € 5.000 per anno civile. Entro detti limiti l’indennità Dis-Coll è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale e il beneficiario della prestazione Dis-Coll non è tenuto a comunicare all’Inps il compenso derivante dalla predetta attività. Sebbene il comma 8 dell’articolo 54 bis stabilisce che – nel caso di prestatori di lavoro occasionale percettori di prestazioni di sostegno del reddito – l’Inps provvede a sottrarre, dalla contribuzione figurativa relativa a dette prestazioni, gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionali, esso non trova applicazione nella ipotesi di prestatore di lavoro occasionale percettore di indennità Dis-Coll in quanto il d.lgs. n. 22 del 2015 all’art. 15, comma 7, dispone che per i periodi di fruizione di indennità Dis-Coll non sono riconosciuti i contributi figurativi.

La misura e gli importi dell’indennità La Dis-Coll è corrisposta per un periodo pari alla metà dei mesi o frazione di mesi del rapporto di collaborazione presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e la data di cessazione del rapporto di lavoro, con esclusione dei periodi che hanno già dato luogo al diritto a percepire la Dis-Coll . L’indennità di disoccupazione non potrà in alcun caso essere corrisposta per un periodo superiore a mesi sei; viene erogata mensilmente e ai fini fiscali concorre alla formazione del reddito imponibile e costituisce base di calcolo delle imposte sui redditi.

L’importo della Dis-Coll è calcolato in virtù del reddito imponibile a fini previdenziali risultante sulla base dei versamenti contributivi effettuati nell’anno di cessazione del rapporto di lavoro e in quello precedente diviso per il numero di mesi di contribuzione.

Se dal calcolo effettuato il reddito medio mensile derivante dai rapporti di collaborazione risulta pari o inferiore a euro 1.208,15 (nel 2018) l’indennità di disoccupazione sarà pari al 75% della retribuzione media mensile.

Per importi superiori la Dis-Coll verrà erogata per una somma pari al 75% della retribuzione media mensile con un aumento del 25% della differenza tra l’effettiva retribuzione mensile e euro 1.208,15 con il limite massimo di euro 1.314,30 e si riduce del 3% per ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione, ovvero a partire dal 91° giorno in cui è corrisposto l’assegno di disoccupazione.

Riepilogando:

Minimale retributivo annuale, € 15.710,00

Minimale retributivo mensile, € 1.309,17 (15.710,00/12)

Esempio di calcolo dell’assegno di disoccupazione

Compenso euro 9.500; Durata 8 mesi

 

 

 

 

 

Si considera accreditato un mese di contributi se risultano versati:

  • € 410, 99 euro per l’anno 2016(8),
  • € 423,94 / 430,55 euro per l’anno 2017(9),
  • € 448,13 euro per l’anno 2018.

Nell’anno 2016 si possiedono, pertanto, 3 mesi di contributi se sono stati versati almeno 1.233 euro (15.548 x 31,72%(10) x 3/12) mentre per l’anno 2017, se risultano versati almeno 1.271,82 euro (15.548 x 32,72%10 x 3/12) e per l’anno 2018 almeno 1.344,38 (15.710,00 x 34,23% x 3/12).

Se i contributi dovuti dal committente non risultano versati, il lavoratore non ha diritto all’indennità di disoccupazione, in quanto, non essendo dipendente, non si applica il principio di automaticità della prestazione(11) applicabile solo per l’indennità di maternità, relativamente ai collaboratori.

Le modalità e la domanda per richiedere l’indennità

Per richiedere la Dis-Coll è necessario presentare domanda all’Inps entro 68 giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione. La Dis-Coll spetta a partire dall’ottavo giorno successivo alla perdita involontaria di lavoro.

Nel caso di domanda inviata successivamente agli 8 giorni, si avrà diritto a percepire l’indennità di disoccupazione a partire dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda di Dis-Coll. Per presentare domanda di Dis-Coll l’Inps mette a disposizione la procedura telematica tramite l’applicazione DsWeb accessibile nella sezione Dis-Coll Disoccupazione per i collaboratori e utilizzando il modulo “Tipo domanda Q”.

In alternativa la domanda di Dis-Coll 2018

può essere inviata nelle seguenti modalità:

  • Contact center Inps al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • enti di patronato.

 

* Odcec Napoli

                                                             

 

1 All’articolo 15 del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22, è stato aggiunto il comma «15-bis che detta “A decorrere dal 1º luglio 2017 la Dis-Coll è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio a decorrere dalla stessa data. Con riguardo alla Dis-Coll riconosciuta per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º luglio 2017 non si applica la disposizione di cui al comma 2, lettera c), e i riferimenti all’anno solare contenuti nel presente articolo sono da intendersi riferiti all’anno civile. A decorrere dal 1º luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la Dis-Coll, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un’aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51 per cento”.
2 Circ. Inps n. 18 del 31/01/2018.
3 Pari ad euro 8.000 per il lavoro parasubordinato e pari ad euro 4.800 per il lavoro autonomo Così art. 15, comma 12, d. lgs. n. 22/2015, come modificato dal comma 3 dell’art. 34 del d.lgs. n. 150 del 2015
4 art.13 del T.U.I.R (d.p.r. n.917 del 1986)
5 Così il comma 1, art. 48, d.lgs. n. 81 del 2015
6 Co. 2, art. 48, d.lgs. n. 81/2015
7 messaggio INPS numero 494 del 04-02-2016
8 L’importo è dato dal minimale vigente, pari a euro 548 e l’aliquota del 31,72%
9 L’importo è dato dal medesimo minimale vigente, pari a euro 15.548 e l’aliquota del 32,72% fino al 30 giugno e del 33,23 dal 1° luglio.
10 Maggiorata dello 0,51 dal 1° luglio
11 Art. 2116 c.c.; cfr. Cass. n.12124/2012

 

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