Analisi del rischio da contagio da Sars-CoV-2 negli stabilimenti balneari
di Sergio Vianello*
Analisi della situazione esistente
1.1 misure adottate a livello nazionale ed europeo
Le disposizioni normative che ad oggi vigono in Italia, per quanto concerne le misure di contenimento per l’emergenza COVID-19 relativamente al settore della balneazione, fanno riferimento al decreto del presidente del consiglio dei ministri del 17 maggio 2020 (recante le misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica e disciplinanti la riapertura di negozi al dettaglio e attività di cura della persona, bar, ristoranti, nonché la riapertura degli stabilimenti balneari) ed alle recentissime integrazioni contenute nel “Rapporto sulle attività di balneazione in relazione alla diffusione del virus Sars- CoV-2” del Gruppo di lavoro Ambiente- rifiuti Covid-19 diffuso dall’Istituto superiore della sanità in data 4 giugno, in concerto con il Ministero della salute, l’Inail, il Coordinamento di prevenzione della Conferenza Stato-Regioni, alcuni esperti delle Arpa ed altre istituzioni.
Tali disposizioni definiscono la tematica in via definitiva, integrando – e in parte modificando – quanto dettato prima dall’allegato 10 del DPCM del 26 aprile 2020, poi dal decreto ministeriale del 30 aprile 2020 e successivamente dal documento tecnico INAIL/ISS 12 maggio 2020, il quale ha presentato, in linee guida definite, le misure idonee a prevenire il contagio nelle attività ricreative di balneazione e in spiaggia. L’ ottica individuata è stata indubbiamente a tutto tondo, avendo, inoltre, preso necessariamente in considerazione, nelle specifiche disposizioni normative, le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Nei suddetti documenti, viene individuata, progressivamente, la possibilità di un graduale allentamento delle misure di contenimento a favore della ripresa economica, nell’ambito della quale è stata stabilita, da parte delle autorità competenti, la ripresa delle attività connesse alla balneazione nel nostro Paese.
Consideriamo di seguito le misure adottate in alcuni paesi europei a noi vicini, nonché le relative previsioni precauzionali.
In Spagna, nella regione dell’Andalusia, il governo locale è, al momento, orientato a consentire l’ingresso con dei limiti fino al 40% dello spazio negli stabilimenti, con controlli di polizia all’ingresso, distanze e divieto di giochi collettivi. Le raccomandazioni sono orientate ovviamente verso l’osservazione di una corretta igiene personale prima e durante l’utilizzo della spiaggia, laddove si precisa che sarebbe importante non rimanere più di quattro ore per evitare assembramenti.
A Barcellona, invece, è previsto un graduale ritorno alla normalità in seguito alla riapertura dei litorali dove è di nuovo consentito fare attività fisica, anche se solo individuale. Sono, altresì, permessi gli sport acquatici come il surf e il paddle boarding. La possibilità di accedere ai litorali e di praticare attività fisica, poi, ha dei precisi limiti di orario, con fasce dedicate agli atleti, agli anziani e ai bambini. Tale disposizione risulta fondamentale per evitare affollamenti nelle tre spiagge più frequentate della città, dove, comunque, ancora non risulta possibile fare il bagno. La possibilità di praticare sport individuali è, invece, consentita dalle 6 alle 10 del mattino e dalle 20 alle 23 la sera.
Nella località balneare spagnola Canet d’en Berenguer, a nord di Valencia, i posti in spiaggia devono essere prenotati tramite app scegliendo tra il turno del mattino o del pomeriggio e gli accessi sono sorvegliati con il personale che accompagna al proprio spazio. É importante qui sottolineare che, quando arriverà il via libera alle riaperture, probabilmente a metà giugno, la spiaggia potrà accogliere solo la metà della capienza normale, in modo da garantire il distanziamento sociale. La spiaggia sarà infatti probabilmente divisa in settori, ognuno distante due metri dall’altro, i cui confini saranno contrassegnati da reti e pali. I clienti avranno poi a disposizione uno spazio riservato (variabile come capienza, posizione e anche costo). L’arrivo sarà inoltre determinato ad un orario prestabilito, per evitare assembramenti.
Se ci spostiamo in Croazia, invece, la strategia adottata sembra diversa. Il governo locale ha infatti reso noto che non verrà imposto nessun divieto, ma solo precauzioni, con vigili, bagnini, autorità locali e albergatori che dovranno assicurarsi che lettini e teli non siano troppo vicini fra loro. Tra l’altro, il paese ha già aperto i confini ai paesi della Mitteleuropa.
Per continuare l’analisi, in Francia, infine, la regola generale è la chiusura secondo le direttive del Ministero dell’Interno, nonostante i Consigli comunali abbiano comunque la facoltà di chiedere la riapertura alle rispettive Prefetture. Va rilevato che, al momento, decine di città sulla costa atlantica hanno operato in questa direzione, mentre in Costa Azzurra e in Corsica si attendono le direttive. Nel frattempo, La Grande Motte è la prima località balneare francese a realizzare un sistema di zone separate per i bagnanti. Adottando un semplice criterio, infatti, la spiaggia è stata suddivisa in settori quadrangolari separati da corde, con un lato aperto sul corridoio di accesso verso il mare.
Inquadramento della problematica
2.1 Inquadramento della problematica relativa al contenimento del contagio da SarS-coV2 negli stabilimenti balneari
Nel nostro paese, la strategia di gestione del rischio relativa al contenimento del contagio da SARS-CoV2 negli stabilimenti balneari deve tenere conto di vari aspetti che riguardano il sistema integrato delle infrastrutture collegate con la meta di balneazione, gli stabilimenti e le spiagge libere. Inoltre, va sicuramente precisato che determinare l’area utilizzabile dai bagnanti richiede valutazioni specifiche, perché le aree costiere sono molto differenti tra loro. Al riguardo, il recente “Rapporto sulle attività di balneazione in relazione alla diffusione del virus Sars-CoV-2” edito il 31 maggio dall’istituto superiore della sanità (ISS), ha specificato che con più di 7.000 km di costa ed un elevatissimo numero di aree di balneazione ad alta frequentazione, il rischio riconducibile al turismo balneare, anche a seconda dei differenti indici sanitari valutati a livello regionale e locale, può diventare importante, soprattutto a causa di affollamenti, spostamenti, vicinanza e contatto. Scarsa potenzialità invece, viene rilevata per il rischio correlato alla potenziale contaminazione delle acque, da reflui o da escreti infetti presenti a monte dell’area di balneazione o diffusi da imbarcazioni.
Le linee guida INAIL/ISS relative al settore avevano già definito, a maggio, la necessità di un’adozione, da parte delle autorità locali, di piani che permettessero di prevenire l’affollamento delle spiagge, recependo in buona sostanza le disposizioni precedenti contenute nel DPCM del 26 aprile 2020. È certamente possibile notare come tali disposizioni siano state assorbite nel DPCM del 17 maggio 2020 che ha deliberato circa il riavvio delle attività produttive, dettando una sorta di check list relativa agli indirizzi operativi nazionali relativi alle misure di prevenzione negli stabilimenti balneari, ad eccezione, come vedremo, delle disposizioni relative al distanziamento sociale e alla distanza minima interpersonale, che sono state modificate, anche in seguito ad un accordo Stato-Regioni che è intervenuto a rimodulare ipotesi e possibilità.
Le recenti indicazioni dell’ISS per i bagnanti e i gestori di stabilimenti, poi, non hanno fatto altro che puntualizzare e specificare la necessità di misure di prevenzione, introducendo anche importanti norme ambientali, come la vigilanza su eventuali scarichi illeciti di reflui nei corpi idrici (mare, fiumi, laghi), il controllo degli impianti di depurazione e sugli scarichi da imbarcazioni, l’applicazione delle norme di controllo delle acque di balneazione.
È qui importante precisare, comunque, che il DPCM 17 maggio 2020 ha segnato sì il riavvio delle attività degli stabilimenti balneari, ma pur sempre a condizione che le singole regioni e province autonome accertino, in itinere, la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nel proprio territorio.
Il decreto stabilisce inoltre la necessità di individuare, a livello locale, protocolli o linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore, nel rispetto di quanto previsto a livello nazionale disciplinanti, nello specifico, l’accesso agli stabilimenti balneari e gli spostamenti all’interno dei medesimi, le modalità di utilizzo degli spazi comuni, la distribuzione e il distanziamento delle postazioni da assegnare ai bagnanti, le misure igienico-sanitarie per il personale e per gli utenti e tutte le restanti disposizioni relative in materia.
Si rimanda dunque, nella specificità, alle Ordinanze delle diverse Regioni italiane che hanno deliberato in materia. Tra tutte, è qui possibile prendere in considerazione, a titolo esemplificativo, l’ultima Ordinanza della Regione Lombardia datata 29 maggio 2020, “ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza”, che recepisce, in buona sostanza, le disposizioni di prevenzione nazionali, portando, comunque, delle discrete precisazioni circa le modalità di rilevamento della temperatura corporea del personale prima dell’accesso al posto di lavoro (che rimangono comunque valide anche per i clienti), ribadendo, altresì, il concetto fondamentale dell’importanza dell’informazione e della responsabilizzazione individuale da parte dei singoli individui nell’adozione di comportamenti rispettosi delle regole previste.
Esaminiamo adesso nel dettaglio le principali misure di prevenzione che sono state definite.
Al riguardo, possiamo certamente affermare che viene proposto un utilizzo di tecnologie innovative per consentire l’accesso contingentato agli stabilimenti balneari e alle spiagge attrezzate e viene suggerita la prenotazione obbligatoria, eventualmente anche online e per fasce orarie.
Tale prenotazione può certamente definirsi come un utile strumento organizzativo al fine della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti, configurandosi anche come un’ottima modalità di registrazione degli utenti, allo scopo di rintracciare, in ottica retrospettiva, eventuali contatti a seguito di contagi.
Nel DPCM del 17 maggio 2020 e nell’ ultimo documento ISS, si sottolinea l’importanza di mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 gg, nel rispetto della normativa sulla privacy.
Per quanto riguarda i sistemi di pagamento, è raccomandato invece l’utilizzo di modalità veloci con carte contactless o attraverso portali/app web.
Le disposizioni prevedono poi la necessità di differenziare, ove possibile, i percorsi di entrata e uscita, attraverso la previsione di una segnaletica chiara, e di regolamentare gli accessi e gli spostamenti sulle spiagge, anche attraverso percorsi dedicati.
Non solo: nel DPCM si introduce la possibilità della promozione di un accompagnamento all’ombrellone da parte diuno“steward dispiaggia” o, comunque, del personale dello stabilimento adeguatamente preparato che possa illustrare ai clienti le misure di prevenzione da rispettare.
Il recente documento ISS sottolinea poi l’invito a utilizzare cartellonistica e locandine (in varie lingue e dunque comprensibili anche per utenti di altre nazionalità) con le regole comportamentali per i fruitori delle aree di balneazione e i bagnanti, allo scopo di prevenire e controllare i rischi.
Ma nel DPCM figurano anche altre novità fondamentali. Una di queste è la necessità di protezione della postazione dedicata alla cassa, la quale potrà essere dotata di barriere fisiche, come schermi separatori, ma, in alternativa, il personale dovrà in ogni caso indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani.
L’altra novità introdotta è rappresentata dalla facoltà di rilevare, tramite idonea attrezzatura, la temperatura corporea, impedendo l’accesso allo stabilimento, nel caso essa risulti superiore ai 37,5 °C.
Per quanto riguarda invece il corretto distanziamento sociale in spiaggia, se nell’iniziale documento INAIL/ISS la distanza minima consigliata tra le file degli ombrelloni veniva definita come pari a cinque metri e quella tra gli ombrelloni della stessa fila a quattro metri e mezzo, nel DPCM del 17 maggio 2020 si è determinata la necessità di assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 metri quadrati per ogni ombrellone, specificando, al contempo, che tale previsione debba essere rispettata indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo).
Il DPCM precisa, inoltre, che tra le attrezzature di spiaggia (lettini e sedie a sdraio), nel caso in cui esse non siano posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m, modificando le previsioni delle linee guida che fissavano tale distanza minima nella misura di 2m. È proprio sulla questione del distanziamento sociale che si rilevano le principali differenze fra il documento tecnico e il DPcm, laddove ad esempio le linee guida InaIl/ ISS stabilivano che per la fruizione di servizi igienici e docce avrebbe dovuto essere rispettato il distanziamento sociale di almeno 2 metri (a meno che non fossero previste barriere separatorie fra le postazioni), mentre il decreto più recente fissa tale distanza ad almeno 1 metro.
Il DPCM, infatti, sottolinea qui l’importanza di riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento del distanziamento minimo tra gli utenti.
Si evidenzia, in ogni caso, la presenza di alcune eccezioni, come quelle relative alle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale (membri dello stesso gruppo familiare o conviventi e accompagnamento di minori di anni sei o persone disabili), laddove si precisa che questo ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
A tal riguardo, l’ultimo documento ISS tratta specificamente della necessità di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare, in ogni circostanza, e dunque anche durante la balneazione.
Il DPCM continua poi con le disposizioni consigliando di privilegiare l’assegnazione dello stesso ombrellone ai medesimi occupanti che soggiornano per più giorni e precisando che tali distanze potranno essere derogate per i soli membri del medesimo nucleo familiare o co-abitante.
Per le cabine, invece, si chiarisce che l’uso promiscuo è vietato, sempre ad eccezione dei membri del medesimo nucleo familiare o per soggetti che condividano la medesima unità abitativa.
In ogni caso, è certamente necessaria l’igienizzazione e la disinfezione. Per quanto riguarda i prodotti igienizzanti per le mani, ad esempio, si precisa e si ribadisce fermamente la necessità di renderli disponibili, sia per i clienti che per il personale, anche in più punti dell’impianto. Risulta fondamentale dunque fornire disinfettanti e DPI adeguati al personale (mascherine, schermi facciali, guanti) e utilizzare obbligatoriamente DPI in caso di contatti ravvicinati con bagnanti e attività a rischio.
Rispetto alle iniziali linee guida, si continua poi a raccomandare una regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni (spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc.) che deve essere comunque assicurata dopo la chiusura dell’impianto.
Nel DPCM si introduce anche l’osservazione per cui le attrezzature come lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. debbano essere disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare e si determina, in modo chiaro, il dovere di eseguirne la sanificazione a ogni fine giornata.
Al riguardo, il “Rapporto sulle attività di balneazione in relazione alla diffusione del virus Sars-CoV-2” dell’ISS sottolinea, comunque, di non trattare in alcun caso spiagge, terreni, arenili o ambienti naturali con prodotti biocidi.
Andando avanti con l’analisi, si rende noto che le pratiche di attività ludico-sportive che possono dar luogo ad assembramenti e giochi di gruppo sono da evitare e, per lo stesso motivo, deve essere inibito l’utilizzo di piscine eventualmente presenti all’interno dello stabilimento.
Al contempo, il DPCM introduce una puntualizzazione, per la quale gli sport individuali che si svolgono in spiaggia, come i racchettoni, o in acqua (è il caso del nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere praticati regolarmente, ovviamente nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Per gli sport di squadra come il beach-volley e il beach-soccer, invece, sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti.
Il recente documento ISS specifica poi il divieto di qualsiasi forma di aggregazione che possa creare assembramenti, quali, tra l’altro, attività di ballo, feste, eventi sociali, degustazioni a buffet. Interdetti anche gli eventi musicali con la sola eccezione di quelli esclusivamente di “ascolto” con postazioni sedute che garantiscano il distanziamento interpersonale.
Nel documento è ribadita la necessità di rispettare tutta una serie di indicazioni quali: la garanzia, in ogni circostanza, della vigilanza sulle norme di distanziamento sociale dei bambini, il generale rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, l’osservazione delle buone norme di igiene personale, inclusa la pulizia e la disinfezione frequenti delle mani, l’attenzione all’igiene respiratoria, laddove per starnutire e/o tossire è necessario farlo in fazzoletti di carta o nel gomito, l’uso, in generale, di mascherine quando le misure di distanziamento siano di difficile mantenimento.
Per quanto concerne invece le spiagge libere, le iniziali linee guida INAIL/ISS avevano già stabilito la necessità di fare riferimento a decisioni locali, tenendo conto delle specifiche caratteristiche di queste aree. Tale previsione è stata confermata poi dalle più recenti disposizioni. Nello specifico, dovranno, al riguardo, essere definite puntualmente a livello locale le modalità di accesso e di fruizione, individuando quelle più idonee ed efficaci e dovranno essere affissi nei punti di accesso alle spiagge libere cartelli in diverse lingue, contenenti indicazioni chiare sui comportamenti da tenere, in particolare relativamente al distanziamento sociale di almeno 1 metro ed al divieto di assembramento.
Andrà altresì mappato e tracciato il perimetro di ogni allestimento (ombrellone/sdraio/sedia), ad esempio con posizionamento di nastri, che sarà codificato rispettando le regole previste per gli stabilimenti balneari. Questo permetterà agli utenti un corretto posizionamento delle attrezzature proprie, nel rispetto del distanziamento, al fine di evitare l’aggregazione.
Tale previsione permetterà di individuare il massimo di capienza della spiaggia, definendo in tal modo turnazioni orarie, e la prenotazione di spazi codificati, anche attraverso utilizzo di app/piattaforme on line. Tale modalità favorirà anche il contact tracing nell’eventualità di un caso di contagio.
Inoltre, dovranno essere valutate disposizioni volte a limitare lo stazionamento dei bagnanti sulla battigia per evitare assembramenti e assicurate opportune misure di pulizia della spiaggia e di igienizzazione delle attrezzature comuni, come ad esempio i servizi igienici, se presenti.
Si precisa che la gestione di tali spiagge dovrà essere affidata ad enti/soggetti che possano utilizzare personale adeguatamente formato, valutando altresì la possibilità di coinvolgimento di associazioni di volontariato e soggetti del terzo settore, anche al fine di informare gli utenti sui comportamenti da seguire.
2.2 Indicazioni per le figure professionali operanti negli stabilimenti balneari
In merito alle misure di prevenzione e protezione a carico dei lavoratori citate nel documento tecnico dell’ISS-INAIL, riprese nel DPCM del 17 maggio 2020, viene suggerito, oltre ad un’informazione generale sul rischio SARS-CoV-2, di impartire anche un’informativa focalizzata verso specifiche norme igieniche da rispettare nonché all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale anche durante la vestizione/ svestizione. Viene suggerito altresì di lavare frequentemente le mani tramite dispenser con soluzione alcolica.
Il personale addetto ad attività amministrative e gli operatori di cassa dovranno indossare mascherina chirurgica e per questi ultimi sarà necessario prevedere barriere di separazione tramite separatori in plexiglas. Il personale addetto alle attività di allestimento e rimozione di ombrelloni e sdraio dovrà utilizzare guanti in nitrile.
Relativamente all’attività di salvamento in mare svolta dall’assistente bagnanti, invece, viene raccomandato di eseguire le sole operazioni di compressioni toraciche senza ventilazioni, valutando il respiro soltanto guardando il torace della vittima senza avvicinare il proprio volto a quest’ultima. Qualora fosse disponibile un Defibrillatore Automatico Esterno è raccomandato di utilizzarlo seguendo la procedura standard di defibrillazione meccanica. Al termine della Rianimazione Cardio Polmonare, il soccorritore deve lavare accuratamente le mani con acqua e sapone o con gel a base di alcool. Si raccomanda altresì di lavare gli indumenti.
Indicazioni ribadite anche dal Ministero della salute, Direzione generale della prevenzione sanitaria, Ufficio 4, nella “Circolare n. 19334 del 5 giugno 2020 – Indicazioni emergenziali per il contenimento del contagio da SARS- CoV-2 nelle operazioni di primo soccorso e per la formazione in sicurezza dei soccorritori”.
Discussione
3.1 Discussione della problematica relativa al contenimento del contagio da SarS-coV-2 negli stabilimenti balneari
Ad una prima valutazione da parte delle società gestori degli stabilimenti balneari delle iniziali linee guida messe a punto dall’INAIL/ISS relative al contenimento del contagio da SARS-CoV-2, si era evidenziato lo scontento dei diretti interessati, che, generalmente, avevano affermato che con tali disposizioni, il 50 per cento delle strutture probabilmente non avrebbe riaperto la stagione.
Nonostante il DPCM abbia provveduto a delineare regole più definite e forse meno stringenti, per la maggior parte dei rappresentanti delle associazioni di categoria a livello locale, i dubbi riguardo l’organizzazione delle strutture restano tutt’oggi.
Alcune incertezze, infatti, sono state sollevate, ad esempio, circa l’eccessiva genericità delle norme che prevedono la regolare e frequente sanificazione di spazi e attrezzature, l’evitamento dei giochi di squadra e delle attività che possono creare assembramenti e la garanzia, nell’effettivo, del mantenimento della distanza interpersonale.
Inoltre, alcuni dubbi sono stati sollevati circa la gestione degli spazi comuni: per raggiungere il bar infatti, spesso si passa dalla zona ristorante, con una conseguente promiscuità degli spazi. Va comunque detto che per il settore, esiste, in ogni caso, la necessità di rifarsi ai protocolli emanati per i bar e ristoranti.
Alcune perplessità rimangono, al riguardo, anche circa l’uso delle piscine, le aree giochi dei bambini e il metodo di accettazione dei clienti.
Ci si interroga poi su chi debba svolgere le funzioni di controllo all’interno dello stabilimento e su chi abbia la responsabilità formale per poter riprendere il cliente in caso sbagli.
Lorenzo Marchetti, presidente regionale CNA balneari, ritiene che sarebbe opportuna la più corretta e precisa informazione possibile al riguardo, per poter garantire, a residenti e turisti, la massima sicurezza, laddove la tutela della persona si configura come una priorità.
La necessità dei controlli, anche sulle spiagge libere, è poi sottolineata anche da Fabrizio Lotti, presidente dei balneari toscani di Confesercenti, che specifica come sia importante anche impedire l’accesso al litorale attraverso i bagni privati per limitare il passaggio di troppe persone insieme.
Sempre per quanto riguarda le spiagge libere, secondo quanto afferma Antonio Decaro, presidente dell’Anci, ci sarebbe un generale scontento anche dei Sindaci, che avrebbero la responsabilità di garantire la corretta applicazione delle norme di distanziamento in questi tratti di spiaggia.
Invece, relativamente alle tematiche dei prezzi e dei conseguenti possibili rincari, nonché circa le previsioni sulla possibile affluenza, Gianmarco Oneglio, responsabile regionale Liguria della Fiba Confesercenti, si dice convinto che, in buona sostanza, non ci saranno grossi aumenti di prezzo, ma che purtroppo saranno le strutture più piccole a soffrire maggiormente, a causa della loro maggiore difficoltà a compensare i costi supplementari.
In ogni caso, si percepisce una cauta fiducia, prevedendo una discreta affluenza di connazionali e di stranieri.
Positive anche le prime impressioni di Maurizio Rustignoli, presidente di Fiba Confesercenti, che, infine, in una sua recente nota, sottolinea come gli stabilimenti balneari, nel lungo weekend appena trascorso (quello del ponte del 2 giugno), abbiano riaperto in buona parte d’Italia.
Nonostante la prevedibile e fisiologica minore affluenza, la ripresa è dunque certamente possibile, e ciò è indubbiamente un ottimo segnale, se si pensa che soltanto a fine marzo/inizio aprile poteva essere alquanto improbabile poter aprire la spiaggia e far partire la stagione.
I protocolli di sicurezza da parte degli stabilimenti sono dunque sicuramente attuabili, se pur con costi e attenzioni in più.
Conclusioni
Allo stato attuale, in definitiva, sembra che nonostante le disposizioni precauzionali ineludibili, ci siano buone prospettive di poter ripartire con la stagione balneare, tutelando sia le ragioni di sicurezza che quelle di imprenditorialità.
Complice anche il bel tempo, il primo fine settimana utile di giugno per fare una (prima) valutazione, ha registrato una affluenza discreta nelle spiagge, rilevando, al contempo, come le persone siano state rispettose delle regole, recandosi nello stabilimento anche per toccarne con mano l’effettiva organizzazione. Addirittura, ci sono state anche diverse prenotazioni per l’estate, nelle aree turistiche.
Resta fondamentale, comunque, la raccomandazione al buon senso nei comportamenti individuali, come l’obbligo della mascherina nei luoghi comuni e al chiuso e l’osservazione del distanziamento di almeno 1 metro, con un particolare focus sulla vigilanza dei bambini.
La raccomandazione alla responsabilità personale rimane valida ancor di più nelle spiagge libere, laddove si raccomanda di pulire e sanificare lettini, ombrelloni, sdraio, sedie, teli. Questa operazione è a carico infatti dei cittadini: la sanificazione dovrebbe essere effettuata ogni volta, prima dell’utilizzo delle attrezzature e dei teli da mare.
E ancora, rispettare le distanze interpersonali, quelle tra ombrelloni e asciugamani, lavarsi spesso le mani e indossare le mascherine (è obbligatorio portarle con sé).
Importante al riguardo anche la previsione di necessari controllori, per garantire il rispetto delle regole (anche se non ci sono disposizioni definitive in merito) e la chiusura notturna delle spiagge per evitare affollamenti, previsione già valida in alcune Regioni, come la Toscana.
* Ordine degli Ingegneri Milano – Osservatore esterno commissione lavoro Odcec Milano
Bibliografia:
Iavicoli S., Boccuni F., Persechino B., Rondinone B.M., Valenti A., Bertinato L., Bonadonna L., Lucentini L., Rossi P (2020). Documento tecnico sull’analisi di rischio e le misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle attività ricreative di balneazione e in spiaggia. Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
Decreto DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI 17 maggio 2020. Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
RAPPORTO ISS COVID-19 • n. 36/2020 Indicazioni sulle attività di balneazione in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2 Gruppo di Lavoro Ambiente-Rifiuti COVID-19.
MINISTERO DELLA SALUTE, Direzione generale della prevenzione sanitaria, Ufficio 4, nella “Circolare n. 19334 del 5 giugno 2020 – Indicazioni emergenziali per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle operazioni di primo soccorso e per la formazione in sicurezza dei soccorritori”.
Sitografia: https://tg24.sky.it/mondo/2020/05/08/coronavirus- riapertura-spiagge-spagna
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http://www.fibaconfesercenti.it/rustignoli-fiba-cauto- ottimismo-per-stagione-balneare-vita-di-spiaggia-ci-sara.html FIBA
http://www.fibaconfesercenti.it/toscana-lettini-sanificati- mascherine-e-niente-partite-di-calcio-cosi-alla-spiaggia-libera.html FIBA
http://www.fibaconfesercenti.it/i-balneari-della-riviera-vanno- in-ordine-sparso-ma-cercheremo-di-limitare-gli-aumenti.html FIBA
http://www.fibaconfesercenti.it/via-il-6-giugno-alla-stagione- balneare-in-sicilia-raggiunto-l%e2%80%99accordo.html FIBA
http://www.fibaconfesercenti.it/fiba-massa-e-carrara-tutti-al- mare-ma-non-si-sa-ancora-come.html
FIBA
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