Anche gli artisti vanno in pensione

di Ermelindo Provenzani*

Siamo abituati a vederli sui palchi o all’opera negli auditorium, ci sorridono dal teleschermo o ci fanno volare sulle ali della fantasia, ma difficilmente ci soffermiamo a pensare agli artisti come lavoratori e, ancor meno, riflettiamo sull’impegno di tutte quelle persone che non “hanno il nome in ditta” e che, nel mondo dello spettacolo, sono la maggioranza.

Nel nostro Paese che, forse è superfluo ricordarlo, è una Repubblica fondata sul lavoro, si può sostenere che non esista un’attività lavorativa dipendente o autonoma priva di una “copertura” previdenziale obbligatoria, e per i lavoratori dello spettacolo c’è – o forse dovremmo dire c’era – l’Enpals, fin dal lontano 1947!

Nel rispetto di coloro che dello spettacolo hanno fatto il loro lavoro, siano essi artisti, tecnici o personale di supporto, queste righe sono un breve “pro memoria” dei principali obblighi contributivi del datore di lavoro che li impiegano.

L’art. 3 del decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 16 luglio 1947, n. 708, recante “Disposizioni concernenti l’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo” individua i profili professionali e le categorie di lavoratori, che devono essere assicurati presso l’Enpals, indipendentemente dal settore di appartenenza del datore di lavoro, in quanto nello spettacolo è la qualifica del lavoratore che “guida” l’inquadramento contributivo. Per determinare i destinatari della norma, occorre fare riferimento al fatto che il lavoratore è assicurabile all’Enpals soltanto se appartiene ad una delle categorie indicate dalla legge. Con la pubblicazione in G.U. n.80 del 7 aprile 2005 e con le circolari n. 7 ed 8 del 30 marzo 2006 l’Enpals ha adeguato e ampliato le figure professionali già previste nell’articolo 3 del DLCPS n. 708/1947. In particolare, la circolare n.7/2006 parla di “declaratorie desunte dai contratti collettivi nazionali in riferimento alle figure contrattualizzate, e le declaratorie desunte dalla prassi per quelle figure non contrattualizzate”.

I datori di lavoro che occupano lavoratori di cui all’art. 3 del DLCPS n. 708/1947 e s.m.i. devono iscriversi all’Enpals, obbligo che, ovviamente, permane anche dopo che tale ente è confluito nell’Inps, con efficacia dal 1 gennaio 2012, in attuazione del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modifiche nella legge n. 214 del 27 dicembre 2011. I termini dell’iscrizione, che ha natura dichiarativa e non costitutiva decorrono dalla data di assunzione del primo lavoratore secondo le regole generali (Cfr. sito Inps).

La contribuzione e il calcolo dei contributi

La circolare n. 20 del 6 febbraio 2014 definisce per l’anno 2014 la contribuzione a carico dei datori di lavoro dello spettacolo. Per il corretto calcolo dei contributi la stessa circolare distingue tra:

Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.95

  • Codice contribuzione: C3;
  • Aliquota dipendente: 9,19%;
  • Aliquota datore di lavoro: 23,81% (26,51% per ballerini e tersicorei, coreografi e assistenti coreografi);
  • massimale annuo per il 2014: € 123,00;
  • contributo di solidarietà “S2”: 5% ( di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore) sulla parte di retribuzione annua imponibile eccedente € 100.123,00;
  • aliquota aggiuntiva : 1% a carico del lavoratore sulla retribuzione annua eccedente, per il 2014, l’importo di € 46.031,00 e sino al massimale annuo pari a € 123,00.

Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995

  • Codice contribuzione: Y3;
  • Aliquota dipendente: 9,19%;
  • Aliquota datore di lavoro: 23,81%;
  • Massimale giornaliero: per il 2014 pari a € 729,90;
  • contributo di solidarietà “S2”: 5% (di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore). Si applica sulla retribuzione giornaliera eccedente il massimale di retribuzione giornaliera relativo a ciascuna fascia di
  • aliquota aggiuntiva: 1% a carico del lavoratore sulla retribuzione giornaliera eccedente, per il 2014, l’importo di € 147,54 e sino al massimale giornaliero imponibile relativo a ciascuna fascia di retribuzione.

Per   tali   tipologia  di  lavoratori  le  fasce di retribuzioni giornaliere risultano per il 2014:
                                                                                           (importi in euro)

Retribuzione giornaliera
Fasce retributive Massimale GG
da a
1.459,80 1
459,81 3.649,50 459,80 2
3.649,51 5.839,20 2.189,70 3
5.839,21 8.028,90 2.919,60 4
8.028,91 10.218,60 3.649,50 5
10.218,61 13.138,20 4.379,40 6
13.138,21 16.057,80 5.109,30 7
16.057,81 in poi 5.839,20 8

 

 

 

 

Legenda:

GG = Giorni accreditati.

Esempio n. 1 Lavoratore artista professionista

Ipotizziamo il caso di un artista lirico che stipula un contratto di prestazione professionale per l’importo di € 2.000,00 per una prestazione lavorativa di un giorno e che è iscritto a forme pensionistiche obbligatorie al 31 12 1995. Per comprendere a fondo il metodo di calcolo dei contributi, procediamo per fasi:

Innanzitutto occorre determinare la retribuzione media giornaliera ai fini Enpals (oggi Inps) che si ottiene dividendol’imponibile previdenziale per i giorni (nel ns. caso pari ad 1gg); la retribuzione media giornaliera ottenuta ci consente di stabilire lo scaglione di reddito corrispondente alle fasce di retribuzione giornaliere stabilite nella tabella 1 (vedi sopra). Nel nostro esempio su un imponibile di € 2.000,00 siamo nel 2° scaglione della tabella 1, pertanto il 33% (contributo complessivo) si calcolerà su una retribuzione pari al massimale giornaliero che è pari a € 1.459,80, quindi € 1.459,80 moltiplicato per il 33% è pari ad € 481,73, di cui 9,19 % a carico del lavoratore (per un trattenuta pari ad € 134,15).

Passiamo ora alla seconda fase:

Occorre determinare il contributo di solidarietà del 5% suddiviso tra lavoratore (2,50%) e datore di lavoro (2,50%), nel nostro esempio: € 2.000,00 – € 1.459,80 = € 540,20 base di calcolo per il contributo di solidarietà che moltiplicato per 5% è pari ad € 27,01, di cui € 13,50 a carico datore di lavoro.

Passiamo alla terza fase che consiste nel calcolo dell’aliquota aggiuntiva 1% (a carico del lavoratore), sempre nel nostro esempio occorre sottrarre alla fascia di retribuzione giornaliera di riferimento (€ 1.459,80) l’importo di € 147,54 “che corrisponde alla parte di retribuzione giornaliera in franchigia per l’anno 2014” per ottenere la base imponibile su cui calcolare l’1%, quindi: € 1.459,80 – 147,54 = € 1.331,26 (13,12% contributo 1%).

Esempio n. 2 Lavoratore dipendente VI livello artistico (A6)

CCNL fondazioni liriche e sinfoniche

Nome e Cognome: Paolo Rossi;

Giorni lavorati 26;

Lavoratore iscritto Enpals ante ‘95: codice Y3;

Data assunzione: 30/03/1991.

Ipotizziamo che il lavoratore dipendente abbia un imponibile previdenziale nel mese di Febbraio 2014 pari a € 4.569,92. Nel nostro esempio dedotta la quota a carico del lavoratore (9,19% pari a € 419,98), avremo il calcolo di seguito illustrato.

Prima fase: Occorrerà dividere l’imponibile per i giorni lavorati, quindi: € 4569,92/26= € 175,76; si consiglia di effettuare sempre il calcolo per trovare la retribuzione giornaliera, anche se nel nostro esempio, facilmente si intuisce che siamo nel primo scaglione della tabella 1.

Seconda fase: Occorre calcolare l’aliquota aggiuntiva 1% a carico del lavoratore sulla parte di retribuzione giornaliera che è eccedente per l’anno 2014 l’importo di € 147,54.
Nel nostro esempio: € 4569,92/26=175,76- 147,54=28,22×26=733,72×1% = € 7,34.

Terza fase: Occorre applicare l’aliquota a carico del datore di lavoro pari al 23,81% all’imponibile previdenziale. Così facendo avremo l’importo dei contributi a carico del datore di lavoro che ammontano a € 1.088,10. Nel nostro esempio € 4.569,92 x 23,81% = € 1.088,10.

Così facendo, è assai probabile che i nostri beniamini e tutti coloro che rendono possibile, giorno dopo giorno, la realizzazione di opere uniche nel loro genere, potranno andare in pensione come tutti gli altri lavoratori, nella consapevolezza di essere liberi di allietarci finché vorranno!

* Odcec Palermo

 

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