ASSE.CO.: procedure e criticità
di Cinzia Brunazzo*
Il 15 gennaio 2014 è stato siglato fra Ministero del Lavoro e Ordine dei Consulenti del Lavoro (di seguito CDL) un protocollo di intesa per il rilascio di una asseverazione di conformità ASSE.CO.
Il tutto parte da un progetto del Ministero del Lavoro, declinato nelle considerazioni iniziali, volto a prevenire e contrastare il lavoro sommerso ed irregolare.
Fino qui nulla di eccepire, dovrebbe essere un progetto dell’intera società, ma quando, sempre nelle considerazioni iniziali, si dichiara di voler porre in essere tale attività attraverso soggetti pubblici qualificati che operano nel mercato del lavoro e tale protocollo é firmato solo con i CDL, mentre ai sensi della legge 12/1979 i soggetti qualificati in materia di lavoro non sono solo questi ultimi ma anche gli iscritti all’ODCEC e all’Ordine degli Avvocati, si vuole limitare fin dall’inizio tale progetto.
Considerato che, senza contare l’Ordine degli Avvocati, gli iscritti all’ODCEC sono ad oggi ca. 115.000 ed almeno il 25% svolge nell’ambito del proprio studio anche (ed in molti casi esclusivamente) la consulenza del lavoro, non considerare tale realtà, riconosciuta per legge competente in materia di lavoro, vuol dire non pensare al bene del paese nell’ottica di una cultura sociale alla legalità più ampia possibile.
Venendo alla procedura per il rilascio del ASSE.CO.
L’Art.1 dispone che l’asseverazione di conformità dei rapporti di lavoro venga rilasciata dal Consiglio Nazionale dei CDL in relazione alle materie elencate nell’allegato con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato e para subordinato.
L’art.2 precisa che l’ASSE.Co. è volontario e va richiesto dal datore di lavoro al Consiglio Nazionale dei CDL anche tramite consulente del lavoro appositamente delegato.
All’istanza vanno allegati:
- una dichiarazione del datore di lavoro di assenza di illeciti indicati nell’ allegato e riguardanti lavoro minorile, tempi di lavoro, lavoro nero, salute e sicurezza del lavoro. Tale dichiarazione si riferisce all’anno precedente l’istanza solo per la prima richiesta si fa riferimento alla data di presentazione del l’istanza.
- una dichiarazione del consulente del lavoro delegato in ordine alla verifica della sussistenza dei requisiti per il rilascio del DURC ed al rispetto della contrattazione collettiva, così come specificato nell’allegato.
- l’assenso alla pubblicazione dei propri dati. Ambedue la dichiarazioni vengono rilasciate ai sensi del DPR 445/2000 con conseguenze penali quindi in caso di dichiarazioni mendaci.
In merito alla dichiarazione del consulente del lavoro si segnala che nell’allegato si precisa che oggetto della dichiarazione é il rispetto della parte economica e normativa dei CCNL e di secondo livello in merito a retribuzione tabellare, 13a, 14a, retribuzione x straordinari, supplementari e scatti di anzianità, permessi retribuiti. Ci si chiede come fare a dichiarare che la retribuzione per prestazioni straordinarie ad esempio é corretta visto che le maggiorazioni variano a seconda della collocazione oraria di tali prestazioni. Ci si deve comunque fidare di ciò che dichiara il datore di lavoro. Vero che nel testo del protocollo é riportato che tale dichiarazione é rilasciata sulla base delle evidenze documentali in possesso del datore di lavoro e/o del consulente del lavoro però nell’allegato tale assunto non sembra così scontato in quanto si parla di “anche ” sulla base delle evidenze documentali. Inoltre queste evidenze documentali in cosa consistono oggi che il LUL, sia parte retributiva che presenze, viene compilata dal consulente del lavoro, occorre come minimo tutelarsi e farsi controfirmare i documenti dal datore di lavoro.
Cosa succede quindi se in caso di ispezione emergessero proprio violazioni in merito a rapporti asseverati, ad esempio per sotto inquadramento in relazione alle mansioni effettivamente svolte.
Art 3 l’ASSE.Co. viene rilasciata entro 30 giorni dalla richiesta ed ha validità annuale, salvo il venir meno dei requisiti per il suo rilascio.
Per questo il consulente del lavoro che ha rilasciato la dichiarazione deve verificare con cadenza quadrimestrale la permanenza dei requisiti ed in caso vengano meno deve darne immediata comunicazione al proprio Consiglio Nazionale. Questo controllo da parte del consulente del lavoro come il controllo iniziale per il rilascio della dichiarazione, non prevede verifiche sostanziali per controllare il rispetto delle norme giurislavoristiche. In caso di omessa comunicazione del venir meno dei requisiti, il Consiglio Nazionale CDL comunica l’inadempienza all’Ordine Provinciale di appartenenza del consulente che provvederà all’apertura di un procedimento disciplinare, determinando la momentanea sospensione dalla possibilità di rilascio della dichiarazione ai fini dell’ottenimento del ASSE.CO. Occorrerà però prevedere come potrà il Consiglio Nazionale venire a conoscenza dell’omessa comunicazione di cui sopra.
Nell’Art.4 viene previsto la costituzione di un elenco dei datori di lavoro che otterranno la ASSE.CO. e tale elenco sará pubblicato sul sito del Consiglio Nazionale dei CDL e del Ministero del Lavoro.
L’Art. 5 definisce che solo i consulenti del lavoro che svolgono attivitá professionale in forma autonoma potranno rilasciare l’ASSE.CO. e che il Consiglio Nazionale dei CDL dovrà individuare i requisiti necessari per poter rilasciare la dichiarazione di cui all’art. 2.
Dovranno essere previsti anche dei percorsi formativi obbligatori sulle procedure di asseverazione.
Nell’Art. 6 vengono elencate le conseguenze di una falsa dichiarazione che, come detto in precedenza, sono rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e quindi con conseguenze penali in caso di rilascio non corrispondente al vero. Inoltre per i consulenti, in caso di dichiarazione false, sono previsti ulteriori provvedimenti da parte del Consiglio territoriale dell’Ordine, dalla sospensione della possibilità di rilascio della dichiarazione di cui all’art. 2, all’apertura del procedimento disciplinare fino alla radiazione dall’Albo.
Anche qui nulla da dire se il controllo che deve effettuare il consulente è di mera natura documentale e non sostanziale, se diversamente dovesse essere, enorme è la responsabilità alla quale il professionista si espone.
L’art. 7 si occupa di spiegare gli effetti del rilascio dell’ASSE.CO.
Primo fra tutti il Ministero del Lavoro preannuncia che la Direzione Generale dell’ Attività Ispettiva dello stesso orienterà l’attività di vigilanza in via assolutamente prioritaria nei confronti delle imprese prive della ASSE.CO. fatta eccezione delle ipotesi di specifica richiesta di intervento, indagine demandata dall’A.G. o da altra Autorità amministrativa, controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni.
Si precisa che l’asseverazione non incide in materia di responsabilità solidale e che potrà essere utilizzata nell’ambito degli appalti privati come verifica di regolarità.
In merito a questo articolo non si capisce come in uno Stato di Diritto il Ministero debba ricorrere alla minaccia di ispezionare i datori di lavoro sprovvisti di asseverazione per portare avanti un progetto di legalità; ma considerando che fino a prova contraria tutti i contribuenti sono virtuosi e che quindi tutti i datori di lavoro sono rispettosi della normativa, l’eventuale ispezione non dovrebbe fare paura.
Invece preoccupa, in questo momento di crisi, il fatto che tale asseverazione potrebbe essere usata quale verifica di regolarità negli appalti pubblici e privati, con aumento quindi dei costi, visto che nessun professionista si assumerà la responsabilità della dichiarazione e dell’iter procedurale gratuitamente.
Sempre quindi in considerazione del fatto che tale asseverazione potrebbe essere usata quale verifica di regolarità negli appalti pubblici e privati si ritiene indispensabile estenderne la possibilità di rilascio a quanti più professionisti della materia possibile.
L’art. 8, 9, 10 si occupano di Coordinamento fra Ministero del lavoro e Consiglio Nazionale dell’Ordine dei CDL, pubblicità, trasparenza e durata del Protocollo.
*Coordinatore della Commissione Diritto del Lavoro ODCEC Rimini
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