Cassa Geometri e Soci Amministratori di S.r.l.: ulteriore giurisprudenza
di Stefano Ferri*
Facendo seguito agli articoli già pubblicati, sono a proseguire l’esame giurisprudenziale relativamente alle pretese della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza Geometri che esige i contributi previdenziali dagli amministratori di società a responsabilità limitata iscritti al Collegio dei Geometri qualora questi rivestano la carica svolgendo attività tipica della citata professione.
In particolare in questo articolo l’analisi si concentrerà su due sentenze particolarmente illuminanti sulla medesima fattispecie, prima delle quali è la n. 73/2016 del tribunale di Pescara relativamente alla Causa n. 1652/2015 R.G. Lav..
Nel caso in esame il ricorrente proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale con la quale il concessionario Equitalia Centro s.p.a., gli intimava il pagamento in favore della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza Geometri di una somma a titolo di omesso versamento di contributi previdenziali per gli anni dal 2008 al 2012, deducendo di svolgere attività quale imprenditore con la status di socio ed amministratore di società a responsabilità limitata. Il ricorrente ha asserito di versare contribuzione previdenziale in favore dell’Inps e di non avere mai svolto alcuna attività professionale di geometra, se non, del tutto occasionalmente, per quattro atti catastali in un anno, relativi a due sole pratiche, ed un solo atto catastale per altro anno; di non essere quindi obbligato all’iscrizione alla Cassa ed al pagamento della relativa contribuzione; eccepiva inoltre la nullità della cartella esattoriale opposta per non essere stata preceduta da preventiva comunicazione o richiesta di pagamento, e la prescrizione dei contributi per gli anni 2008 e 2009.
Viceversa la Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza Geometri asseriva che, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto della Cassa, dal 2003 in poi non era più richiesto il requisito della continuità ed esclusività dell’esercizio della professione per l’iscrizione alla Cassa, sicché l’opponente vi era tenuto, avendo svolto attività tipica della professione di geometra negli anni in questione e dovendosi qualificare come professionale anche l’attività svolta quale socio di impresa edile, in quanto richiedente le medesime competenze tecniche proprie del geometra; che, trattandosi di omissione contributiva, la prescrizione poteva decorrere solo dal compimento delle relative attività di accertamento ispettivo.
Il Giudice preliminarmente rilevava, partendo dal presupposto che la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto preteso può essere fatto valere, che nei casi di evasione contributiva la prescrizione iniziava a decorrere solo dopo il compiuto accertamento ispettivo da parte dell’ente previdenziale impositore della sussistenza dell’obbligo contributivo, come peraltro già stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione nella Sentenza n. 29664 del 18 dicembre 2008.
Veniva però accolto il ricorso del geometra sulla base delle seguenti valutazioni.
Il ricorrente è appunto geometra iscritto all’albo professionale ma non alla Cassa, svolge da trenta anni attività imprenditoriale di socio di impresa edile, e risulta avere effettuato, nel periodo per cui è causa (2008- 2013), attività professionale di geometra curando solamente cinque pratiche di variazione catastale nel 2008, una nel 2009 ed una nel 2011; trattasi quindi di attività del tutto occasionale sia che venga valutata in senso quantitativo che qualitativo. E neppure si può affermare che l’attività imprenditoriale svolta dal geometra stesso si possa ricondurre all’attività tipica della libera professione in quanto non risulta alcuna prova relativa all’effettivo oggetto di essa, con specifico riferimento ai compiti svolti nell’organizzazione societaria della s.r.l. di cui è amministratore, né avendo la Cassa svolto al riguardo accertamenti ispettivi; e l’onere della prova era a carico del Cassa in quanto titolare della pretesa contributiva.
E anche quando la Giurisprudenza ha affermato che l’imponibile contributivo va determinato alla stregua dell’oggettiva riconducibilità alla professione dell’attività concreta ancorché questa non sia riservata per legge alla professione medesima, essa si riferisce alla determinazione del reddito su cui quantificare i contributi previdenziali dovuti da professionista per il quale sia già stata accertata la sussistenza dei requisiti per l’obbligatoria iscrizione alla cassa professionale, e non anche all’accertamento di tale sussistenza.
Il Giudice conclude che l’attività libero professionale svolta dal ricorrente va quindi qualificata come del tutto saltuaria ed episodica, e non comporta quindi obbligo di iscrizione alla Cassa convenuta, poiché, in materia di previdenza per i geometri liberi professionisti, l’iscrizione al regime previdenziale di categoria è subordinato all’esercizio della libera professione con carattere di continuità, spettando alla Cassa solo il compito di accertare la effettiva sussistenza di tale requisito come stabilito anche dalla Cassazione nella precedente Sentenza n. 1305 del 21/01/2013.
Sempre la citata sentenza stabilisce che le difformi previsioni dell’art. 5 dello Statuto della Cassa convenuta, nella parte in cui impongono l’obbligo di iscrizione alla Cassa di tutti i geometri che esercitino la professione anche senza carattere di continuità, devono essere disapplicate poiché contrarie alla citata disposizione di legge; pertanto l’opponente, non avendo svolto attività libero professionale di geometra con carattere di continuità, non ha l’obbligo di iscrizione alla Cassa convenuta, con conseguente insussistenza di obbligazione contributiva soggettiva: e neppure è dovuta la contribuzione integrativa non risultando che egli abbia percepito compensi dalle citate occasionali attività libero-professionali svolte.
Altra pronuncia di grande interesse e chiarezza è la successiva sentenza della corte di appello di l’aquila del 26/1/2017, nella medesima fattispecie di cui alla n. 73/2016 del Tribunale di Pescara. Il Giudice di Appello, partendo dalla ben nota sentenza n. 1305 del 21/1/2013 della Suprema Corte, ribadisce che per l’iscrizione alla Cassa di Previdenza e Assistenza Geometri è necessario che il soggetto possegga il requisito dell’esercizio della libera professione con carattere di continuità; e neppure può ritenersi che il d.lgs. 509/1994 abbia cancellato implicitamente tale requisito dato che le Casse a seguito della loro trasformazione in soggetti di diritto privato hanno un’autonomia organizzativa, ma la loro trasformazione non incide sulla natura pubblicistica dei rapporti inerenti alle assicurazioni gestite, né sulla disciplina sostanziale di tali assicurazioni.
Di conseguenza l’art. 5 dello Statuto, dall’appellante invocato per ritenere la sussistenza dell’obbligo di iscrizione anche in caso di attività professionale non continuativa, deve essere disapplicato perché contrario alle disposizioni di legge.
La Corte d’Appello ribadisce che il geometra nel periodo afferente la richiesta contributiva ha curato soltanto cinque pratiche di variazione catastale nel 2008, una nel 2009 e una nel 2011: è quindi del tutto evidente che l’attività professionale svolta deve considerarsi sporadica, con conseguente inesistenza dell’obbligo contributivo. E neppure la Cassa può richiedere l’iscrizione basandosi sull’attività imprenditoriale svolta dal soggetto stesso, che asserisce essere riconducibile alle attività proprie della professione di geometra, gravando sulla Cassa l’onere di provare (e non lo ha fatto) l’effettiva riconducibilità della predetta attività a quella propria del geometra, né potendosi presumere la predetta riconducibilità per il fatto che la società, di cui è titolare il soggetto svolge attività di costruzione di edifici, dato che lo stesso ha affermato che le attività professionali riferibili alla qualifica di geometra sono state affidate a tecnici esterni alla società.
Nonostante queste ulteriori due sentenze sfavorevoli, la Cassa Geometri pare non intenzionata ad abbandonare la contesa: vedremo i successivi sviluppi giurisprudenziali.
*Odcec Reggio Emilia
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