Cassa previdenza e assistenza geometri: iscrizione d’ufficio e criteri valutativi

di Stefano Ferri* 

Negli ultimi tempi la Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri (CIPAG) ha intensificato i controlli sulla “platea di riferimento”, evidenziando e contestando le posizioni di geometri iscritti all’albo che rivestano cariche di amministratori in società nel cui oggetto sociale si prevedono attività connesse con le conoscenze tipiche della professione di geometra; esse sono incompatibili, a dire della CIPAG, con la posizione degli iscritti al solo albo professionale, in quanto ritenute in contrasto con le previsioni statutarie e regolamentari in materia di iscrizione, dai quali derivano i principali obblighi dichiarativi e contributivi. Segue, di regola, il provvedimento di iscrizione d’ufficio alla Cassa basata sulla tesi che la prassi ministeriale di riferimento in materia, e in particolare la Circolare numero 105/E del 12/12/2001 dell’Agenzia delle Entrate, prevede l’attrazione dei compensi di amministratore nei redditi di lavoro autonomo quando il professionista svolga l’incarico di amministratore di una società che esercita un’attività oggettivamente connessa con le conoscenze professionali. Sempre secondo quanto esposto dall’ente previdenziale, nelle stesse istruzioni dei modelli fiscali (in particolare nel quadro RC relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati) sarebbe presente da anni l’avvertimento che redditi come quelli di amministratore di società devono qualificarsi come professionali quando vi sia una connessione oggettiva con l’attività professionale, ad esempio compensi percepiti da un geometra per l’amministrazione di una società edile.

Ad ulteriore sostegno dell’iscrizione d’ufficio, la CIPAG richiama un orientamento giurisprudenziale (Corte di Cassazione, Sentenze n. 14684/2012 e n. 5827/2013) che ha precisato che l’attività di amministratore configura l’esercizio della professione poiché, in tale ambito, sono ricomprese anche le prestazioni che, pur non professionalmente tipiche, presentino tuttavia, un nesso con le competenze tecniche professionali, rimanendone pertanto escluse solamente le attività che con queste conoscenze nulla hanno in comune. Tali tesi, in astratto non infondate, sono state però applicate nei confronti di soggetti che, pur essendo geometri iscritti, non hanno mai esercitato alcuna attività professionale, bensì esclusivamente attività imprenditoriale, in particolare nell’edilizia e nelle costruzioni; e per tali attività, accertate e riconosciute dalle Camere di Commercio competenti, tali soggetti sono stati sempre iscritti nella gestione obbligatoria pensionistica IVS INPS (di regola quali artigiani), corrispondendo tempestivamente i contributi dovuti, sia fissi che, eventualmente, a percentuale.

Nelle lettere di contestazione, come sopra anticipato, la Cassa Geometri cita la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 105/E del 12 dicembre 2001, che contiene istruzioni sui compensi percepiti per gli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società; in tale circolare l’Agenzia delle Entrate enuncia il principio che l’esercizio dell’attività di amministrazione di società ed enti comporti, in alcune ipotesi (ad esempio per l’attività svolta dai ragionieri e dottori commercialisti) la necessità di attingere a conoscenze direttamente collegate all’attività di lavoro autonomo svolto.

Si legge testualmente: “Qualora gli ordinamenti professionali ricomprendano espressamente nel novero delle mansioni tipiche esercitabili dalla categoria disciplinata, l’amministrazione o la gestione di aziende, appare ragionevole ritenere che i compensi percepiti per lo svolgimento dell’attività di amministrazione di società ed enti vadano ricondotti nella disciplina applicabile ai redditi di lavoro autonomo. L’attrazione dei compensi alla categoria dei redditi di lavoro autonomo opera, inoltre, nella diversa ipotesi in cui, anche in assenza di una previsione espressa nell’ambito delle norme di disciplina dell’ordinamento professionale, il professionista svolga l’incarico di amministratore di una società o di un ente che esercita una attività oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della propria professione abituale. In tale ipotesi è ragionevole ritenere che l’incarico di amministratore sia stato attribuito al professionista proprio in quanto esercente quella determinata attività professionale. É il caso ad esempio dell’ingegnere edile che sia membro del consiglio di amministrazione di una società di ingegneria o di una società che opera nel settore delle costruzioni.
Ai principi sopra affermati deve farsi riferimento anche in relazione all’esercizio delle attività di revisore e sindaco di società. La scrivente non ritiene, infatti, di poter accedere alla tesi secondo cui la semplice iscrizione nel Registro dei revisori contabili determina in ogni caso l’effetto di ricondurre i compensi percepiti in relazione all’ufficio di revisore di società nell’ambito del reddito di lavoro autonomo. L’eventuale attrazione dei compensi percepiti dai sindaci e dai revisori alla categoria del reddito di lavoro autonomo presuppone, invece, che accanto all’attività sindacale o di revisione il soggetto eserciti un’altra attività professionale, nel cui oggetto possa essere ricondotto, in base ai criteri sopra menzionati a proposito degli amministratori, anche lo svolgimento degli incarichi in discorso. Resta confermato, in tal senso, che i compensi percepiti in relazione agli incarichi di sindaco o revisore contabile costituiscono redditi di lavoro autonomo se le relative attività sono esercitate da ragionieri o da dottori commercialisti”.

Dalla corretta lettura di tali disposizioni si evince che l’Agenzia delle Entrate è dell’avviso che, per potersi parlare di attrazione dei compensi di amministratore alla categoria del reddito di lavoro autonomo, occorre che il soggetto eserciti un’altra attività professionale, non essendo sufficiente la sola iscrizione ad un albo o registro.

Nonostante sia questa la chiave di lettura corretta, la CIPAG ha esteso l’accertamento e l’iscrizione d’ufficio anche in fattispecie nelle quali non si riscontra alcuna altra attività esercitata se non quella imprenditoriale ed, inoltre, non è mai stato percepito alcun compenso da amministratore da attrarre eventualmente nell’area del lavoro autonomo, fino ad arrivare ad una contestazione in tal senso a mia conoscenza a carico di un imprenditore edile che aveva restituito da anni il timbro personale di geometra al Collegio territorialmente competente e che si serviva di professionisti esterni (geometri o ingegneri), peraltro incaricati dalle ditte committenti. Sovente i geometri investiti da questi provvedimenti hanno proposto istanze e ricorsi in via amministrativa, ottenendo difficilmente soddisfazione, in quanto l’Ente è fermo sulle posizioni esposte e scarsamente disponibile a rivedere iscrizioni d’ufficio ancorché lontane dai presupposti.

Seguono quindi le cartelle esattoriali avverso le quali è possibile proporre ricorso al Giudice del Lavoro entro quaranta giorni dalla data di notifica della stessa, opportunamente accompagnata da istanza di sospensione del pagamento presentata alla medesima autorità giudiziaria; il ricorso deve essere contestualmente notificato alla Cassa (ente impositore) ed all’Agente della riscossione. La battaglia si sposta quindi sul piano giudiziario e a tal proposito segnalo una interessante Sentenza della Corte di Cassazione, la numero 4057 del 2008, sezione Lavoro, che enuncia principi senza dubbio interessanti e di cui tenere conto nelle valutazione prognostica delle fattispecie e nella redazione di ricorsi amministrativi e atti giudiziari. In primo luogo si osserva che la legge n. 773 del 1982 dispone il versamento di un contributo soggettivo obbligatorio alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Geometri, commisurato al “reddito professionale netto prodotto nell’anno precedente”, con un minimo inderogabile ed un abbuono per i giovani iscritti. Gli iscritti all’albo professionale che non siano iscritti alla cassa sono tenuti al versamento di un contributo di solidarietà commisurato al reddito professionale netto percepito nell’anno precedente. Il problema interpretativo che si pone è se con l’espressione “reddito professionale” la legge abbia inteso riferirsi al reddito professionale derivante dall’esercizio della professione di geometra od anche a tutti i redditi fiscalmente identificabili come “professionali”, anche non derivanti dalla professione anzidetta, come ad esempio i redditi ricavati dall’espletamento di cariche in società di capitali (compenso all’amministratore); a tale quesito la citata Sentenza opta per la prima soluzione, ritenuta decisamente preferibile. Infatti quando la norma assoggetta a contribuzione i redditi professionali degli iscritti alla Cassa geometri fa riferimento, sia ai fini della debenza di tale contribuzione, sia ai fini della percentuale di calcolo, ai redditi ricavati dalla professione di geometra. Ove, infatti, il soggetto sia iscritto all’albo ma non eserciti la professione, il contributo è minore ed assume la veste di contributo di solidarietà: ciò costituisce riprova del fatto che quando la legge ha menzionato il reddito professionale nell’art. 10 cit. comma 1 ha inteso riferirsi al reddito del geometra in quanto tale, laddove il reddito professionale di cui al comma 4 (ai fini del contributo di solidarietà) è una nozione più ampia e comprende tutti i redditi professionali non ricollegabili alla professione di geometra.

La suddetta Sentenza ne richiama inoltre una precedente (Cassazione 11/6/2004 n. 11154) in materia di Cassa di previdenza ingegneri, che ha ritenuto non essere soggetti a contributo integrativo i corrispettivi percepiti da un ingegnere, pur iscritto alla Cassa stessa, a fronte della presidenza di un consiglio di amministrazione di società di ingegneria ed impiantistica, in mancanza di prova della riconducibilità di detti redditi alla professione di ingegnere. Il principio è del tutto parallelo a quello in esame. E sulla stessa linea è la Corte Costituzionale (sentenza n. 402/1991) che, con riferimento al volume di affari imponibile per la Cassa Avvocati, ha stabilito che il volume di affari annuo a fini IVA da prendere a base del contributo percentuale, deve essere inteso restrittivamente come volume di affari derivante dalla professione di avvocato. Anche la Cassazione ha ribadito tale principio sia in materia di consulenza finanziaria (Sentenza n. 20670 del 25/10/2004) che per quella, a noi più vicina, dell’attività di revisore dei conti (chiarissima in tale tema la pronuncia del 08/08/2005). Il tutto allineato e coerente con la magistrale Sentenza n. 3064 del 02/03/2001 nella quale si ribadisce, con argomentazioni incisive, che l’attività di amministratore delegato di società costituisce attività imprenditoriale.

Stante quanto esposto è possibile disporre degli elementi per una preventiva diagnosi della fattispecie e per valutare se l’iscrizione d’ufficio alla Cassa Geometri è corretta ovvero illegittima: con l’espressione “reddito professionale netto” di cui all’articolo 10 comma 1 della legge 773 del 1982, deve intendersi “reddito derivante dalla professione” di geometra, mentre la successiva espressione “quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell’Irpef” indica l’ammontare che va preso a base della commisurazione del contributo, ma non significa certo che tutti i redditi professionali (o addirittura imprenditoriali), comunque conseguiti, siano attratti nella base contributiva. Come sopra motivato, a sostegno e chiarimento di tale tesi vi è anche la miglior lettura del successivo articolo 11 sempre della legge 773/1982, che dispone che gli iscritti all’albo debbono applicare una maggiorazione percentuale sui corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini IVA, intendendosi tale percentuale dovuta sui corrispettivi ricavati dalla professione di geometra, e non anche da corrispettivi derivanti da una diversa attività.

In sede giudiziale sarà fondamentale, se si vuole contestare l’iscrizione d’ufficio alla Cassa Geometri, individuare efficaci testimoni che sappiano descrivere e ricostruire l’effettiva attività svolta, evidenziandone gli aspetti imprenditoriali e non tecnici; nonché risulterà opportuno documentare adeguatamente, con dichiarazioni fiscali e modelli di versamento quietanzati, di aver dichiarato tali redditi assoggettandoli a contribuzione IVS-ART con effettivo versamento dei contributi dovuti all’Inps.

* ODCEC Reggio Emilia

 

1 commento
  1. Giuseppe
    Giuseppe dice:

    La Cipag sta’ scrivendo d’ufficio tutti i geometri iscritti all’albo in base art.5 del proprio Statuto. Questo è illegittimo in quanto lo statuto e’ inefficace contro la legge vigente 773/82 ed integrazione.
    Pertanto chiunque vuole notizie in merito può contattarmi all’email g.rigolli76@live.com.

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