Certificato penale e lavori a contatto con i minori
di Graziano Vezzoni, Luca Lemmetti e Maria Luisa Granata*
Il 6 aprile 2014 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 4.03.2014 n.39, pubblicato sulla G.U. n.8/2014 emanato in attuazione della Direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.Di particolare importanza è l’art. 2 del Decreto, il quale introduce l’art. 25-bis del DPR 313/2002 ai sensi del quale coloro che intendono impiegare una persona per lo svolgimento di attività’ professionali o attività volontarie organizzate, che comportino contatti diretti e regolari con minori, sono tenuti a chiedere il certificato penale del casellario giudiziale dal quale si attesti l’assenza di condanne per i seguenti reati:
art. 600 bis (prostituzione minorile); art. 600 ter (pornografia minorile);
art. 600 quater (detenzione di materiale pornografico);
art. 600 quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile);
art. 600 undecies (adescamento di minori);
o l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori .
La ratio della disposizione è quella di recepire i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, laddove si prevede all’art.24, paragrafo 2, che, in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, sia considerato preminente l’interesse superiore del minore. Il Ministero della Giustizia ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare n.9 dell’11 Aprile 2014 ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’adempimento per i datori di lavoro di richiedere il certificato del casellario giudiziale preventivamente all’assunzione di un lavoratore che dovrà operare in maniera regolare e continuativa con i minori.
I Ministeri hanno confermato che l’adempimento in questione riguarderà esclusivamente i nuovi rapporti di lavoro che si costituiranno dopo il 6 aprile e non si applica a tutti i rapporti già in essere a tale data.
Il nuovo obbligo si applica a tutte le tipologie di rapporto di lavoro non soltanto subordinato, ma anche a quelle attività di natura autonoma (collaborazione a progetto, associazione in partecipazione ecc) che comportino un contatto continuativo con i minori. Inoltre, poiché l’obbligo di richiesta del certificato sussiste anche in tutti i casi nei quali si è instaurato un contratto di lavoro a prestazioni corrispettive, sono tenuti alla richiesta anche coloro che impiegano un titolare di partita Iva.
Come emerge dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’11 aprile 2014 rimangono esclusi dall’ambito di applicazione della norma i rapporti di volontariato, con la conseguenza che, per le Organizzazioni che esercitano tale tipologia di attività, l’obbligo di richiesta del certificato sussiste solo nel caso in cui esse assumano la veste di datori di lavoro.
Rimangono fuori dalla sfera di operatività dell’art.25 bis del DPR 313/2002 le figure come i dirigenti, i responsabili, i preposti e comunque quelle figure che sovraintendono all’attività svolta dall’operatore che hanno di solito un contatto occasionale con i destinatari della tutela.
Altri soggetti non interessati sono i datori di lavoro domestico; nel caso di assunzione di baby-sitter che sono a contatto diretto e regolare con minori il genitore può attuare, mediante un monitoraggio continuo, le tutele necessarie a garantire la sicurezza del minore.
La disposizione trova concreta applicazione in presenza di attività professionali che comportino contatti diretti e regolari con un numero determinato o determinabile di minori (es. istruttori sportivi di minori, insegnanti di scuole pubbliche o private, conducenti di scuolabus, ecc), ad esclusione delle attività dirette ad una utenza indifferenziata all’interno della quale ci siano anche minori.
L’obbligo di richiedere il certificato penale, da parte del datore di lavoro, riguarda (dal 6 aprile in poi) le nuove assunzioni di personale le cui mansioni comportino un contatto diretto e regolare con i minori.
I modelli da utilizzare sono due a seconda che il datore sia privato o pubblico:
Modello N.3 BIS – casellario giudiziale modello per la richiesta del certificato penale del casellario giudiziale da parte del datore di lavoro (art.25 bis DPR 313/2002)
Modello N.6 A – casellario giudiziale modello per la richiesta del certificato del casellario giudiziale da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi (art.39 del t.u.) decreto dirigenziale 11 febbraio 2004, art.30 decreto dirigenziale 25/1/2007 ministero della giustizia e art.29 d.p.r. 313/2002.
Il certificato va richiesto solo al momento dell’assunzione.
Nel caso in cui il datore ometta di richiedere ai propri dipendenti la certificazione in oggetto, la sanzione va da Euro 10.000 a Euro 15.000 e in funzione del numero di violazioni commesse.
Stante il tenore del nuovo dell’art. 25 bis si ritiene che le sanzioni, in caso di mancato adempimento della richiesta del certificato nel caso di utilizzo di un professionista con partita Iva, non siano dovute in quanto il comma 2 richiama quali destinatari soltanto i datori di lavoro.
All’atto dell’assunzione, in attesa dell’acquisizione del certificato, il datore di lavoro pubblico può acquisire dal lavoratore una dichiarazione sostitutiva di certificazione; il datore di lavoro privato può acquisire dal lavoratore una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Se viene adottata la scelta dell’assunzione con la dichiarazione sostitutiva da parte del datore di lavoro è consigliabile inserire nel contratto di lavoro una clausola specifica in virtù della quale il rapporto s’intenderà automaticamente risolto nel caso in cui l’autodichiarazione dovesse risultare non veritiera.
Riferimenti:
Decreto Legislativo 4/03/2014 n.39
Ministero della Giustizia, Circolare e Note del 3/04/2014
Ministero del Lavoro, Circolare n.9 – 11/04/2014 Ministero della Giustizia, FAQ
*Componenti Commissione Lavoro e Previdenza ODCEC Lucca
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