CIG in deroga e richiesta anticipazione Inps, come accedere.
di Stefano Lapponi*
Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto rilancio) concede ai datori di lavoro che nel corso del 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza “covid -19”, oltre alle nove settimane di integrazione salariale già previste dal decreto-legge 18/2020, ulteriori nove settimane fruibili dopo aver utilizzato integralmente le prime. Il decreto in questione statuiva l’utilizzo di cinque settimane entro il 31 agosto 2020 concedendo la possibilità di fruire delle residue quattro settimane a copertura di sospensioni o riduzioni di orario a decorrere dal 1° settembre fino al 31 ottobre 2020.
L’art. 1 del d.l. 16 giugno 2020 n. 52 (pubblicato in G.U. n.151 del 16.06.2020), concede la possibilità alle aziende che hanno già terminato la fruizione delle 14 settimane di cassa integrazione ordinaria o in deroga, di poter accedere in anticipo alle ulteriori quattro settimane introdotte dal decreto “rilancio”.
Il provvedimento in esame prevede che la domanda sia presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. La prima applicazione sposta i termini al 30º giorno successivo all’entrata in vigore del decreto legge, pertanto la scadenza è fissata al 17 luglio 2020.
Slitta altresì dal 30 maggio al 15 luglio 2020 il termine di presentazione delle domande di integrazione salariale riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziate nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020, a pena di decadenza. La disposizione concede anche, indipendentemente dal periodo di riferimento, la possibilità ai datori di lavoro che hanno presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque domande contenenti errori od omissioni che ne abbiano impedito l’accettazione, di presentare una nuova domanda entro 30 giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente. Il citato articolo 1 del decreto-legge 52/2020 si occupa del pagamento diretto della prestazione di cassa integrazione e cassa integrazione in deroga da parte dell’Inps: il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’istituto previdenziale tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale. In prima applicazione, i termini sono spostati al 30º giorno successivo all’entrata in vigore del decreto legge in oggetto e pertanto entro il 17 luglio 2020. Trascorsi i termini di pagamento della prestazione gli oneri rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Applicativo Inps
Il 18 giugno 2020 l’Inps ha rilasciato l’applicativo per la presentazione delle domande di cassa integrazione guadagni in deroga che contiene anche la nuova procedura telematica per richiedere direttamente all’Inps l’anticipo dell’integrazione salariale pari al 40% dell’importo spettante.
L’Inps con il messaggio numero 2489 del 17 giugno 2020 e successivamente con il comunicato stampa del 18 giugno ha reso noto che l’applicativo suddetto è disponibile accedendo ai servizi on-line accessibili alla voce “servizi per aziende consulenti”, sezione “CIG e fondi di solidarietà”, opzione “CIG in deroga Inps”.
Tutti i datori di lavoro che hanno interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane, possono usufruire di ulteriori quattro settimane anche in periodi antecedenti al 1°settembre 2020. La durata massima complessiva dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga riconosciuti nella loro globalità non può in ogni caso superare le 18 settimane in totale. Nel caso di richiesta di pagamento diretto, l’Inps autorizza le domande e dispone l’anticipazione di pagamento del trattamento nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo, entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. Se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l’istanza è presentata entro il 15º giorno successivo alla medesima data, vale a dire entro il 3 luglio 2020.
La compilazione della domanda “CIG in deroga Inps”.
Accedendo al portale istituzionale Inps, nella sezione “CIG e fondi di solidarietà” è presente la nuova funzione “CIG in deroga Inps”.
Questa procedura è rivolta ai datori di lavoro che sono già stati autorizzati dalle Regioni ai trattamenti di CIG in deroga per complessive nove settimane a decorrere dal 23 febbraio 2020, indipendentemente dall’effettiva fruizione di tutto il periodo autorizzato. I datori di lavoro con tale funzionalità andranno a richiedere ulteriori cinque settimane di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa. Attualmente, nonostante il decreto legge 52/2020 preveda la fruizione anche prima del 1° settembre 2020 delle quattro settimane ulteriori concesse dal cd. Rilancio, è possibile attivare la richiesta di integrazione salariale solo per cinque settimane rimandando le ulteriori quattro settimane di sospensione ad altra successiva richiesta.
I datori di lavoro che vogliono accedere all’anticipo del 40% dell’integrazione salariale (CIGO, CIGD, FIS, ASO) devono selezionare l’apposita casella di attivazione contenuta nella domanda.
Alla conferma dell’opzione, occorre attivare il servizio “richiesta d’anticipo 40%” (accessibile dalla sezione “CIG e fondi di solidarietà”), predisposto dalla piattaforma Inps, per inviare le informazioni necessarie all’erogazione dell’anticipo. La richiesta dell’anticipazione del 40% prevede di allegare un file “.csv” che contenga i dati bancari dei beneficiari della prestazione di integrazione salariale.
* Odcec Macerata
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