Il Libro Unico del Lavoro – La disciplina del lavoro della gente di mare
di Graziano Vezzoni* e Riccardo Lari*
Quando si parla di adempimenti che riguardano l’apertura di una posizione lavorativa di personale addetto alla navigazione si viene assaliti da una infinità di dubbi ed incertezze dati dalla stratificazione della normativa che regolamenta la materia. La normativa che disciplina lo stesso aspetto, ha talvolta soluzioni divergenti dettate da leggi speciali, da leggi e convenzioni internazionali. Uno dei primi dubbi da sciogliere è l’obbligo o meno dell’utilizzo da parte del datore di lavoro del libro unico del lavoro – LUL.
Fosse un lavoro che rientra nel commercio, industria e artigianato, sarebbe facile, sì bisogna attivare il LUL; ma per rispondere a questo quesito, nel caso di utilizzo di personale navigante, è necessario analizzare la legislazione che tratta questa materia. Bisogna partire, senz’altro, dal Codice della Navigazione e precisamente dall’art. 169 e seguenti; da detti articoli si evince che tra i vari libri di bordo deve essere presente il “ruolo di Bordo” dove devono essere annotate “le persone dell’equipaggio con l’indicazione del contratto individuale di arruolamento, nonché del titolo professionale, della qualifica, delle mansioni da esplicare a bordo e della retribuzione fissata dal contratto stesso”. Il Codice della Navigazione per quanto riguarda il personale di bordo non prevede altri libri o registri, quindi la risposta alla nostra domanda, ci soffermassimo soltanto su queste indicazioni, potrebbe propendere per un no, il LUL non serve.
Adesso bisogna verificare se esiste altra normativa che affronta questo tema ed infatti troviamo il d.p.r n. 1124/1965 che disciplina le disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali e si occupa del personale navigante agli artt. 4 e 7.
All’art. 4 leggiamo chi sono gli obbligati all’assicurazione: “Per quanto riguarda la navigazione e la pesca, sono compresi nell’assicurazione i componenti dell’equipaggio, comunque retribuiti…”; ma è solo al successivo art. 7 che la confusione aumenta, infatti si legge: “… si considerano come persone componenti l’equipaggio della nave tutte quelle regolarmente iscritte sul ruolo di equipaggio o comunque imbarcate per servizio della nave. I ruoli di equipaggio e gli stati di paga di bordo tengono luogo dei libri di matricola e paga”. Dopo tutto questo disquisire, quale comportamento o norma bisogna seguire? Quella del Codice della Navigazione, legge speciale, o quella del d.p.r. 1124, legge orinaria? La confusione diventa però panico a seguito del DM 9.7.2008 (istituzione del LUL) che all’art.7 comma 2 recita: “Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni normative ancora vigenti che fanno richiamo ai libri obbligatori di lavoro o ai libri di matricola e paga, devono essere riferite al libro unico del lavoro, per quanto compatibili”.
E ancora aumenta il panico la successiva circolare del Ministero del Lavoro n. 20/2008 che sancisce ed informa: “… al fine di uniformare l’azione sull’intero territorio nazionale, il radicale mutamento delle attività ispettive e di vigilanza a seguito dell’eliminazione dei libri paga e matricola e di altri libri obbligatori e della loro sostituzione, a far data dal 18 agosto 2008, verranno sostituiti con il libro unico del lavoro”. A questo punto bisognerebbe rispondere che attivare il LUL sarebbe la scelta giusta. Ma per ingarbugliare, ulteriormente, questa vicenda interviene il Ministero che rispondendo ad un Interpello, proposto dalla Confitarma, la Fedarlinea e la Federpesca, il n. 53/2008 per la precisione che recita “i datori di lavoro marittimi sono tenuti, con riferimento al personale componente l’equipaggio della nave, unicamente all’istituzione e tenuta dei ruoli di equipaggio e degli stati paga di bordo”. Quindi a questo punto la risposta giusta per risolvere il nostro dubbio, viene chiarita e certificata dall’Interpello n. 53/2008 che sancisce ed indica quale unica via da seguire per la gestione del personale navigante la sola tenuta dei ruoli di equipaggio e degli stati paga di bordo; naturalmente resta inteso che per il personale che presta il proprio servizio a terra deve essere istituito ed aggiornato unicamente il LUL.
*Odcec Lucca
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!