Il piano d’emergenza e di evacuazione (prima parte)

di Sergio Vianello*

Il Piano di emergenza ed evacuazione è lo strumento operativo mediante il quale vengono studiate e pianificate le operazioni da compiere in caso di emergenza, al fine di consentire un esodo ordinato e sicuro a tutti gli occupanti di un edificio. Esso è obbligatorio in tutte quelle aziende dove sono impiegati più di dieci dipendenti (o equiparati) e/o in tutte quelle attività soggette a controllo da parte dei Comandi provinciali dei Vigili del fuoco (D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151), quali ad esempio: aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti; discoteche, teatri, asili nido con più di trenta persone presenti, scuole con più di 100 persone presenti, depositi e archivi di carta e/o cartone con più di 50 quintali, falegnamerie con depositi di legno superiore a 50 quintali, ecc. (vedi allegato I di cui all’articolo 2, comma 2 del D.P.R. 151/2011 – elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi ).

 

Il Piano di emergenza deve perseguire i seguenti obiettivi:

  • prevenire o limitare pericoli alle persone;
  • coordinare gli interventi del personale a tutti i livelli, in modo che siano ben definiti tutti i comportamenti e le azioni che ogni persona presente nell’azienda, deve mettere in atto per salvaguardare la propria incolumità e, solo se possibile, quella dei colleghi o avventori presenti e per limitare i danni ai beni e alla struttura dell’edificio;
  • intervenire, dove necessario, con un primo soccorso sanitario;
  • individuare tutti i sistemi d’emergenza e conoscerne il funzionamento;
  • definire esattamente i compiti da assegnare al personale che opera all’interno dell’azienda, durante la fase d’emergenza.

La normativa nazionale di riferimento in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro è la seguente:

  • Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) che evidenzia nello specifico che la mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione, rientra tra le gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale;
  • Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998 (criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro) che all’allegato VII, evidenzia la pianificazione delle procedure da attuare in caso di incendio e i fattori da tenere presenti nella compilazione del piano di emergenza e da includere nella stesura dello stesso che sono:

(i)le caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo,

(ii)il sistema di rilevazione e di allarme incendio,

(iii) il numero delle persone presenti e la loro ubicazione,

(iv) i lavoratori esposti a rischi particolari,

(v) il numero di addetti all’attuazione/ controllo del piano e all’assistenza per l’evacuazione, come gli addetti alla gestione delle emergenze, evacuazione, lotta antincendio e/o pronto soccorso nonché

(vi) il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori.

Il Piano di emergenza deve essere basato su chiare istruzioni scritte e deve includere:

  1. i doveri del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio, quali per esempio: telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza;
  2. i doveri del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio;
  3. i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare;
  4. le specifiche misure da porre in atto nei confronti dei lavoratori esposti a rischi particolari;
  5. le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;
  6. le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l’intervento.

Per i luoghi di lavoro di piccole dimensioni il Piano può limitarsi a degli avvisi scritti contenenti norme comportamentali e per più luoghi di lavoro, ubicati nel medesimo edificio ma gestiti da soggetti diversi, deve essere elaborato in collaborazione tra i vari datori di lavoro. Per i luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi, il Piano deve includere anche una planimetria nella quale siano riportati:

– le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree, alle vie di esodo ed alle compartimentazioni antincendio;

  • il tipo, numero ed ubicazione delle attrezzature ed impianti di estinzione;
  • l’ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;
  • l’ubicazione dell’interruttore generale dell’alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi combustibili.

Nell’elaborazione del Piano occorre comunque tenere presente alcuni aspetti fondamentali di rischio come: l’incendio dell’edificio, la possibilità che si verifichi un terremoto ed eventi distruttivi dovuti a cause dolose.

Le situazioni di emergenza possono verificarsi per molteplici cause, fra le quali il fattore umano gioca un ruolo determinante. Il comportamento dell’uomo, infatti, può essere di grande importanza e pertanto soltanto una perfetta conoscenza dei rischi e della organizzazione aziendale volta a combatterli, può ridurre al minimo le conseguenze. L’efficacia di un Piano d’emergenza si misura principalmente dalla sua attualità e dall’organizzazione complessiva, la sua istituzione deve essere accompagnata da tutta una serie di attività collaterali di supporto, di esercitazione e di controllo che servono a mantenere vivo l’interesse generale e costantemente aggiornate le istruzioni da seguire, rendendo all’occorrenza più rispondenti alla necessità le norme esistenti e aggiungendone di nuove. è interesse di tutti i lavoratori, così come del datore di lavoro, che siano osservate le specifiche norme di sicurezza vigenti in azienda oltre a quelle di legge riguardanti la prevenzione degli infortuni sul lavoro e degli incendi. Pertanto il personale oltre alle norme di legge è tenuto a conoscere anche il contenuto del Piano di emergenza in modo da poter garantire l’osservanza delle misure di sicurezza nello svolgimento delle mansioni previste nell’azienda.

E’ importante evidenziare, che la precisa applicazione delle norme indicate nel piano d’emergenza è equiparabile alle prescrizioni stabilite dalla legge e nessuno è sollevato dalla responsabilità derivante dal mancato adempimento. In proposito va notato che, pur essendo esplicitamente previsto il dovere del lavoratore a svolgere con diligenza, anche sotto il profilo della sicurezza, il proprio lavoro, è a carico del datore di lavoro, del dirigente e dei preposti una responsabilità per fatto proprio, fondata sull’inosservanza dell’obbligo di dare le disposizioni, di stabilire le cautele indicate dalla legge e di curarne la puntuale esecuzione. Per consentire un adeguato livello di attivazione in funzione delle effettive necessità conseguenti all’evento verificatosi è importante classificare i livelli d’emergenza, secondo lo schema seguente. In tal modo è possibile disporre di forze umane e procedure atte a far fronte all’incidente evitando blocchi totali del lavoro se non in caso di effettiva necessità, garantendo al contempo la tutela e la salvaguardia dei lavoratori, dei beni materiali e dell’ambiente.

Emergenza di livello 1

Tale emergenza può derivare anche direttamente da un sistema elettronico di rilevazione, oppure da una qualsiasi altra fonte (pulsante di emergenza, a voce, ecc.). In questo stadio di allarme può non esserci ancora una conoscenza dell’effettiva presenza e/o entità del pericolo e pertanto dovranno intervenire solo i coordinatori generali all’emergenza.

Emergenza di livello 2

Situazione di pericolo per la quale non è sufficiente intervenire autonomamente ma non è necessario far evacuare la struttura e contattare soccorsi esterni. Tale fase è prevista nel caso in cui si ritenga di poter intervenire direttamente, con i propri mezzi, in quanto il pericolo ha un’entità limitata e tale da poter essere gestito direttamente dal gruppo di emergenza. Nel caso in cui l’intervento diretto del gruppo di emergenza risulti in qualche modo difficoltoso o comunque vi siano dei dubbi sull’efficacia dello stesso, si provvederà a richiedere l’intervento dei servizi di soccorso esterni (Vigili del Fuoco, Servizio di Pronto soccorso, Polizia, ecc.). 

Emergenza di livello 3

Incidenti che richiedono il massiccio intervento esterno e l’evacuazione totale della struttura. Quest’ultima fase, definibile di emergenza incontrollabile, consiste sostanzialmente nella disattivazione generale degli impianti e nella messa a sicurezza del personale, non essendo possibile richiedere ai lavoratori di affrontare rischi elevati per la loro incolumità. In questo caso viene richiesto il soccorso ai servizi di emergenza esterni e viene attivato il personale incaricato a coordinare l’evacuazione. I soggetti coinvolti nella gestione dell’emergenza nelle varie realtà operative aziendali devono essere possibilmente figure in possesso di attitudini e capacità psico-fisiche adeguate ed in grado di assumere decisioni autonome con immediatezza. Devono essere costantemente presenti nell’area di competenza e ove possibile intervenire materialmente per affrontare la situazione di emergenza. E’ comunque importante sottolineare che ai componenti della squadra di emergenza, è richiesto di agire nei limiti della formazione ricevuta e nei limiti delle proprie capacità. In particolare:

  • non devono combattere le emergenze con comportamenti al di sopra delle loro possibilità;
  • devono preoccuparsi di tenersi sempre libera una via di fuga alle proprie spalle e di operare sempre con l’assistenza almeno di un’altra persona;
  • in qualsiasi situazione di pericolo o al primo segnale di malessere ognuno deve preoccuparsi come prima cosa di se stesso.

Nella seconda parte dell’articolo saranno trattate alcune tra le più importanti procedure da intrattenere in caso di emergenza ed evacuazione.

 

* Ordine Ingegneri di Milano – Osservatore esterno Commissione lavoro Odcec Milano

 

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