Ingresso e soggiorno di lavoratore straniero nell’ambito dei trasferimenti intra-societari – art.27- Quinquies del D.Lgs. 286/98
di Graziano Vezzoni *
L’art. 27-quinquies del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” così come introdotto dal decreto legislativo 29 dicembre 2016, n. 253 “Attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell’ambito di trasferimenti intra- societari” disciplina l’ingresso ed il soggiorno in Italia di cittadini stranieri per motivi di lavoro, al di fuori delle quote d’ingresso. L’articolo disciplina il trasferimento intra-societario prevedendo un distacco temporaneo di un lavoratore straniero da parte di una azienda stabilita in un paese extra Ue presso un’azienda situata in Italia (entità ospitante). L’azienda italiana e quella straniera devono appartenere alla stessa impresa o devono appartenere allo stesso gruppo ai sensi dell’art. 2359 del c.c.; se sussistono queste condizioni si può richiedere il nulla osta all’ingresso in Italia di un cittadino straniero senza transitare per i flussi annuali. Al momento della richiesta nominativa il lavoratore straniero si deve trovare fuori dal territorio italiano e deve aver lavorato almeno per tre mesi nella azienda, facente parte del gruppo, situata fuori dal territorio europeo.
Le categorie di lavoratori, soggiornanti al momento della domanda d’ingresso all’estero, interessati dalla nuova disciplina sono:
- dirigenti;
- lavoratori specializzati, ossia lavoratori in possesso di conoscenze e professionalità specialistiche indispensabili per il settore di attività dell’impresa ospitante;
- lavoratori in formazione, ossia lavoratori titolari di un diploma universitario.
Questa normativa non si applica agli stranieri che:
- chiedono di soggiornare in qualità di ricercatori ai sensi dell’art. 27 ter;
- beneficiano dei diritti alla libera
circolazione o lavorano presso un’impresa stabilita in paesi terzi nel quadro di accordi conclusi tra il paese di appartenenza e l’Unione europea e i suoi stati membri;
- chiedono di soggiornare in Italia, in qualità di lavoratori distaccati nell’ambito di una prestazione di servizi, ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 5 del d.lgs. 136/16;
- svolgono attività di lavoro autonomo;
- svolgono lavoro somministrato;
- sono ammessi come studenti a tempo pieno o effettuano un tirocinio di breve durata e sotto supervisione nell’ambito del percorso di studi.
La durata massima del trasferimento intra- societario è di tre anni per i dirigenti e i lavoratori specializzati e di un anno per i lavoratori in formazione. Tra la fine della durata massima del trasferimento intra- societario e la presentazione di un’altra domanda di ingresso nel territorio nazionale per trasferimento intra-societario per lo stesso straniero devono intercorrere almeno tre mesi. Ai lavoratori stranieri in distacco in Italia si applicano le disposizioni previste dalla normativa, dai contratti collettivi e le disposizioni contributive nazionali. La richiesta di nulla osta al trasferimento intra-societario va presentato dalla azienda italiana allo Sportello Unico per l’immigrazione presso la Prefettura provinciale dove ha sede l’azienda richiedente.
La domanda a pena di rigetto dovrà indicare:
- l’esistenza del legame societario tra l’entità ospitante e l’impresa nel paese terzo (sede, filiale, rappresentanza, stesso gruppo di imprese);
- un rapporto di lavoro della durata di almeno tre mesi ininterrotti precedenti il trasferimento intra-societario tra il lavoratore e la stessa impresa all’estero;
- la durata del trasferimento;
- l’indirizzo in Italia dell’entità o delle entità ospitanti presso la quale il lavoratore svolgerà l’attività lavorativa;
- la qualifica che il lavoratore ricoprirà nell’entità ospitante (dirigente, lavoratore specializzato o lavoratore in formazione);
- la retribuzione, nonché le altre condizioni di lavoro e di occupazione previste dalle disposizioni normative e dai contratti collettivi applicati ai lavoratori che effettuano prestazioni lavorative analoghe nel luogo in cui si svolge il trasferimento intra-societario;
- che, al termine del trasferimento intra- societario, lo straniero farà ritorno in un’entità appartenente alla stessa impresa o ad un’impresa dello stesso gruppo stabilite in un paese terzo;
- il possesso del lavoratore delle qualifiche, dell’esperienza professionale e del titolo di studio;
- il possesso da parte dello straniero del riconoscimento delle qualifiche professionali previsto dal d.lgs. 208/07, nell’ipotesi di esercizio della professione regolamentata a cui si riferisce la richiesta;
- gli estremi del passaporto valido o documento equipollente dello straniero;
- per i lavoratori in formazione, il piano formativo individuale contenente la durata, gli obiettivi formativi e le condizioni di svolgimento della formazione;
- l’impegno ad adempiere agli obblighi previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa italiana, salvo che non vi siano accordi di sicurezza sociale con il paese di appartenenza.
Presentata la richiesta lo Sportello Unico procede alla verifica della regolarità, della completezza e dell’idoneità della documentazione presentata ed in caso di irregolarità sanabili lo Sportello Unico invita l’entità ospitante ad integrare la stessa. Lo sportello Unico deve completare la verifica nel termine massimo di 45 giorni dalla presentazione della richiesta; terminata la verifica con esito positivo rilascia il nulla osta e lo trasmette agli uffici consolari per il rilascio del visto. Il nulla osta ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio. Il nulla osta può essere sostituito da una comunicazione presentata con modalità telematiche allo Sportello Unico dall’entità ospitante.
Entro 8 giorni dall’ingresso sul territorio nazionale, lo straniero deve dichiarare la propria presenza allo Sportello Unico che ha rilasciato il nulla osta e in quella sede gli verrà consegnato un modello necessario per il ritiro del permesso di soggiorno che riporterà la dicitura “ICT” (permesso di soggiorno per trasferimento intra- societario).
* Odcec Lucca
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