Iscrizione IVS del socio lavoratore nelle cooperative artigiane

di Graziano Vezzoni* Marco Nelli* e Umberto Giordano** 

Questo articolo nasce dall’esigenza di dare una risposta, si spera esauriente, sulla problematica riscontrata tra le cooperative artigiane e le sedi dell’Inps. Il problema è stato riscontrato da alcuni Commercialisti, i quali hanno verificato che in alcune Provincie italiane, le sedi locali Inps rifiutano l’iscrizione negli Elenchi Previdenziali Gestori Artigiani dei soci di cooperative artigiane, pretendendo, per il medesimo, la sola iscrizione nella gestione dipendenti.L’Istituto non confuta con argomentazioni la sua presa di posizione ma oppone delle semplici congetture. Prima di dare una nostra interpretazione alla problematica bisogna fare due cenni, seppur veloci, sul mondo delle cooperative per comprendere il motivo per cui nascono. La risposta è: nascono per soddisfare dei bisogni che vengo- no dalle comunità e dai territori, bisogni che i soci, della cooperativa, perseguono, senza scopi di lucro, attraverso un reciproco scambio mutualistico di beni e servizi, ed in particolare in quelle oggetto della presente riflessione, che hanno la finalità di creare occasione di lavoro. Tale scopo si raggiunge attraverso uno scambio di rapporti tra il socio e la cooperativa; scambio che è un vero e proprio contratto il cui contenuto dipende dalla volontà del socio. Infatti, esemplificando: nelle cooperative di produzione e lavoro lo scambio mutualistico è un rapporto di lavoro; nelle cooperative di consumo è un contratto di compravendita, ecc.. Il codice civile all’art.2512 fa una distinzione tra cooperative a mutualità prevalente e non prevalente “Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:

1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;

2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;

3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.”, l’art.2513 invece delinea, precisa e quantifica la definizione di prevalenza che, nel caso di apporto di lavoro dei soci, deve essere non inferiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro dipendente.

Per capire, invece, cosa intende la legge per “artigiano” bisogna andare a leggere la legge. 443 (Legge quadro per l’artigianato) che all’art.2 delinea chi è l’imprenditore artigiano “E’ imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo…”, al successivo art.3 c.2 “E’ altresì artigiana l’impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa …”.

A questo punto per parlare di inquadramento previdenziale del rapporto di lavoro che si instaura tra un socio di una Cooperativa e quest’ultima bisogna fare riferimento alla legge n. 142/2001, la quale dispone all’art.1 c.3 che “Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rap- porti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall’instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale ….” è evidente l’ampia autodeterminazione lasciata al socio lavoratore per decidere e scegliere il rapporto di lavoro (subordinato o autonomo) che vorrà instaurare con la cooperativa.

Sotto l’aspetto previdenziale è di ulteriore rilevanza l’art.4, c.1 “Ai fini della contribuzione previdenziale ed assicurativa si fa riferimento alle normative vigenti previste per le diverse tipologie di rapporti di lavoro adottabili dal regolamento delle società cooperative nei limiti di quanto previsto dall’articolo 6”. L’articolo 6 disciplina il regolamento interno il quale deve definire, tra le altre cose, la tipologia dei rapporti di lavoro (autonomo o subordinato) che si intendono attuare con i soci lavoratori.

Quindi se un socio lavoratore sceglierà, in base ad una sua scelta autonoma e alle previsioni del regolamento della cooperativa, di instaurare, con essa, un rapporto di lavoro autonomo, lo potrà fare perché la legge n. 463/1959 art.1, c.1, dispone che “L’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è estesa ai titolari di imprese artigiane soggette all’assicurazione contro le malattie di cui alla Legge 29 dicembre 1956 n.1533…”.

Anche la circolare Inps n. 150 del 26.07.2001 è intervenuta sulla materia dopo che la Corte di Cassazione aveva interpreta- to l’art.3 c.2 della legge 8 agosto 1985 n. 443 che così recita “… deve essere interpretato nel senso che tutte le società cooperative, ivi comprese quelle a responsabilità limitata, qualora siano in possesso dei requisiti richiesti dal primo comma del medesimo articolo 3 e dall’articolo 4 della legge, possono usufruire della qualifica di impresa artigiana, allo scopo di ottenere il trattamento previdenziale dall’ordinamento riservato a quest’ultima …”, la circolare prosegue “… le imprese artigiane per quanto concerne la materia previdenziale, sono qualificabili tali solo in base alla nozione che di tali imprese è data dalla legge statale e specificatamente dalla legge quadro sull’artigianato …”. La circolare ricorda, quindi, che alle sedi Inps compete soltanto, in caso di accertamenti ispettivi o da altri controlli, la segnalazione tempestiva alla competente Commissione Provincia- le per l’Artigianato in caso venga riscontrata la mancanza dei requisiti richiesti dalla legge per essere riconosciute cooperative artigiane.

In conclusione ci sembra di aver rappresentato le giuste ragioni che portano a confermare il comportamento di quelle sedi Inps che iscrivono i soci delle cooperative alla gestione lavoratori autonomi perché, come ricordato dalla Circolare n. 150/2001, non compete a detti sedi rifiutare un’iscrizione legittimata dalla legge, ma a dette sedi compete, questo si, una funzione di controllo sul riscontro della genuinità dei requisiti della cooperativa. Confidiamo in un intervento chiarificatore della Direzione generale dell’Inps al fine di porre fine a queste differenti vedute e ci chiediamo: riusciremo mai a vedere applicata uniformemente la legge su tutto il territorio italiano? Perché solo così si potrà permettere alle aziende, qualunque sia la forma giuridica di operare e di creare quella sana e costruttiva competizione che le rende efficienti e che a sua volta è la linfa vitale di un’economia sana.

*ODCEC di Lucca,**ODCEC di Pistoia

 

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