La Cassazione risolve la disputa tra Cassa Geometri e Soci Amministratori di S.r.l.

di Stefano Ferri*

Ritorno, forse per l’ultima volta, sull’annoso e dibattuto tema delle iscrizioni d’ufficio effettuate dalla Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza Geometri, che pretende contribuzione dagli amministratori di società a responsabilità limitata iscritti al Collegio dei Geometri che, per amministrare, svolgano un’attività analoga a quella tipica professionale.

Infatti la Suprema Corte di Cassazione, con la recente e chiarissima Sentenza n. 5375 del 22/02/2019 – Sezione Lavoro – ha fissato alcuni principi che, stante l’autorevolezza della Corte e la riconosciuta funzione nomofilattica, orienteranno gli interpreti, sia processuali quali magistrati e avvocati ma anche i geometri stessi ed i commercialisti del lavoro che dovranno correttamente inquadrarli.

Nella vicenda in esame, si trattava di un geometra, già dipendente dell’amministrazione pubblica ed ora in quiescenza e titolare di pensione INPDAP, al quale veniva richiesta dalla Cassa la contribuzione, che impugnava tale richiesta per le ragioni di seguito indicate e confermate dalla Suprema Corte.

Infatti, con la legge 537 del 1993 è stata conferita delega al Governo per riordinare o sopprimere Enti Pubblici di Previdenza ed Assistenza ed è stata in particolare prevista la possibilità di privatizzare, nelle forme dell’associazione o della fondazione, gli Enti che non usufruiscono di finanziamenti pubblici, ferme restando le finalità istitutive e l’obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali gli enti stessi risultano istituiti.

Pertanto, come peraltro da anni precisato dalla Corte Costituzionale nella Sentenza n. 248 del 1999, la suddetta trasformazione ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell’attività istituzionale di previdenza e assistenza svolta dagli enti, articolandosi invece sul diverso piano di una modifica degli strumenti di gestione.

Resta comunque fermo che l’autonomia di questi Enti incontra comunque un limite fondamentale, peraltro imposto dalla stessa disposizione che la prevede (articolo 2 d.lgs. 509/1994), che definisce espressamente le tipologie di provvedimenti da adottare, che vengono identificati in base al loro contenuto: “variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico…”.

In tal senso si è espressa più volte la Cassazione, a partire dalla Sentenza n. 7010 del 2005 fino alla recente n. 32595 del 17/12/2018.

Stanti tali premesse, ne consegue oggettivamente che l’articolo 3 comma 1 del Regolamento della Cassa, che stabilisce l’iscrizione alla stessa, non poteva introdurre una deroga al Disposto dell’articolo 22 comma  2 della legge  773/1982 che recita testualmente: “l’iscrizione alla cassa è facoltativa per i geometri iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione, in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all’albo professionale”.

Il Regolamento non poteva pertanto ridefinire le regole relative all’iscrizione alla Cassa, eliminando le categorie degli iscritti facoltativi, quindi di coloro che, pur essendo iscritti all’Albo dei Geometri, potevano scegliere di essere o non essere iscritti anche alla Cassa: la violazione del disposto dell’articolo 22 rende illegittima la citata disposizione regolamentare.

Il ricorso del geometra è quindi stato del tutto accolto.

Auspichiamo pertanto che la chiarissima pronuncia della Suprema Corte induca la Cassa a rivedere le proprie posizioni in materia.

*Odcec Reggio Emilia

 

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