La gestione separata
di Cristina Costantino*e Marco Sambo**
La gestione separata Inps nasce con la riforma del sistema pensionistico italiano (cosiddetta riforma Dini) attuata con legge 335/1995.
Essa ha lo scopo di fornire tutela previdenziale a una serie di soggetti (e a una serie di attività lavorative) che fino a tale data ne erano esclusi, in attuazione delle disposizioni costituzionali degli artt. 35 e 38.
L’obbligatorietà della contribuzione anche per coloro che già usufruiscono di una forma previdenziale obbligatoria (ad esempio i lavoratori dipendenti) o che sono già in pensione, attesta che il Legislatore ha voluto assoggettare comunque a contribuzione una tipologia di reddito che diversamente ne sarebbe stata esclusa.
Infatti, mentre un lavoratore dipendente a tempo pieno che svolge anche un’attività commerciale rimane escluso dall’obbligatorietà del versamento del contributo IVS per commercianti, il medesimo, se svolge un’attività di lavoro autonomo, ha l’obbligo di iscrizione alternativamente ad una cassa previdenziale professionale (se iscritto ad un albo) o alla gestione separata.
Il lavoro autonomo, se non per prestazioni occasionali prestate per compensi inferiori ai 5 mila euro (e comunque inferiori a 30 giorni in un anno) è sempre soggetto a contribuzione previdenziale.
Come le altre gestioni previdenziali pubbliche, la Gestione Separata è un fondo senza copertura patrimoniale (o senza patrimonio di previdenza) che adotta uno schema pensioni- stico di calcolo con meccanismo contributivo pieno, ma che per l’erogazione si basa sul sistema della ripartizione.
Ciò significa che le prestazioni, pur essendo direttamente collegate ai versamenti contributivi, vengono erogate con la provvista fornita dai versamenti dei soggetti attivi. In estrema sintesi l’ente previdenziale adotta un sistema “di cassa” dove il patrimonio netto serve a gestire le passività correnti.
Mentre per le altre gestioni Inps si è passa- ti dal metodo di calcolo retributivo a quello contributivo, per la gestione separata, che nasce proprio in concomitanza della riforma, il sistema di calcolo delle pensioni è esclusiva- mente contributivo.
Destinatari
L’obbligatorietà di tale contribuzione sorge nel 1995 con la già vista L. 335 ed inizialmente l’obbligo assicurativo era previsto:
- per i lavoratori autonomi senza cassa di previdenza e per quelli con cassa previdenziale il cui regolamento non preveda l’iscrizione dell’attività in talune situazioni (è il caso degli ingegneri e architetti per i quali l’INARCAS- SA non prevede il versamento del contributo soggettivo in caso di contemporaneo di attività di lavoro autonomo e di lavoro dipendente).
Era così anche per le casse di Assistenza e Previdenza dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri Commercialisti, che però hanno modificato il proprio regolamento permettendo l’iscrizione dei professionisti che svolgono anche attività di lavoro dipendente;
- per i collaboratori coordinati e continuativi;
- per i venditori a domicilio;
successivamente la platea dei soggetti obbligati all’iscrizione al fondo si è ampliata comprendendo ad oggi anche:
- gli spedizionieri doganali non dipendenti;
- gli assegni di ricerca;
- i beneficiari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca;
- gli amministratori locali;
- i lavoratori autonomi occasionali;
- gli associati in partecipazione;
- i medici con contratto di formazione specialistica;
- i prestatori di lavoro occasionale accessorio.
Aliquote contributive
Inizialmente fissata nella misura del 10%, l’aliquota contributiva è stata progressivamente incrementata e diversificata.
Gli iscritti alla gestione separata privi di altra copertura previdenziale obbligatoria versano per le prestazioni assistenziali quali gli assegni familiari, l’indennità di malattia e di maternità un’aliquota aggiuntiva.
Attualmente è prevista:
- un’aliquota piena, per i professionisti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria e non pensionati nella misura del 27,72% (27,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
- un’aliquota piena, per i collaboratori e figure assimilate privi di altra copertura previdenziale obbligatoria e non pensionati nella misura del 30,72% (30,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
- un’aliquota ridotta per tutti i soggetti già iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o già titolari di pensione (diretta o indiretta) del 23,50%.
Accredito contributivo
I contributi sono calcolati sul reddito effettivamente prodotto entro i limiti di un massimale annuo non frazionabile, rivalutato annualmente.
L’assenza di un minimale di reddito, come previsto per gli artigiani e commercianti, determina che l’accredito contributivo sarà pari a un anno solo quando i versamenti saranno almeno corrispondenti a quelli determinati applicando le aliquote previste al reddito minimo annuo previsto per gli artigiani e commercianti. Per l’anno 2015 l’accredito contributivo calcolato sul minimale, è così determinato (circolare Inps n. 27/2015):
Nel caso di contribuzione inferiore ai suddetti importi i mesi di assicurazione saranno accreditati in proporzione alla somma versata (art. 2, comma 29, legge n. 335/95).
Modalità di versamento
I professionisti e in generale i lavoratori auto- nomi dotati di partita iva effettuano i versa- menti al fondo in autoliquidazione. Ciò vuol dire che in sede di dichiarazione dei redditi determinano l’importo del contributo dovuto che va versato con le stesse scadenze previste per le imposte sui redditi. La misura dell’acconto, da calcolarsi con metodo storico, è pari all’80% del contributo dovuto per l’anno precedente e andrà versato in due rate di pari importo alle scadenze previste per gli acconti sui redditi. Non è espressamente prevista la possibilità di riduzione dell’acconto in base al metodo previsionale, tuttavia sembra potersi applicare per analogia quanto previsto dalla circolare Inps n 182 del 1994 a proposito dei contributi dovuti per artigiani e commercianti. L’importo del contributo è interamente a carico del lavoratore autonomo che ha comunque facoltà di parziale rivalsa nei confronti del committente mediante addebito del 4%.
Le altre categorie di soggetti iscritti alla Gestione Separata assolvono l’obbligo contributivo tramite il committente, sostituto d’imposta, che nella liquidazione del compenso opererà le ritenute previdenziali a carico del lavoratore. Il committente verserà l’intero contributo dovuto entro il 16 del mese successivo al pagamento del compenso.
L’onere è ripartito nella misura di 1/3 a carico del lavoratore e 2/3 al carico del committente nell’ipotesi di rapporti di collaborazione, mentre nel caso di contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro la misura del contributo è così ripartita: 45% a carico dell’associato, 55% a carico dell’associante.
Per i prestatori di lavoro accessorio la quota del voucher destinata alla gestione separata è del 13%.
Prestazioni previdenziali
La Gestione Separata Inps eroga la pensione di vecchiaia, la pensione anticipata (per la qua- le è richiesto solo il requisito contributivo), le prestazioni previdenziali d’invalidità (assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità), la pensione supplementare e il supplemento di pensione. Purtroppo i versamenti alla gestione separata non possono essere oggetto di ricongiunzione (riunire più posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse in un’unica gestione) se non in particolari limitate ipotesi, mentre è consentita la totalizzazione (cumulare periodi assicurativi non coincidenti in più gestioni previdenziali) al fine di perfezionare il diritto alla pensione. Inoltre il particolare sistema di accredito contributivo che è associato al momento della corresponsione del compenso e non al momento della prestazione lavorativa, può generare “distorsioni” nella copertura dei periodi contributivi ai fini pensionistici.
Prestazioni assistenziali
I collaboratori e figure assimilate privi di altra copertura previdenziale obbligatoria e non pensionati hanno diritto agli assegni familiari secondo una disciplina che ricalca quella dei lavoratori dipendenti.
Hanno inoltre diritto all’indennità di malattia per la quale sono stabiliti dei requisiti “contributivi” e “reddituali” particolari per il diritto alla prestazione:
è necessario, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, che risultino accreditati contributi, nella suddetta gestione, corrispondenti ad almeno 3 mensilità nei 12 mesi precedenti l’evento di malattia;
per quanto concerne il requisito reddituale è necessario che il reddito individuale assoggettato a contributo nella Gestione separata, nell’anno solare che precede quello in cui è iniziato l’evento di malattia, non sia superiore al 70% del massimale contributivo di cui all’art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, valido per lo stesso anno.
Presupposto per il diritto alla prestazione dell’indennità di malattia è la sussistenza dell’attività lavorativa in corso al momento del verificarsi dell’evento morboso e l’effettiva astensione dal lavoro durante il periodo indennizzato (circ. inps n. 77/2013).
Medesimi requisiti contributivi sono previsti per l’indennità di maternità, di cui beneficiano dal 2012 anche le professioniste iscritte alla gestione: ai fini del perfezionamento del requisito contributivo sono necessari tre mesi di contribuzione piena nei dodici mesi prece- denti l’astensione dal lavoro.
Il decreto legislativo n. 80/2015 ha esteso l’automaticità della prestazione alla categoria dei lavoratori parasubordinati per cui il diritto all’indennità è garantito anche in caso di omissione contributiva da parte del committente. Agli iscritti alla gestione separata privi di al- tra copertura previdenziale obbligatoria e non pensionati si applica la normativa relativa al congedo parentale sulla base degli stessi requisiti contributivi richiesti per l’indennità di maternità.
Inoltre è stata estesa anche alle lavoratrici iscritte alla gestione separata la tutela della gravidanza a rischio (art.1, comma 791, legge 296/06).
L’articolo 15 Decreto legislativo 4 marzo 2015, n.22 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” ha introdotto per i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto – con esclusione degli amministratori e dei sindaci- iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontaria- mente la propria occupazione l’indennità di disoccupazione (DIS-COLL). Le istruzioni sono state fornite dall’INPS con la circolare n.83 del 27 aprile 2015.
* ODCEC di Reggio Calabria
** ODCEC di Venezia
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